SCOMUNICA

SCOMUNICA. - Nel censura (v.), con cui il battezzato viene escluso dalla comunione dei fedeli.

1. CENNI STORICI

2. La censura in sé

Non è stato dimostrato che essa tragga la sua origine dalla s. irrogata dalla sinagoga (Jo. 9, 22); nè sembra esatto affermare che il passo di s. Matteo (18, 17) sostanzialmente sancisca una s., perchè ivi non si parla di cristiano punito

con l'esclusione dalla comunità dei fedeli, ma di chi con la sua pertinace disobbedianza si è posto fuori della Chiesa di Cristo. Invece il provvedimento preso da s. Paolo (I Cor. 5, 3-5) a carico dell'incestuoso è una vera pena salutare, di cui però non è possibile cogliere la natura specifica, data l'oscurità della frase tradere satanae la interitum carnis. Nè più intelligibile per noi è l'altra espressione paolina sit anathema. Maran atha (I Cor. 16, 22), sebbene per molti sia la formola con cui veniva comminata la s. fin dai tempi apostolici. Con questo però non si intende negare che l'anathema sit abbia fin dai primi secoli indicato la s. E bisogna riconoscere che era una espressione molto appropriata, almeno nel suo significato etimologico, mentre la parola siccomunicatio rimaneva equivoca, perchè nei primi secoli i vescovi corregionali spesso privavano qualche confratello della comunione (fraterna) senza infliggergli alcuna pena, ciò che non avrebbero potuto fare, trattandosi di un non suddito. Anche i romani pontefici più di una volta si rifiutarono di comunicare con qualche vescovo o con i suoi delegati, per dimostrare la loro indignazione, senza infliggere una pena.

La s. come vera e propria pena, meno grave dell'anatema e da questo presupposta, è menzionata nei Concili di Nicea (a. 325, can. 5: Hefele-Leclercq, I, 550), di Calcedonia (a. 451, can. 21: ibid., II, p. 808), di Angers (a. 453, can. 10: ibid., II, 885), di Agde (a. 506 can. 34: ibid., II, 994; cf. ancora Codex canonum ecclesiae Africanae, a. 419, cann. 132-33: ibid., II, 208), d'Orleans (a. 549, can. 2: ibid., III, 159). La differenza è più marcata nel secondo Concilio di Nicea (a. 787, can. 6, 13 ecc.; ibid., III, 781, 785 sgg.) e netta in alcuni sinodi celebrati tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX sec. Differenza riaffermata da Giovanni VIII (a. 878), il quale dichiara che la s. separa a fraterna societate, mentre l'anatema ab ipso Corpore Christi (c. 12, C. III, q. 4). Questa differenza tra l'anatema e la s. indusse i Padri di alcuni concili provinciali a determinare i delitti, che potevano essere puniti con l'uno o con l'altra. Il Concilio di Meaux (a. 845, can. 56; Hefele-Leclercq, IV, p. 124) poi proibì di pronunciare un anatema non espressamente sancito nei canoni, se non con il consenso del metropolia e dei vescovi comprovinciali, previa l'ammonizione del censurando.

In seguito l'anatema indicò la s. inflitta o denunziata con particolare solennità. Si riteneva che l'anathema perpetuum escludesse il colpevole dal Regno dei cieli e lo condannasse all'eterna perdizione col traditore Giuda. Ma già s. Gelasio I (nel De anathematis vinculo, ca. 495) aveva dichiarato che l'anatema era perpetuo per difetto di resipiscenza, non per irremissibilità della pena (Pl. 59, 103 e 106). Parimente l'anathema maran atha (finché non verrà il Signore) indicò una pena perpetua, non di sua natura, ma per i soggetti che colpiva: essa veniva inflitta a coloro che erano così induriti nel male da far prevedere la loro eterna perdizione.

