SCOMUNICA. - Nel censura (v.), con cui il battezzato viene escluso dalla comunione dei fedeli.
I. CENNI STORICI
1. La censura in sé
Non è stato dimostrato che essa tragga la sua origine dalla irrogata dalla sinagoga (Io. 9, 22); né sembra esatto affermare che il passo di s. Matteo (18, 17) sostanzialmente sancisca una s., perché ivi non si parla di cristiano punito con l'esclusione dalla comunità dei fedeli, ma di chi con la sua pertinace disobbedienza si è posto fuori della Chiesa di Cristo. Invece il provvedimento preso da s. Paolo (I Cor. 5, 3-5) a carico dell'incestuoso è una vera pena salutare, di cui però non è possibile cogliere la natura specifica, data l'oscurità della frase tradere satanae in interitum carnis. Né più intelligibile per noi è l'altra espressione paolina sit anathema. Maran atha (I Cor. 16, 22), sebbene per molti sia la formola con cui veniva comminata la s. fin dai tempi apostolici. Con questo però non si intende negare che l'anathema sit abbia fin dai primi secoli indicato la s. E bisogna riconoscere che era una espressione molto appropriata, almeno nel suo significato etimologico, mentre la parola excommunicatio rimaneva equivoca, perché nei primi secoli i vescovi correggionali spesso privavano qualche confratello della comunione (fraterna) senza infliggergli alcuna pena, ciò che non avrebbero potuto fare, trattandosi di un non suddito. Anche i romani pontefici più di una volta si rifiutarono di comunicare con qualche vescovo o con i suoi delegati, per dimostrare la loro indignazione, senza infliggere una pena.La s. come vera e propria pena, meno grave dell'anatema e da questo presupposta, è menzionata nei Concili di Nicea (a. 325, can. 5; Hefele-Leclercq, I, 550), di Calcedonia (a. 451, can. 21; ibid., II, p. 808), di Angers (a. 453, can. 10; ibid., II, 885), di Agde (a. 506 can. 34; ibid., II, 994; cf. ancora Codex canonum ecclesiae Africanae, a. 419, can. 132-33; ibid., II, 208), d'Orleans (a. 549, can. 2; ibid., III, 159). La differenza è più marcata nel secondo Concilio di Nicea (a. 787, can. 6, 13 ecc.; ibid., III, 781, 785 sqg.) e netta in alcuni sinodi celebri tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX sec. Differenza riaffermata da Giovanni VIII (a. 878), il quale dichiara che la s. separa a fraterna societate, mentre l'anatema ab ipso Corpore Christi (c. 12, C. III, q. 4). Questa differenza tra l'anatema e la s. indusse i Padri di alcuni concili provinciali a determinare i delitti, che potevano essere puniti con l'uno o con l'altra. Il Concilio di Meaux (a. 845, can. 56; Hefele-Leclercq, IV, p. 124) poi proibì di pronunciare un anatema non espressamente sancito nei canoni, se non con il consenso del metropolita e dei vescovi comprovinciali, previa l'ammonizione del censurando.
In seguito l'anatema indicò la s. inflitta o denunziata con particolare solennità. Si riteneva che l'anathema perpetuum escludesse il colpevole dal Regno dei cieli e lo condannasse all'eterna perdizione col traditore Giuda. Ma già s. Gelasio I (nel De anathematis vinculo, ca. 495) aveva dichiarato che l'anatema era perpetuo per difetto di resipiscenza, non per irremissibilità della pena (PL 59, 103 e 106). Parimente l'anathema maran atha (finché non verrà il Signore) indicò una pena perpetua, non di sua natura, ma per i soggetti che colpiva: essa veniva inflitta a coloro che erano così induriti nel male da far prevedere la loro eterna perdizione.
