PEGNO, DIRITTO di. -
I. NOZIONE
È il ins in re per cui il creditore ha una garanzia speciale su un bene mobile e costituisce una delle cause legittime di prelazione. Il debitore deve rispondere dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri; in linea generale, i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni dei debitori. Tuttavia questo principio, della parità di concorso dei creditori (garanzia generica) nei confronti del comune debitore, subisce una limitazione allorché sopravvengano cause legittime di prelazione. In tal caso non tutti i creditori concorrono alla pari nel soddisfacimento dei loro crediti, ma taluni di essi possono soddisfarsi su di un determinato bene del debitore con precedenza, escludendo cioè il concorso degli altri creditori (garanzia specifica).Il p. è uno dei modi in cui detta garanzia specifica si attua; esso consiste in un diritto reale sulle cose mobili altrui, il cui possesso viene trasferito al creditore a tutela del suo credito e con facoltà di soddisfarsi sul valore di esse con preferenza di ogni altro creditore.
II. NEL DIRITTO ITALIANO
Il p. si costituisce di solito mediante contratto del quale sono parti il creditore e il costituente, detto oppignorante. L'oppignorante oltre che il debitore può essere anche un terzo (datore di p.). In tal caso le parti del contratto di p. (sussidiario) sono diverse da quelle del contratto (principale) da garantire.Perché il contratto si perfezioni e sorga di conseguenza il diritto reale di p. è condizione essenziale che il possesso del bene oggetto del p. sia conferito al creditore o anche a un terzo designato di comune accordo dalle parti (art. 2786, 1° e 2° comma); tale conferimento ha infatti la particolare funzione di costituire una speciale forma di pubblicità parallela alla pubblicità cui dà luogo l'iscrizione nel caso dell'ipoteca (v.). Ed è per tali ragioni che si richiede ai fini della prelazione un possesso effettivo della cosa nelle mani del creditore o del terzo (art. 2787 cpv.). È necessario inoltre, per la costituzione del p., che il contratto risulti da scrittura con data certa, la quale deve contenere anche una sufficiente indicazione del credito e del bene oppignorato.
Possono costituire oggetto di p. soltanto i beni mobili (non registrati) di qualunque natura: e quindi cose
mobili, crediti (pignus nominis, art. 2800) e inoltre le azioni, il diritto di autore, i titoli di credito, diritti di usufrutto mobiliare (art. 2806) e universalità di mobili, cioè pinacoteche, biblioteche, collezioni ecc. (art. 2784). È controverso se possa essere ammesso anche il p. di aziende.
L'effetto caratteristico del p. è l'attribuzione al creditore pignoratizio del diritto di prelazione. Nell'esercizio di tale diritto il creditore non può agire direttamente, ma ha il potere di iniziativa diretta a far espropriare il bene gravato; può in caso di inadempimento far vendere la cosa ricevuta in p. (ius distrahendi) secondo forme prestabilite (artt. 2796 e 1769). Del pari il creditore può chiedere la vendita dalla cosa data in p., nel caso che essa si deteriori e possa divenire insufficiente a garantire il credito. Uguale potere è concesso al costituente nel caso di deterioramento e qualora si presenti un'occasione favorevole (art. 2795, 3° e 4° comma).
La vendita è quindi prevista dal Codice in funzione di due fini diversi: come atto esecutivo a vantaggio del creditore (art. 2796) e come atto conservativo a tutela degli interessi del creditore e insieme del costituente (art. 2795).
Il p. si estingue quando l'obbligazione sia stata interamente soddisfatta o comunque sia estinta per cause diverse dall'adempimento. Si estingue anche quando sia sopravvenuta la perdita del possesso del bene dato in p.; viene meno in tal caso ogni effetto di garanzia, ma la legge (art. 2789) concede al creditore la facoltà di recuperare il possesso della cosa; ciò fatto, riprende vita il p.
Estintosi il p., il creditore deve restituire la cosa oppignorata, salvo che esista un altro debito sorto posteriormente al p. e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore. In tal caso il creditore ha il diritto di ritenzione e garanzia del nuovo credito (art. 2794 cpv.).
Si ha inoltre il cosiddetto p. irregolare, quando la garanzia ha per oggetto cose fungibili. In tal caso si ha trasferimento di proprietà dell'oggetto del p. e il creditore, all'estinzione del rapporto, dovrà restituire il tantumdem eiusdem generis et qualitatis. Un'applicazione del p. irregolare è prevista dall'art. 1851, a proposito della anticipazione bancaria su p., ma estensibile anche ai rapporti non bancati.
III. PRINCIPI MORALI
1) Tra creditore e debitore, prima della sentenza del giudice possono farsi anche patti privati, contrari ai dispositivi di legge positiva, salvo il diritto, in linea di stretta giustizia, di richiamarsi, quando si voglia, ai dispositivi di legge. Il primo diritto è dato dalla legge naturale, il secondo dalla legge positiva.2) Perché sia lecito rivendicare i diritti inerenti all'oppignoramento presso un terzo, si deve rispettare la legge positiva, altrimenti il terzo sarebbe spogliato di un diritto legittimamente acquisito e in base alla legge naturale e a quella positiva. Il terzo che abbia acquistato con titolo valido può ritenere legittimamente la cosa, prima della sentenza del giudice, a meno che non abbia implicitamente acconsentito alla restituzione al momento dell'acquisto.
3) Il privilegio che vien dato dalla legge positiva a certi creditori non può essere insidiato con frode da altri; ma avendo ciascun creditore diritto di essere soddisfatto, non può condannarsi il creditore di ordine inferiore, che, senza frodi, faccia valere il suo diritto prima del privilegiato di ordine superiore.
IV. NEL DIRITTO CANONICO
La datia in pignus, comportando quasi il pericolo di perdere la cosa, è sottoposta a speciali cautele.Così, dovendosi oppignorare beni ecclesiastici si richiede, oltre la giusta causa, la licenza del legittimo Superiore (a norma del can. 1532), il quale deve esigere che sia sentito il parere degli interessati e inoltre deve procurare che il debito sia pagato nel più breve termine possibile (can. 1538). Per il resto si rimanda al diritto delle singole nazioni, anche per quanto riguarda i beni ecclesiastici.