Le Decretali consacrarono la distinzione tra s. maggiore e minore, che importava soltanto il divieto di ricevere i Sacramenti e l'incapacità di assumere un ufficio ecclesiastico (c. 2, X, II, 25; c. 10, X, V, 27). È stato affermato che da quell'epoca il termine anatema ha designato specificamente la s. maggiore. È vero che mai la s. minore è stata detta anatema; questo termine però ordinariamente non designava la pura e semplice s. maggiore (c. 59, X, V, 39), ma quella inflitta con particolare solennità. Solo la s. contro chi nega una verità di fede è stata, costantemente, comminata dal Sommo Pontefice o dal Concili ecumenici con l'espressione anathema sit. Innocenzo III determinò il concetto giuridico di s., distinguendola dalla sospensione e dall'interdetto (c. 20, X, V, 40), e Innocenzo IV, nel 1245, le riconobbe un fine nettamente spirituale (c. 1, V, 11, in VI). Questo carattere è confermato nel Concilio di Trento (sess. XXII, c. 11, de reform.): nessuno può essere assolto se non consta della sua resipiscenza. Siccome i vescovi comminavano ed infliggevano frequentemente la s., spesso contro i violatori di diritti e beni di ordine temporale, il medesimo concilio li ammoni di non servirsi di un'arma così for-

midabile se non con moderazione e circospezione (sess. XXIII, c. 3, de reform.).

La prima s. generale per tutta la Chiesa fu sancita nel III Concilio del Laterano (a. 1179, can. 6: Hefele-Leclercq, V, 1092-93); ben presto ne vennero aggiunte altre. Esse furono riunite e coordinate in una specie di testo unico, che ogni anno veniva pubblicato solennemente con la lettura della In coena Domini, spesso modificata e l'ultima volta da Urbano VIII (a. 1627). Nella Pastoralis Romani Pontificis di Clemente XI erano comminate venti s., tutte riservate specialissimo modo: lo scomunicato poteva essere assolto soltanto dal Romano Pontefice, se non versava in imminente pericolo di morte (L. Ferraris, Prompta biblistica, III, Bologna-Venezia 1766, pp. 280-84). Il medesimo autore ricorda numerose altre s. allora vigenti: novanta riservate al papa: di esse 11 colpivano i prelati della Chiesa, 10 i chierici secolari e regolari, 11 i regolari, 7 i principi temporali e 51 tutti i fedeli; sessantanove non riservate, di esse 4 colpivano i vescovi, 9 i chierici, 10 i regolari, 6 i principi temporali, 8 i magistrati e i giudici e 32 tutti i fedeli (loc. cit., p. 285 sgg.). Pio IX pubblicò un nuovo testo unico delle censurae latae sententiae, con la cost. Apostolicae Sedis (12 ott. 1869; P. Gasparri, Fontes iuris can., III, Roma 1925, p. 28 sgg.), che comminava la s. in 38 casi: in 12 riservata speciali modo, in 18 simpliciter alla S. Sede, in 3 agli Ordinari e in 5 non riservata. Con la predetta costituzione cessò la s. minore (cf. I. D'Annibale, In constitutionem Apostolicae Sedis commentarii, 3ª ed., Rieti 1880).

2. Le relazioni con gli scomunicati. - Fin dal sec. v fu severamente vietata qualsiasi relazione con lo scomunicato e già nel sec. IX la trasgressione del divieto era punita con la s. maggiore, e, se commessa da un ecclesiastico, con la deposizione. Ma, dal sec. XI, prima la legislazione locale e poi i papi attenuarono il divieto: Gregorio VII dichiarò immune una lunga serie di persone e Urbano II sostituì una penitenza, molto mite, alla s. (cc. 103 e 110, C. XI, q. 3). Queste norme divennero diritto vigente in forza di una costituzione di Innocenzo III, che fu accolta nella Decretali di Gregorio IX (c. 31, X, V, 39).