Le Decretali consacrarono la distinzione tra s. maggiore e minore, che importava soltanto il divieto di ricevere i Sacramenti e l'incapacità di assumere un ufficio ecclesiastico (c. 2, X, II, 25; c. 10, X, V, 27). È stato affermato che da quell'epoca il termine anatema ha designato specificamente la s. maggiore. È vero che mai la s. minore è stata detta anatema; questo termine però ordinariamente non designava la pura e semplice s. maggiore (c. 59, X, V, 39), ma quella inflitta con particolare solennità. Solo la s. contro chi nega una verità di fede è stata, costantemente, comminata dal Sommo Pontefice o dai Concili ecumenici con l'espressione anathema sit. Innocenzo III determinò il concetto giuridico di s., distinguendola dalla sospensione e dall'interdetto (c. 20, X, V, 40), e Innocenzo IV, nel 1245, le riconobbe un fine nettamente spirituale (c. 1, V, 11, in VI). Questo carattere è confermato nel Concilio di Trento (sess. XXII, c. 11, de reform.): nessuno può essere assolto se non constata della sua resipiscenza. Siccome i vescovi comminavano ed infliggevano frequentemente la s., spesso contro i violatori di diritti e beni di ordine temporale, il medesimo concilio li ammonì di non servirsi di un'arma così for-
modabile se non con moderazione e circoscrizione (sess. XXIII, c. 3, de reform.).
La prima s. generale per tutta la Chiesa fu sancta nel III Concilio del Laterano (a. 1179, can. 6: Hefele-Leclercq, V, 1092-93); ben presto ne vennero aggiunte altre. Esse furono riunite e coordinate in una specie di testo unico, che ogni anno veniva pubblicato solennemente con la lettura della bolla In coena Domini, spesso modificata e l'ultima volta da Urbano VIII (a. 1627). Nella bolla Pastoralis Romani Pontificis di Clemente XI erano comminate venti s., tutte riservate speciali-simo modo: lo scomunicato poteva essere assolto soltanto dal Romano Pontefice, se non versava in imminente pericolo di morte (L. Ferraris, Prompta bibliotheca, III, Bologna-Venezia 1766, pp. 280-84). Il medesimo autore ricorda numerose altre s. allora vigenti: novanta riservate al papa: di esse il colpivano i prelati della Chiesa, 10 i chierici secolari e regolari, 11 i regolari, 7 i principi temporali e 5 i tutti i fedeli; sessantaneo non riservate, di esse 4 colpivano i vescovi, 9 i chierici, 10 i regolari, 6 i principi temporali, 8 i magistrati e i giudici e 2 tutti i fedeli (loc. cit., p. 285 sgg.). Pio IX pubblicò un nuovo testo unico delle censurae latae sententiae, con la cost. Apostolicae Sedis (12 ott. 1869; P. Gasparri, Fontes iuris can., III, Roma 1925, p. 28 sgg.), che comminava la s. in 38 casi: in 12 riservata speciali modo, in 18 simpliciter alla S. Sede, in 3 agli Ordinari e in 5 non riservata. Con la predetta costituzione cessò la s. minore (cf. I. D'Annibale, In costituzione Apostolicae Sedis commentarii, 3ª ed., Rieti 1880).
2. Le relazioni con gli scomunicati
Fin dal sec. V fu severamente vietata qualsiasi relazione con lo scomunicato e già nel sec. IX la trasgressione del divieto era punita con la s. maggiore, e, se commessa da un ecclesiastico, con la deposizione. Ma, dal sec. XI, prima la legislazione locale e poi i papi attenuarono il divieto: Gregorio VII dichiarò immune una lunga serie di persone e Urbano II sostituì una penitenza, molto mite, alla s. (cc. 103 e 110, C. XI, q. 3). Queste norme divennero diritto vigente in forza di una costituzione di Innocenzo III, che fu accolta nella Decretali di Gregorio IX (c. 31, X, V, 39).Una radicale innovazione in materia si deve a Martino V, il quale fu mosso dal desiderio di togliere dalla difficile situazione, in cui veniva a trovarsi, il fedele costretto ad aver relazioni con lo scomunicato; ma non intese alleviare la condizione giuridica di quest'ultimo. Egli, nella cost. Ad evitanda (a. 1418), secondo una lezione, forse non autentica, ma che ha finito per prevalere nella prassi (cf. L. Ferraris, op. cit., III, p. 299), dichiarò che le relazioni civili erano vietate soltanto con gli scomunicati con sentenza pubblica, o con una dichiarazione speciale ed espressa del giudice, e con il reo notori di ingiuria reale sulla persona di un chierico. Alla citata costituzione si è ispirato il CIC (can. 2258 § 2, e 2343 § 1, 1ª, secondo comma), sebbene abbia ridotto a pochissimi casi il divieto.
