SCIOPERO. — È l'astensione concertata dal lavoro. Il fenomeno è assai complesso e può essere studiato da parecchi punti di vista. Qui interessano in modo particolare, e saranno quindi presi in considerazione, l'aspetto storico-fenomenologico, l'aspetto giuridico e soprattutto l'aspetto morale.
I. ASPETTO STORICO-FENOMENOLOGICO
Lo s. è sostanzialmente collegato con l'ordinamento economico-sociale che si suol denominare capitalistico, e con lo sviluppo e la potenza sempre maggiore di questo diviene un fenomeno sociale sempre più frequente e più largo.1. Staticamente considerato: a) lo s. si presenta in forme diverse. Per il modo come si svolge si hanno o s. puri, ossia pura e semplice astensione dal lavoro, oppure astensione dal lavoro e simultaneamente preoccupazione perché l'attività non sia prestata da altri (p. es., sottraendo gli strumenti di lavoro, o danneggiando gli impianti, o minacciando quelli che volessero lavorare, o occupando le fabbriche, ecc.). Astensione simultanea di tutti i lavoratori o astensione successiva di piccoli gruppi così da paralizzare l'intero processo produttivo (s. a catena); astensione continuata per parecchio tempo oppure astensione per brevi periodi, scelti in modo tale da ottenere sostanzialmente il medesimo risultato (s. a singhiozzo). Per le attività, che a seguito dello s. vengono sospese, vanno considerati soprattutto i servizi pubblici essenziali (p. es., erogazione del gas e dell'energia elettrica nelle città, trasporti, ecc.). Per le persone che vi prendono parte basta ricordare gli statali. Per l'estensione che assume si distingue lo s. parziale e lo s. generale. b) Lo
s. persegue fini diversi: fini propri, se riguardano direttamente gli scioperanti, e fini di appoggio ad altri scioperanti (s. di solidarietà); i fini propri poi sono soprattutto economici o politici; alla lor volta i fini economici possono essere o il rispetto e l'osservanza di clausole già riconosciute, oppure il conseguimento di clausole nuove. Storicamente non è esatto dire che lo s. ha scopi esclusivamente economici. Più d'una volta ha finalità puramente politiche (tentativi d'influsso sulla forma di governo, sulla politica estera, ecc.). Basti ricordare alcuni s. belgi della fine del secolo scorso tendenti a ottenere la concessione del suffragio universale e quelli del luglio 1950 per l'abdizizione di re Leopoldo. c) Lo s. ha risultati diversi; cioè buoni o cattivi, economici o sociali, per le parti in causa o per i terzi, per i privati o per l'autorità. Risultati dannosi economicamente sono, per le parti in causa, la perdita del salario e del profitto, per i terzi la mancanza, almeno temporanea, di beni e di servizi o l'aumento di costo dei medesimi. Risultati buoni economicamente possono essere, p. es., per i lavoratori (se lo s. è economico e raggiunge i suoi obiettivi) i vantaggi che ne hanno. Risultati dannosi socialmente sono l'irrigidimento che di necessità si produce fra le parti in causa, fra questi e i terzi, fra parecchi cittadini e i rappresentanti del pubblico potere. È inevitabile infatti che le opposte parti si trincino sulle proprie posizioni e si guardino come nemiche; pure inevitabile è che i terzi reagiscano ai danni che sono costretti a subire e reclamino contro il pubblico potere dal quale si ritengono insufficientemente protetti. Non mancano conseguenze sociali buone: la violenta denuncia di ingiustizie nascoste o palesi, la forte proclamazione di diritti conculcati, ecc. Perciò lo s. è un fenomeno assai complesso, con aspetti positivi e negativi.
2. Esaminato dinamicamente: a) lo s. tende ad ampliare sempre più i propri obiettivi; se inizialmente era in prevalenza strumento di elevazione economica della classe lavoratrice, con l'andare del tempo è andato assumendo compiti soprattutto politici. Né è escluso che non possa in avvenire venir usato per gli scopi più strani (p. es., sportivi). b) Lo s. tende a presentarsi in forme tecnicamente sempre più evolute, ossia in forme capaci di infliggere un danno sempre maggiore all'avversario con il minor danno per chi vi fa ricorso: con lo scegliere il momento più adatto (p. es., tempo prenatale per i dolciari), col render sempre più universale lo s., col ridurlo ad una successione di s. brevi o parziali (s. a singhiozzo; s. a catena, ecc.), con l'impedire l'attività dei crurimi, finalmente con quella forma nuova che è la non-collaborazione.
