PEGNO, DIRITTO DI

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PEGNO, DIRITTO di. -

I. NOZIONE

È il 11 in re per cui il creditore ha una garanzia speciale su un bene mobile e costituisce una delle cause legittime di prelazione. Il debitore deve rispondere dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri; in linea generale, i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni dei debitori. Tuttavia questo principio, della parità di concorso dei creditori (garanzia generica) nei confronti del comune debitore, subisce una limitazione allorché sopravvengano cause legittime di prelazione. In tal caso non tutti i creditori concorrono alla pari di soddisfacimento dei loro crediti, ma taluni di essi possono soddisfarsi su di un determinato bene del debitore con precedenza, escludendo cioè il concorso degli altri creditori (garanzia specifica).

Il p. è uno dei modi in cui detta garanzia specifica si attua; esso consiste in un diritto reale sulle cose mobili altrui, il cui possesso viene trasferito al creditore a tutela del suo credito e con facoltà di soddisfarsi sul valore di esse con preferenza di ogni altro creditore.

II. NEL DIRITTO ITALIANO

Il p. si costituisce di solito mediante contratto del quale sono parti il creditore e il costituente, detto oppinogranate. L'oppinogranate oltre che il debitore può essere anche un terzo (datore di p.). In tal caso le parti del contratto di p. (sussidiario) sono diverse da quelle del contratto (principale) da garantire.

Perché il contratto si perfezioni e sorga di conseguenza il diritto reale di p. è condizione essenziale che il possesso del bene oggetto del p. sia conferito al creditore o anche a un terzo designato di comune accordo alle parti (art. 2786, 1° e 2° comma); tale conferimento ha infatti la particolare funzione di costituire una speciale forma di pubblicità parallela alla pubblicità cui dà luogo l'iscrizione nel caso dell'ipoteca (v.). Ed è per tali ragioni che si richiede ai fini della prelazione un possesso effettivo della cosa nelle mani del creditore o del terzo (art. 2787 cpv.). È necessario inoltre, per la costituzione del p., che il contratto risulti da scrittura con data certa, la quale deve contenere anche una sufficiente indicazione del credito e del bene oppinogranato.

Possono costituire oggetto di p. soltanto i beni mobili (non registrati) di qualunque natura: e quindi cose mobili, crediti (pignus nominis, art. 2800) e inoltre le azioni, il diritto di autore, i titoli di credito, diritti di usufrutto mobiliare (art. 2806) e universalità di mobili, cioè pino-cotche, bibliotche, collezioni ecc. (art. 2784). È controverso se possa essere ammesso anche il p. di aziende.

L'effetto caratteristico del p. è l'attribuzione al creditore pignoratizio del diritto di prelazione. Nell'esercizio di tale diritto il creditore non può agire direttamente, ma ha il potere di iniziativa diretta a far espropriare il bene gravato; può in caso di inadempimento far vendere la cosa ricevuta in p. (ius distrahendi) secondo forme prestabilite (art. 2796 e 1769). Del pari il creditore può chiedere la vendita dalla cosa data in p., nel caso che essa si deteriore e possa divenire insufficiente a garantire il credito. Uguale potere è concesso al costituente nel caso di deterioramento e qualora si presenti un'occasione favorevole (art. 2795, 3° e 4° comma).

La vendita è quindi prevista dal Codice in funzione di due fini diversi: come atto esecutivo a vantaggio del creditore (art. 2796) e come atto conservativo a tutela degli interessi del creditore e insieme del costituente (art. 2795).

Il p. si estingue quando l'obbligazione sia stata interamente soddisfatta o comunque sia estinta per cause diverse dall'adempimento. Si estingue anche quando sia sopravvenuta la perdita del possesso del bene dato in p.; viene meno in tal caso ogni effetto di garanzia, ma la legge (art. 2789) concede al creditore la facoltà di recuperare il possesso della cosa; ciò fatto, riprende vita il p.

Estintosi il p., il creditore deve restituire la cosa oppinogranata, salvo che esista un altro debito sotto posteriormente al p. e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore. In tal caso il creditore ha il diritto di ritenzione e garanzia del nuovo credito (art. 2794 cpv.).