PENE VENDICATIVE. - Sono quelle p. canoniche (v. Pena) che tendono direttamente alla punizione del colpevole e alla restaurazione dell'ordine leso.
Esse si distinguono in comuni (applicabili a tutti i fedeli) e proprie dei chierici. Le comuni sono: 1) l'interdetto locale, il personale generale e quello *ab ingressu Ecclesiae* se irrogati in perpetuo, *ad beneficium* (nutum) del Superiore o per un tempo tassativamente fissato nella legge, nella sentenza o nel decreto di condanna; 2) il trasferimento o la soppressione penale della sede vescovile o parrocchiale; 3) l'infamia di diritto; 4) la privazione della sepoltura ecclesiastica, a norma del can. 1240 § 1; 5) la privazione dei Sacramentali; 6) la privazione o sospensione temporanea della pensione, che viene pagata dalla Chiesa o che grava sui suoi beni, di un altro diritto o privilegio ecclesiastico; 7) l'interdizione dai pubblici uffici (remotio ab actibus legitimis ecclesiasticis), elencati nel can. 2256, 2°; 8) la privazione della capacità (inhabilitas) di ottenere grazie ecclesiastiche o incarichi nella Chiesa, non riservati ai chierici, e di conseguire gradi accademici, che vengono conferiti dalle autorità ecclesiastiche; 9) la privazione o sospensione temporanea di un incarico, facoltà o grazia già ottenuta; 10) la privazione del diritto di precedenza, di elettorato (voci activae), di eleggibilità (voci passivae), e di far uso di titoli, di divise o di insegne, concesse dalla Chiesa; 11) la multa.
Alcune di queste p. risentono di concezioni completamente sorpassate, come il trasferimento e la soppressione di una sede vescovile o parrocchiale, la cui mancanza ordinariamente è sentita dagli innocenti e non dai colpevoli; di altre, come della privazione della sepoltura ecclesiastica, è difficile indicare il soggetto passivo. L'infamia di diritto, poi, non produce effetti giuridici propri e non'essa è un residuo del passato. Invece l'interdetto, la rimozione dagli atti legittimi ecclesiastici o interdizione dai pubblici uffici, la sospensione e l'inabilitazione hanno riscontrato in alcune p. secolari (in Italia, accessorie); mentre le p. principali statali, morte, ergastolo e recluzione, non vengono sancite nel vigente diritto canonico. Solo la multa è comune, ma nel diritto canonico generale ha scarsa applicazione: in un solo caso viene espressamente comminata nel CIC (can. 2347, 2°).
Le p. V. proprie dei chierici sono: 1) la proibizione di esercitare il sacro ministero fuori di una determinata chiesa; 2) la sospensione perpetua, *ad beneficium Sup.ioris* o a tempo determinato; 3) il trasferimento penale da un ufficio o beneficio superiore ad uno inferiore; 4) la privazione di un diritto inerente ad un ufficio o beneficio; 5) l'incapacità di assumere o acquistare dignità, uffici, benefici, ed altri incarichi o servizi riservati ai chierici; 6) la privazione penale di un ufficio o beneficio con o senza pensione; 7) il divieto di soggiorno in un determinato luogo o territorio; 8) l'ordine di dimorare in un determinato luogo o territorio; 9) la proibizione, per un certo tempo, di portare l'abito ecclesiastico; 10) la deposizione; 11) la privazione del diritto d'indossare l'abito ecclesiastico; 12) la degradazione.
Per le differenze tra p. V. e medicinali, V. Pena; cfr., inoltre, le voci sulle singole p. V.
Arturo De Jorio