Una radicale innovazione in materia si deve a Martino V, il quale fu mosso dal desiderio di togliere dalla difficile situazione, in cui veniva a trovarsi, il fedele costretto ad aver relazioni con lo scomunicato; ma non intese alleviare la condizione giuridica di quest'ultimo. Egli, nella cost. Ad evitanda (a. 1418), secondo una lezione, forse non autentica, ma che ha finito per prevalere nella prassi (cf. L. Ferraris, op. cit., III, p. 299), dichiarò che le relazioni civili erano vietate soltanto con gli scomunicati con sentenza pubblica, o con una dichiarazione speciale ed espressa del giudice, e con i rei notori di ingiuria reale sulla persona di un chierico. Alla citata costituzione si è ispirato il CIC (cann. 2258 § 2, e 2343 § 1, 1º, secondo comma), sebbene abbia ridotto a pochissimi casi il divieto.

II. DIRITTO VIGENTE

Il CIC definisce ancora (can. 2257, § 1) la s.: la censura che esclude il punito dalla comunione dei fedeli e che produce gli effetti elencati nei canoni seguenti (cann. 2258-67). Ma la separazione dello scomunicato dalla comunione dei fedeli è più un ricordo del passato che una realtà effettiva: il vescovo scomunicato, ad es., continua ad essere il capo della propria diocesi con tutti i diritti inerenti.

1. Effetti. - Neppure è esatto che la s. produce effetti inseparabili e che essi vengono elencati nei cann. 2258-67. Gli effetti della s. sono molteplici e vengono sanciti in numerosi canoni, che non fanno parte del diritto penale. Essi poi sono più o meno gravi, secondo che la s. sia semplicemente incorsa, divenga notoria, sia inflitta o dichiarata con sentenza o decreto penale; gravissimi se lo scomunicato viene dichiarato «vitando». A qualsiasi scomunicato è vietato di: a) ricevere i Sa-

Sacramenti; b) fare e amministrare i Sacramenti e i sacramentali; c) assistere agli Uffici divini; d) porre gli atti legittimi ecclesiastici, di cui al can. 2256, n. 2º; e) esercitare le funzioni inerenti ad un ufficio o incarico ecclesiastico; f) usufruire di un privilegio ecclesiastico; g) eleggere, presentare, nominare; h) conseguire dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi nella Chiesa; i) porre atti di giurisdizione ecclesiastica. Egli non partecipa delle indulgenze, suffragi e preghiere pubbliche della Chiesa. Se viola la censura, ponendo un atto di ordine, riservato ai chierici in sacris, diviene irregolare (can. 985, n. 7º). Se poi persiste per un anno intero nella contumacia, è sospetto di eresia (can. 2340 § 1), a tutti gli effetti di legge. Se il fedele è notoriamente incorso nella s. non può lecitamente fungere da padrino nel Battesimo (can. 766, n. 2º) e nella Cresima (can. 796, n. 3º combinato col can. 766, n. 2º); inoltre non può essere scusato dall'osservanza della censura per evitare l'infamia (can. 2232 § 1, ultimo comma), né assolto dal semplice confessore, nei casi urgenti, dalla censura, se riservata, a norma del can. 2254 § 1, primo comma; infine gli deve essere impedita l'assistenza attiva agli Uffici divini (can. 2259 § 2, ultimo comma). Se poi è stato scomunicato o dichiarato tale con sentenza o precetto penale non può lecitamente ricevere neppure i sacramentali (can. 2260 § 1, secondo comma); validamente fungere da padrino nel Battesimo o nella Cresima, essere nominato arbitro (can. 1931, primo comma), esercitare il diritto di elettorato attivo, presentazione o designazione, porre atti di giurisdizione (can. 2264, secondo comma), ottenere una grazia pontificia, se nel rescritto non viene fatta menzione della s.: perde la capacità di conseguire dignità, uffici, benefici ed incarichi nelle Chiese, di ottenere pensioni ecclesiastiche (can. 2265 § 1, 2º combinato col § 2), e di acquistare il diritto di patronato (can. 1453 § 1, ultimo comma). Inoltre egli rimane privato dei frutti della dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi, se ne abbia precedentemente conseguito qualcuno (can. 2266). Personalmente può stare in giudizio solo per impugnare la giustizia o la legittimità della s. inflitta; per mezzo di un procuratore per scongiurare un pericolo che sovrasti al bene della sua anima; nel resto è privo della capacità processuale (can. 1654, § 1). Se muore, senza aver dato segni di penitenza, gli deve essere negata la sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1, 2º) con tutte le conseguenze di legge (can. 1241). E se, nonostante tale divieto, egli viene seppellito nel luogo sacro, questo rimane profanato (can. 1172 § 1, 4º e 1207).