II. ASPETTO GIURIDICO
Il pubblico potere non poteva disinteressarsi dello s. e prese atteggiamenti che vanno dalla proibizione più assoluta di diritto e di fatto, al silenzio, alla permissione anche di diritto. Si confronti, p. es., per la Francia la condizione creata dagli artt. 414, 415 e 416 del Codice penale napoleonico, per cui lo s. - e la serrata - erano considerati come reati, con la situazione creata con la legge 25 maggio 1864 in cui ogni disposizione proibitiva dello s. in quanto tale viene abrogata e rimangono solo le incriminazioni dei delitti commessi in occasione di conflitti di lavoro, nell'intento di limitarne la libertà e, infine, con le disposizioni della Costituzione francese del 1946 che collocano lo s. fra i diritti fondamentali del cittadino. Analoga evoluzione in Inghilterra; dalla rigorosissima legge del 1725 di Giorgio I, che comminava la pena di morte, attraverso le leggi del 1800, del 1824, del 1825, si giunge all'abrogazione dei «Master and Servant acts» del 1867, poi alle leggi del 1871 e del 1875, che non colpiscono più le coalizioni e gli s., salve talune limitazioni, ed infine al riconoscimento giuridico delle «Trade Unions» (1871-76). Qualcosa di simile, con la parentesi fascista, avviene in Italia: dagli artt. 414, 415 e 416 del Codice napoleonico esteso all'Italia, si passa al Codice penale del 1889, che puniva soltanto le violenze e le minacce lesive della libertà di lavoro. L'ordinamento fascista proibì lo s. e la serrata (Legge 3 apr. 1926, n. 503 e gli artt. 502-509 del Codice penale del 1930). Infine la nuova Costituzione all'art. 40 stabilisce che «il diritto di s. si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Queste leggi ancora sono in preparazione.III. ASPETTO MORALE
Sembra necessario distinguere fra società perfettamente organizzata e società imperfettamente organizzata e ragionare prima in ipotesi e poi in tesi. Si intende per società perfettamente organizzata non tanto quella in cui non esistono ragioni di controversie, quanto piuttosto quella in cui esistono ed effettivamente funzionano istituti adatti per ottenere giustizia, e per società imperfettamente organizzata quella in cui tali istituti non esistono o se esistono di fatto non operano.1. In una società perfettamente organizzata, dove esistono gli istituti adatti per ottenere giustizia, e operano effettivamente, non è lecito ricorrere ad un mezzo che, se può portare vantaggi, porta anche svantaggi. Invece in una società imperfettamente organizzata quando si tratta: a) di cosa giusta; b) non altrimenti difendibile; c) esista una fondata speranza di successo e d) ci sia una certa proporzione fra i beni che si spera di ottenere e i mali che si teme di dover procurare, non si vede perché lo s. non possa dirsi legittimo.
2. Senza dubbio la nostra società è imperfettamente organizzata. Non soltanto si danno cause di conflitti; ma non esistono sempre gli istituti adatti per ottenere giustizia o se esistono non sempre operano di fatto.
3. Si può pensare di giungere un giorno alla società perfettamente organizzata? Comunque si risponde a fuori dubbio che oggi lo s., a certe condizioni, è legittimo. Lo Stato quindi non può proibirlo. Nel tempo stesso però non tutto è fatto quando si è ammessa la legittimità dello s. Rimane da lavorare innanzi tutto per togliere le cause giuste che rendono legittimo il ricorso a quell'arma, e poi per creare quegli istituti che, anche in caso di causa giusta, permettono di ottenere giustizia senza dover ricorrere ad uno strumento così pericoloso.
L'aspetto morale esige quindi anche l'intervento del legislatore; e un intervento che, evitando le posizioni inaccettabili della completa proibizione e della totale libertà, avvii realisticamente, insieme con il miglioramento delle condizioni sociali, la creazione di una legislazione adatta. Tale legislazione, una volta che esista, obbliga in coscienza di diventa norma di condotta.
IV. APPLICAZIONI PARTICOLARI
I principi sopra riferiti esigono di essere ulteriormente precisati, quando si passa a casi particolari. Si dovrebbe qui parlare dello s. politico, dello s. di solidarietà, dello s. di servizi pubblici essenziali, dello s. generale e della non collaborazione. Basterà qualche accenno. Si noti innanzi tutto che non sarebbe da ritenere politico lo s. quando fosse diretto contro lo Stato, nel caso che questo fosse imprenditore, ad es., nelle imprese nazionalizzate.Quanto allo s. di solidarietà, la solidarietà verso chi soffre ingiustizia, chiunque esso sia, è fondamentalmente umana e cristiana, derivando soprattutto dalla fratellanza naturale e soprannaturale; e questa solidarietà non è ristretta soltanto ai compagni di classe. Anche i datori di lavoro sono tenuti ad essere solidali con i lavoratori che soffrono ingiustizia e viceversa i lavoratori sono tenuti ad essere solidali con i datori di lavoro, quando fossero vittime d'ingiustizie. Non si può quindi accettare la solidarietà di classe nel senso che si debba essere solidali ad ogni costo ed in ogni caso con quelli della propria classe contro quelli della classe opposta. Inoltre bisognerà scegliere quelle forme che costituiscono una solidarietà effettiva e non apparente. Da questo punto di vista spesso lo s. non rappresenta affatto un atto di solidarietà. Allargando lo s., anziché rafforzare il fronte, si corre il pericolo di indebolirlo e quindi, anziché recare aiuto all'aggregato, si porge la mano all'aggressore; spesso sarà meglio, anziché scioperare, continuare a lavorare e passare parte dello stipendio o del salario a chi sciopera, permettendo agli in tal modo di continuare a resistere fino alla vittoria. La solidarietà più vera potrà consistere nella costituzione e nell'alimentazione di classe di resistenza, che permettano ai lavoratori di far fronte ai disagi dello s. e di continuarlo assai a lungo o addirittura indefinitamente. Quanto allo s. dei servizi pubblici essenziali è evi
dente l'incidenza che la loro sospensione produce specialmente sulla povera gente. Il male che si produce ai terzi è quindi qui particolarmente grave. Lo s. dei servizi pubblici essenziali potrà essere ammesso quindi solo in casi eccezionalissimi, quando fosse solidamente dimostrata l'insensibilità della massa dei cittadini all'ingiustizia evidente e ripetutamente proclamata degli addetti ai servizi pubblici essenziali.
Per lo s. generale, dovrà esser concesso solo in casi estremi, di evidente necessità e di provata insensibilità della massa dei cittadini di fronte ad alcune evidenti ingiustizie.
La gravità dei casi sopra ricordati dimostra che particolarmente per essi è necessario l'intervento dell'ordinamento giuridico. È soprattutto su questi punti che dovrà aver inizio la creazione di quegli istituti che permettono di arrivare a comporre i dissidi, per vie meno dispendose dello s.
Giovanni Battista Guzzetti