SERVIZIO MILITARE. -
I. La milizia come professione
La milizia, dal lat. militia, si può considerare e come professione e come prestazione temporanea ed occasionale del s. m. Prescindendo da tutto ciò che è pura arte o storia militare, guerra (v.), l'esercizio della vita militare, che ha accompagnato ed accompagna la storia della vita umana, come una delle professioni liberamente o coattivamente intraprese, ha suscitato e suscita problemi di ordine etico e sociale.Come professione, non è di quelle intrinsecamente illecite. Il popolo ebraico ebbe anch'esso le sue milizie e la S. Scrittura si rifà al s. m. come ad un'immagine della vita dell'uomo sulla terra, in lotta con le proprie passioni e con le seduzioni del mondo esterno (Iob 7,1; 14,7; II Cor. 10,4; I Tim. 1,18; Iac. 4,1; I Pt. 2,11) ed alle schiere armate paragona le gerarchie celesti (Deut. 17,3; II Par. 33,3; Is. 24,21; Ier. 8,7; Lc. 2,13; Act. 7,42).
Ad accorrere al battesimo di penitenza di Giovanni il Battista fra i primi sono i soldati (Lc. 3,14). Il caso si ripete con la predicazione di Gesù e degli Apostoli. Gesù, sanando la figlia del centurione, tesse un elogio della fede dell'ufficiale (Lc. 8,1-10; Mt. 8,5-13). E s. Pietro è invitato a battezzare, primo tra i pagani, il centurione Cornelio (Act. 10,1 sgg.).
Tra i primi cristiani figurano schiere di soldati, e basterebbe ricordare le espressioni quasi affettuose di papa Clemente nella sua lettera ai Corinti («nostre legioni», «nostri generali»: I Cor., 37) ed i cristiani militanti nella Legione XII, detta Fulminata (Eusebio, Hist. eccl., V, 5, 2-6). Tertulliano, ancora cattolico, faceva notare ai pagani che anche nella milizia erano cristiani (vestra omnia implevimus... castra ipsa, tribus, decurias: Apol., 37, 4: PL 1,525). Quando poi piegò verso il montanismo, sostenne che i cristiani non potevano essere soldati mettendo in luce l'antitesi patente fra i due stati e descrivendo minutarmente le pratiche richieste dalla vita militare, dal giuramento alla morte, che sono in contrasto con la fede e la morale cristiana, la quale non può mai riconoscere la necessità di peccare (necessitas delinquendi). Motivò di questa necessità di peccare sono per Tertulliano gli atti, di cui era piena la vita militare (sacramentum, gladium seu praelium, iniustitia, stationes, infractio diei dominici, custodia templorum, coenae [orgie], vexilla, cremato). In particolare il giuramento (sacramentum), che più che all'imperatore è diretto alle divinità pagane, è un atto solenne, una pompa diaboli (De idol., cap. 19: PL 1,767-68). Inoltre il cristiano, figlio della pace, non può familiari; zzarsi con strumenti di morte, di guerra, di rovina (De Corona, 11: PL 2,111-13).
Il rigorismo eccessivo di Tertulliano in materia non fu condiviso dalla vera tradizione ecclesiastica, che ha sempre riguardato la professione militare lecita, per quanto densa di pericoli di ordine morale. E in pratica, anche dopo Tertulliano, i cristiani continuarono a militare nell'esercito, tanto che Galerio, all'inizio del sec. IV, per estirpare i cristiani procedette ad un'opera di epurazione nell'esercito (cf. Fliche-Martin-Frutaz, II, p. 422). Tutta la diagnosi morale della professione militare si è arrestata ad indicare i pericoli da evitare nell'esercizio militare, come grassazioni, corruzione di costumi ecc., senza condannare l'esercizio delle armi in sé, finché la professione militare è rimasta libera, e non obbligatoria. S. Agostino sintetizza brevemente il pensiero tradizionale: Quibus proprium stipendium sufficere debere praecepit, militare utique non prohibuit (Epist., 138, 2, 15: PL 33,531-32; cf. anche De diversis quaestionibus, 79, 4: PL 40,92). La Regola pratica agostiniana, che riecheggia senza dubbio il monito del Battista ai soldati (Lc. 3,14 sgg.), sarà ripresa da s. Bonaventura (In Evang. Lucae, cap. 3, V. 14, n. 31: Opera omnia, VIII, Quaracchi 1895, p. 77). Del guerra (v.) giusta, sotto certe condizioni, in un mondo internazionalmente poco o nulla organizzato, importa come conseguenza la liceità della professione militare.