Allo scomunicato «vitando» infine, cioè a colui che sia stato dichiarato tale in una sentenza o decreto di condanna, pronunciati dalla S. Sede e pubblicati nelle forme stabilite dalla legge, e al reo di ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2258 § 2), deve essere impedito di assistere alla sacre funzioni, e se riesce impossibile allontanarlo, queste ordinariamente non possono aver luogo o essere continuate (can. 2259, § 2, 1 comma). Egli rimane privato non solo dei frutti, ma delle stesse dignità, benefici, uffici o incarichi ecclesiastici (can. 2266, ultimo comma). È permesso aver relazioni con lui nelle cose di ordine temporale solo ai genitori, al coniuge, ai figli, ai dipendenti e a coloro che abbiano un giusto motivo di farlo (can. 2267). Gravi pene sono comminate ai suoi correi, complici, e ai chierici, che lo ammettono alle sacre funzioni (can. 2338 § 2).

2. Comparazioni con le altre censure. - È facile cogliere le profonde differenze tra la s. e le altre censure: INTERDETTO (v.) sospensione (v.). La prima esclude il punito dalla comunione dei fedeli, sia pure nei limiti indicati di sopra; il secondo invece vieta soltanto alcuni atti della comunione, i quali sono diversi a seconda della specie dell'interdetto; la sospensione poi, i cui effetti sono separabili e quasi sempre separati, proibisce soltanto l'esercizio della potestà ecclesiastica, inerente all'ufficio o beneficio. Inoltre la s. è sempre censura, mentre l'interdetto e la PENE VENDICATIVE (v.). Infine la s. può colpire soltanto le persone fisiche, pertanto se viene inflitta ad un corpo mo-

rale soltanto i singoli colpevoli sono tenuti a sottostare ad essa. Invece la sospensione può colpire sia una persona fisica che morale collegiale e l'interdetto anche un luogo (can. 2255 § 2).

3. Riserva e assoluzione della s. - Nel CIC sono comminate 37 s., di esse sono riservate alla S. Sede 4 specialissimo modo, 11 speciali modo, 11 simpliciter, all'Ordinario 6 e 5 non sono riservate (v. RISERVA).