II. Diritto vigente
Il CIC definisce ancora (can. 2257, § 1) la s.: la censura che esclude il punto dalla comunione dei fedeli e che produce gli effetti elencati nei canoni seguenti (can. 2258-67). Ma la separazione dello scomunicato dalla comunione dei fedeli è più un ricordo del passato che una realtà effettiva: il vescovo scomunicato, ad es., continuo ad essere il capo della propria diocesi con tutti i diritti inerenti.3. Effetti
Neppure è esatto che la s. produce effetti inseparabili e che essi vengono elencati nei can. 2258-67. Gli effetti della s. sono molteplici e vengono sanciti in numerosi canoni, che non fanno parte del diritto penale. Essi poi sono più o meno gravi, secondo che la s. sia semplicemente incorsa, divenga notoria, sia inflitta o dichiarata con sentenza o decreto penale; gravissimi se lo scomunicato viene dichiarato «vitando». A qualsiasi scomunicato è vietato di: a) ricevere i Sacramenti; b) fare e amministrare i Sacramenti e i sacramentali; c) assistere agli Uffici divini; d) porre gli atti legittimi ecclesiastici, di cui al can. 2256, n. 2°; e) esercitare le funzioni inerenti ad un ufficio o incarico ecclesiastico; f) usufruire di un privilegio ecclesiastico; g) eleggere, presentare, nominare; h) conseguire dignità, uffici, beneficii, pensioni ed incarichi nella Chiesa; i) porre atti di giurisdizione ecclesiastica. Egli non partecipa delle indulgenze, suffragi e preghiere pubbliche della Chiesa. Se viola la censura, ponendo un atto di ordine, riservato ai chierici in sacris, diviene irregolare (can. 985, n. 7°). Se poi persiste per un anno intero nella contumacia, è sospetto di eresia (can. 2340 § 1), a tutti gli effetti di legge. Se il fedele è notoriamente incorso nella s. non può lecitamente fungere da padrino nel Battesimo (can. 766, n. 2°), e nella Cresima (can. 796, n. 3° combinato col can. 766, n. 2°); inoltre non può essere scusato dall'osservanza della censura per evitare l'infamia (can. 2232 § 1, ultimo comma), né assolto dal semplice confessore, nei casi urgenti, dalla censura, se riservata, a norma del can. 2254 § 1, primo comma; infine gli deve essere impedita l'assistenza attiva agli Uffici divini (can. 2259 § 2, ultimo comma). Se poi è stato scomunicato o dichiarato tale con sentenza o precetto penale non può lecitamente ricevere neppure i sacramentali (can. 2260 § 1, secondo comma); validamente fungere da padrino nel Battesimo nella Cresima, essere nominato arbitro (can. 1931, primo comma), esercitare il diritto di elettorato attivo, presentazione o designazione, porre atti di giurisdizione (can. 2264, secondo comma), ottenere una grazia pontificia, se nel rescritto non viene fatta menzione della s.: perde la capacità di conseguire dignità, uffici, beneficii ed incarichi nelle Chiese, di ottenere pensioni ecclesiastiche (can. 2265 § 1, 2° combinato col § 2), e di acquistare il diritto di patronato (can. 1453 § 1, ultimo comma). Inoltre egli rimane privato dei frutti della dignità, uffici, beneficii, pensioni ed incarichi, se ne abbia precedentemente conseguito qualcuno (can. 2266). Personalmente può stare in giudizio solo per impugnare la giustizia o la legittimità della s. inflittagli; per mezzo di un procuratore per scontrare un pericolo che sovrasti al bene della sua anima; nel resto è privo della capacità processuale (can. 1654, § 1). Se muore, senza aver dato segni di penitenza, gli deve essere negata la sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1, 2°) con tutte le conseguenze di legge (can. 1241). È se, nonostante tale divieto, egli viene seppellito nel luogo sacro, questo rimane profanato (can. 1172 § 1, 4° e 1207).
Allo scomunicato «vitando» infine, cioè a colui che sia stato dichiarato tale in una sentenza o decreto di condanna, pronunciati dalla S. Sede e pubblicati nelle forme stabilite dalla legge, e al reo di ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2258 § 2), deve essere impedito di assistere alla sacre funzioni, e se riesce impossibile allontanarlo, queste ordinariamente non possono aver luogo o essere continuate (can. 2259, § 2, 1 comma). Egli rimane privato non solo dei frutti, ma delle stesse dignità, beneficii, uffici o incarichi ecclesiastici (can. 2266, ultimo comma). È permesso aver relazioni con lui nelle cose di ordine temporale solo ai genitori, al coniuge, ai figli, ai dipendenti e a coloro che abbiano un giusto motivo di farlo (can. 2267). Gravi pene sono comminate ai suoi correi, complici, e ai chierici, che lo ammettono alle sacre funzioni (can. 2338 § 2).