Le prime colpiscono i seguenti gravissimi delitti: 1) profanazione delle Sacre Specie (can. 2320); 2) ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2343 § 1, 1°); 3) assoluzione del complice nel peccato d'impudicizia semplice o qualificata (can. 2367); 4) violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 2369 § 1, comma 1). Le seconde ordinariamente sono comminate ai rei di delitti contro la fede o che comunque fanno presumere la mancanza di fede nel colpevole, e in specie dei seguenti: 1) apostasia, eresia e scisma (can. 2314); 2) edizione, difesa, ritenzione e lettura dei libri che propugnano l'apostasia o lo scisma (can. 2318 § 1); 3) simulazione della celebrazione della S. Messa e dell'amministrazione del sacramento della Penitenza da parte di uno che non sia sacerdote (can. 2322, n. 1°); 4) ricorso al concilio universale avverso leggi, decreti e ordini del Sommo Pontefice vivente (can. 2332); 5) ricorso al potere secolare per impedire l'emanazione, la promulgazione o l'esecuzione di atti della S. Sede o dei suoi legati (can. 2333); 6) emanazione di leggi, ordini o decreti lesivi della libertà o dei diritti della Chiesa; l'impedire, facendo ricorso al potere secolare, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (can. 2334); 7) il convenire davanti ad un giudice laico un cardinale, un legato della S. Sede, un ufficiale maggiore della Curia Romana (assessori, segretari, sottosegretari o sostituti delle SS. Congregazioni ed altri prelati ad essi equiparati) per atti del loro ufficio, e il proprio Ordinario (can. 2341, 1 comma); 8) ingiuria reale sulla persona di un cardinale o di un legato del Sommo Pontefice (can. 2343 § 2, 1°); 9) usurpazione o detenzione di beni o di diritti della Chiesa Romana (can. 2345); 10) contraffazione o alterazione di lettere, decreti o rescritti della S. Sede ed uso doloso di essi (can. 2360 § 1); 11) calunniosa denuncia ai superiori di un confessore per sollecitazione (can. 2363).

Le simpliciter riservate colpiscono i seguenti delitti: 1) traffico sacrilego delle indulgenze (can. 2327); 2) iscrizioni alla massoneria o ad associazioni affini (can. 2335); 3) assoluzione, data con dolo senza la necessaria facoltà, di una s. riservata specialissimo o speciali modo alla S. Sede (can. 2338 § 1); 4) correità o complicità in un delitto per cui uno viene dichiarato scomunicato « vitando », sua ammissione a prendere parte agli uffici divini o comunicazione in divinis con lui, consapevole e spontanea da parte di un chierico (can. 2338 § 2); 5) il convenire davanti ad un giudice laico un vescovo che non sia il proprio Ordinario, un abate o prelato nullius, o un superiore generale di un istituto religioso di diritto pontificio (can. 2341, comma 11); 6) violazione della clausura delle monache o dei regolari e illegittima uscita delle prime dal monastero (can. 2342, nn. 1°, 2°, 3°); 7) usurpazione o distrazione di beni ecclesiastici (can. 2346); 8) duello (can. 2351 § 1); 9) Matrimonio attentato da chierici in sacris (vescovi, sacerdoti, diaconi, suddiaconi), e da regolari o monache che abbiano emesso la professione solenne (can. 2388 § 1); 10) simonia circa gli uffici, i benefici e le dignità ecclesiastici (can. 2392, n. 1°); 11) sottrazione, distruzione, occultamento o alterazione di un documento appartenente alla Curia vescovile (can. 2405).

Sono riservate all'Ordinario le s. comminate contro i seguenti delitti: 1) celebrazione del matrimonio misto davanti ad un ministro acattolico, patto concluso nell'unirsi in matrimonio di educare la prole fuori della Chiesa, di far battezzare i figli da ministri acattolici, e di educarli nella religione acattolica (can. 2319, nn. 1°-4°); 2) fabbricazione, vendita, distribuzione ed esposizione alla pubblica venerazione di false reliquie (can. 2326); 3) ingiuria reale sulla persona di un chierico o di un religioso, non costituito in una delle dignità, di cui ai §§ 1-3

(can. 2343 § 4); 4) aborto doloso (can. 2350, § 1); 5) apostasia da un istituto religioso (can. 2385); 6) celebrazione di matrimonio da parte di un religioso di voti semplici (can. 2388 § 2).

Ecco infine i cinque delitti puniti con la s. non riservata: 1) edizione della S. Scrittura e di commenti o annotazioni alla medesima senza la prescritta autorizzazione (can. 2318 § 2); 2) mandato, ordine o costrizione di dare la sepoltura ecclesiastica agli infedeli, apostati, eretici, scismatici, scomunicati, interdetti contro il disposto del can. 1240 § 1 (can. 2339, 1 comma); 3) illegittima alienazione dei beni ecclesiastici, quando è richiesto il beneplacito apostolico (can. 2347, n. 3°); 4) costrizione di un uomo ad abbracciare lo stato clericale, e di un uomo o di una donna quello religioso (can. 2352); 5) omessa denuncia del confessore sollecitante (can. 2368 § 2).

Il can. 2330 poi recepisce le pene comminate nella cost. apost. Vacante Sede Apostolica, promulgata da Pio X, in data 25 dic. 1904, ora sostituita dalla Vacantis Sedis Apostolicae (8 dic. 1945) di Pio XII (doc. I in appendice al CIC). Esse sono riservate specialissimo modo al Romano Pontefice, non alla S. Sede, e quindi non possono essere assolte dalla S. Penitenzieria (can. 7).

Scomuniche comminano pure i decreti penali della S. Congr. del Concilio in data 22 marzo 1950 (AAS, 42 [1950], p. 330) e del S. Ufficio del 9 apr. 1951 (ASS, 43 [1951], p. 217). Il primo punisce con la s. riservata speciali modo alla S. Sede il delitto previsto dal can. 2380 (esercizio del commercio da parte di un chierico sia secolare che regolare). Il secondo scinde in due il delitto previsto e punito nel can. 2370. Esso commina a chi conferisce o riceve la consacrazione episcopale, senza una previa espressa provvista (nomina o conferma) da parte della S. Sede, la s. riservata specialissimo modo.

Il grado della s. incide sulla sua assoluzione; l'Ordinario può assolvere qualsiasi s., eccetto quelle riservate alla S. Sede nei casi pubblici (can. 2237 § 1, 2°), le riservate specialissimo o speciali modo negli occulti (can. 2237 § 2). È valida l'assoluzione, data, per errore o ignoranza, da un confessore, non munito di speciale facoltà, di una s. latae sententiae anche se riservata, purché non specialissimo modo alla S. Sede (can. 2247 § 3). Parimente l'assoluzione generale toglie anche la s. latae sententiae taciuta in buona fede dal penitente, purché non riservata specialissimo modo alla S. Sede (can. 2249 § 2, comma 11). Inoltre chi è stato assolto in pericolo di morte da un confessore, non munito di speciale facoltà, è tenuto a ricorrere dopo la guarigione o lo scampato pericolo, soltanto se la s. rimessa era specialissimo modo riservata (can. 2252). Infine chi osa assolvere, senza la debita facoltà, una s. riservata specialissimo o speciali modo alla S. Sede, incorre nella s. simpliciter riservata (can. 2338 § 1).

BIBLI: F. Suárez, Disputat. de censuris in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto, itemque de irregularitate, Coimbra 1603; M. Altieri, De censuris eccles., Roma 1616; L. Dupin, Traité historique des excommunications, Parigi 1715; F. Q. Kober (von), Der Kirchenbau nach den Grundrätzen des canon. Rechts, Tübing 1857; B. Schilling, Der Kirchenbau nach canon. Rechts, Lipsia 1859; P. Hinschus, System des kathol. Kirchenrechts, V. Berlino 1895; E. Eichmann, Acht und Bann im Reichsrecht des Mittelalters, Paderborn 1900; Vernay E., Le Liber de excommunicatione de Béranger de Frédol, Parigi 1912; M. Fellner, Die Exkommunikation, Würzburg 1925; F. E. Hyland, Excommunication its nature, historical development and effects, Washington 1928; V. Heylen, De divisioibus censurarum, in Coll. Mischius, 30 (1944), pp. 548-50; cf. Oesterle, De excommunicat. ante ordines conferendos comminata, in Perfice munus, 17 (1942), pp. 528-555; R. Favre, La condamnation avec anathème, in Bull. de littér. eccl., 48 (1947), pp. 31-48; R. Adam, Le pouvoir coercitif de l'évêque, Quehée 1946. Arturo De Iorio

Cite this article

“SCOMUNICA.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 102. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/scomunica.