4. Comparazioni con le altre censure
È facile cogliere le profonde differenze tra la s. e le altre censure: INTERDETTO (v.) ASTENSIONE (v.). La prima esclude il punto dalla comunione dei fedeli, sia pure nei limiti indicati di sopra; il secondo invece vieta soltanto alcuni atti della comunione, i quali sono diversi a seconda della specie dell'interdetto; la sospensione poi, i cui effetti sono separabili e quasi sempre separati, proibisce soltanto l'esercizio della potestà ecclesiastica, inerente all'ufficio o beneficio. Inoltre la s. è sempre censura, mentre l'interdetto e la PENE VENDICATIVE (v.). Infine la s. può colpire soltanto le persone fisiche, pertanto se viene inflitta ad un corpo mo-rale soltanto i singoli colpevoli sono tenuti a sottostare ad essa. Invece la sospensione può colpire sia una persona fisica che morale collegiale e l'interdetto anche un luogo (can. 2255 § 2).
5. Riserva e assoluzione della s
Nel CIC sono comminate 37 s., di esse sono riservate alla S. Sede 4 specialissimo modo, 11 speciali modo, 11 simpliciter, all'Ordinarie 6 e 5 non sono riservate (v. RISERVA).Le prime colpiscono i seguenti gravissimi delitti: 1) profanazione delle Sacre Specie (can. 2320); 2) ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2343 § 1°); 3) assoluzione del complice nel peccato d'imputazione semplice o qualificata (can. 2367); 4) violazione della retta del sigillo sacramentale (can. 2369 § 1, comma 1). Le seconde ordinariamente sono comminate ai re di delitti contro la fede o che comunque fanno presumere la mancanza di fede nel colpevole, e in specie dei seguenti: 1) apostasia, eresia e scisma (can. 2314); 2) edizione, difesa, ritenzione e lettura dei libri che propongono l'apostasia o lo scisma (can. 2318 § 1); 3) simulazione della celebrazione della S. Messa e dell'amministrazione del sacramento della Penitenza da parte di uno che non sia sacerdote (can. 2322, n. 1°); 4) ricorso al concilio universale avverso leggi, decreti e ordini del Sommo Pontefice vivente (can. 2332); 5) ricorso al potere secolare per impedire l'emanazione, la promulgazione o l'esecuzione di atti della S. Sede o dei suoi legati (can. 2333); 6) emanazione di leggi, ordini o decreti lesivi della libertà o dei diritti della Chiesa; l'impedire, facendo ricorso al potere secolare, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (can. 2334); 7) il convenire davanti ad un giudice laico un cardinale, un legato della S. Sede, un ufficiale maggiore della Curia Romana (assessori, segretari, sottosegretari o sostituti delle SS. Congregazioni ed altri prelati ad essi equiparati) per atti del loro ufficio, e il proprio Ordinario (can. 2341, 1 comma); 8) ingiuria reale sulla persona di un cardinale o di un legato del Sommo Pontefice (can. 2343 § 2, 1°); 9) usurpazione o detenzione di beni o di diritti della Chiesa Romana (can. 2345); 10) contraffazione o alterazione di lettere, decreti o rescritti della S. Sede ed uso doloso di essi (can. 2360 § 1); 11) calunniose denunzia ai superiori di un confessore per sollecitazione (can. 2363).
Le simpliciter riservate colpiscono i seguenti delitti: 1) traffico sacrilego delle indulgenze (can. 2327); 2) iscrizioni alla massoneria o ad associazioni affini (can. 2335); 3) assoluzione, data con dolo senza la necessaria facoltà, di una s. riservata specialissimo o speciali modo alla S. Sede (can. 2338 § 1); 4) corretta o complicità in un delitto per cui uno viene dichiarato scomunicato e vitando, su ammissione a prendere parte agli uffici divini o comunione in divini con lui, consapevole e spontanea da parte di un chierico (can. 2338 § 2); 5) il convenire davanti ad un giudice laico un Cardinale, un legato della S. Sede o dei suoi legati (can. 2333); 6) emanazione di leggi, ordini o decreti lesivi della libertà o dei diritti della Chiesa; l'impedire, facendo ricorso al potere secolare, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (can. 2334); 7) il convenire davanti ad un giudice laico un cardinale, un legato della S. Sede, un ufficiale maggiore della Curia Romana (assessori, segretari, sottosegretari o sostituti delle SS. Congregazioni ed altri prelati ad essi equiparati) per atti del loro ufficio, e il proprio Ordinario (can. 2341, 1 comma); 8) ingiuria reale sulla persona di un cardinale o di un legato del Sommo Pontefice (can. 2343 § 2, 1°); 9) usurpazione o detenzione di beni o di diritti della Chiesa Romana (can. 2345); 10) contraffazione o alterazione di lettere, decreti o rescritti della S. Sede ed uso doloso di essi (can. 2360 § 1); 11) calunniose denunzia ai superiori di un confessore per sollecitazione (can. 2363).
Le simpliciter riservate colpiscono i seguenti delitti: 1) traffico sacrilego delle indulgenze (can. 2327); 2) iscrizioni alla massoneria o ad associazioni affini (can. 2335); 3) assoluzione, data con dolo senza la necessaria facoltà, di una s. riservata specialissimo o speciali modo alla S. Sede (can. 2338 § 1); 4) corretta o complicità in un delitto per cui uno viene dichiarato scomunicato e vitando, su ammissione a prendere parte agli uffici divini o comunione in divini con lui, consapevole e spontanea da parte di un chierico (can. 2338 § 2); 5) il convenire davanti ad un giudice laico un Cardinale, un legato della S. Sede o dei suoi legati (can. 2333); 6) emanazione di leggi, ordini o decreti lesivi della libertà o dei diritti della Chiesa; l'impedire, facendo ricorso al potere secolare, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (can. 2334); 7) il convenire davanti ad un giudice laico un cardinale, un legato della S. Sede, un ufficiale maggiore della Curia Romana (assessori, segretari, sottosegretari o sostituti delle SS. Congregazioni ed altri
SCONGIURO - SCOPIA
per conoscere od ottenere da lui qualche cosa, perché con lui non si può stabilire nessuna amicizia e verso di lui non può esservi sottomissione (cf. I Cor. 10, 20); è lecito invece scongiurarlo imperativamente, perché, in nome di Dio, non arrechi danno alcuno, spirituale o temporale (cf. Mc. 16, 17; Lc. 9, 1; 10, 19; Act. 19, 13). Questo s. si chiama propriamente esorcismo (v.). Lo s. non può essere rivolto che agli esseri intelligenti, solo capaci di subire l'influsso morale dell'invocazione, che si esprime. Scongiurare, perciò, direttamente le creature irragionevoli (il sole, le nubi, la grandine, la tempesta, l'acqua, ecc.) è un non senso, a meno che lo s. non sia rivolto indirettamente alle potenze superiori (Dio, gli angeli, i santi, il demonio), da cui può dipendere la loro azione utile o nociva per noi.
Lo s. è privato o solenne, secondo che è fatto da una persona a titolo particolare o da un ministro della Chiesa, investito di un potere speciale.
Lo s., in senso stretto, è un atto di religione, perché idoneo ad esprimere tanto la superiorità di Dio quanto la nostra sottomissione a lui. Lo s. è lecito, come risulta dalla sua natura, dall'uso della S. Scrittura e dalla pratica liturgica. Si richiede, però, che sia usato con onestà (austitia) e discrezione (iudicium). La giustizia esige che sia onesta non solamente la cosa che si vuole ottenere per comando o per preghiera, ma anche lo stesso comando e la stessa preghiera. La discrezione (iudicium) richiede un motivo sufficiente, la cui mancanza, però, è solamente leggera. Oltre queste condizioni, per lo s. solenne è richiesto un mandato o una licenza legittima (can. 1151). Comunemente si enumera, per la liceità dello s., ancora una terza condizione, la verità (veritas), nel senso che nello s. si deve ricorrere al vero Dio, che chi scongiura veramente intenda ottenere la cosa, e che la causa motiva sia vera e non dolosa (cfr., invece. B. H. Merkelbach, Summa theol. moralis, II, Parigi 1931, n. 762). Per lo s. nel senso di atto per scacciare la lettatura, MALOCCHIO E VANA OSSERVANZA.