Solo nel medioevo, quando gli sconvolgimenti e la fusione dei poteri ecclesiastico-civili, provocata dal feudalesimo, allettò anche ecclesiastici all'esercizio delle armi, e si ebbe il triste fenomeno (se pure in alcuni casi necessario per un quasi diritto di legittima difesa), di vescovi, abati ecc., che capeggiavano schiere armate, la Chiesa intervenne per condannare questo abuso (Concilio Romano [1059], can. 10: Mansi, XIX, 915; Concilio di Tours [1060], can. 6: ibid., 927); Concilio di Gerona [1068] can. 5: ibid., 1071), rivendicando anzi per i chierici l'astensione assoluta dalle armi (v. PRIVILEGI DEI CHIERICI). S. Pier Damiani si spinse tanto innanzi da condannare l'operato di papa Leone IX, sceso in campo contro i Normanni, affermando che neppure per la difesa della fede era lecito impugnare le armi (Ep., IV, 9: PL 144,316). Il che doveva essere smentito Crociate (v.) e dall'azione della Chiesa in quel campo.
Il L. S. M. ATTUALMENTE: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO. - Fino alla Rivoluzione Francese per il reclutamento della forza pubblica fu in vigore il sistema del volontariato. Per la prima volta fu proclamato in Francia il s. m. obbligatorio e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad esso il 10 genn. 1794. A farlo accogliere in quasi tutti gli Stati durante il secolo scorso diedero la prima spinta le invasioni napoleoniche (cf. L. Taparelli, Saggio di diritto naturale, 8 ed., II, Roma 1949, n. 1220, p. 142 sgg.). In Italia fu introdotto nel 1875. Oggi in pochissime nazioni si adotta il primitivo sistema del volontariato (Inghilterra, Stati Uniti ecc.) con accentuata tendenza alla coscrizione obbligatoria anche in queste nazioni.
Lo stesso Taparelli scriveva verso il 1830: «Immo- nente male ed inutile fece all'umanità il primo che aumentò con leva stabilmente forzata gli eserciti; per- ciocché ogni altra società poté e dovette fare altrettanto, e però il contrasto delle due guerreggianti rimase uguale e il danno delle singole immensamente maggiore» (ibid., n. 1354, p. 225). Il pensiero veniva ripreso da Leone XIII nel momento in cui la coscrizione obbligatoria andava generalizzandosi in Europa, e ancora in piena guerra Be- nedetto XV dichiarava (lettera del 4 nov. 1917): «La coscrizione è stata, da un secolo in qua, la causa di una moltitudine di mali». Tuttavia la Chiesa non ha mai pre- dicato la ribellione a questo stato di cose, perché ciò signi- ficherebbe il disordine sociale. Riguarda il s. m. obbliga- tori non come un modo normale di organizzazione dell'esercito (come è oggi invaso specialmente nelle na- zioni del continente europeo), ma come un mezzo a cui si deve ricorrere solo nei casi estremi (di difesa nazionale), da abolirsi appena possibile. Ciononostante, poiché la que- stione di sapere se la difesa nazionale in questo momento esiga o non esiga il s. m. obbligatorio è una questione tec- nica, e spetta ai governanti, illuminati dai tecnici, decidere, il cittadino vi si deve sottomettere, pur non essendogli interdetto di muovere l'opinione pubblica nel senso della abolizione del s. m. obbligatorio, perché questa faccia leva sul governo e il governo a sua volta sugli altri in campo internazionale. Così non solo è lecito, ma doveroso com- battere in base ai principi TANTRISMO (v.) come casta ed autorità a sé, quasi da costituire una forza autonoma nello Stato a danno del bene comune, delle altre classi e dei singoli (cf. encicliche di Benedetto XV, Pacen, Dei munus pulcherrimum, 23 maggio 1920 [AAS, 12, 1920, pp. 209-18] e di Pio XI, Nova impendet, 2 ott. 1931 [ibid., 23, 1931, pp. 393-97]).
Poiché però la grave necessità collettiva giustifica, almeno in pratica e per ora, il s. m., è illecita (secondo l'opinione prevalente dei moralisti cattolici) obiezione di coscienza (v.) contro di esso. Il s. m. è attual- mente un tributo personale che il cittadino deve allo Stato per giustizia legale (l'opinione che si tratti di leggi penali è difficilmente sostenibile) e per obbedienza alla legge dello Stato, che esige dai soggetti abili un adde- stramento, per essere pronti all'occasione alla difesa del bene pubblico e sociale. Può anche in casi particolari diventare ingiusto in quanto o sia diretto ad una guerra ingiusta, o sia eccessivo nel modo o si violino le leggi naturali, positive ed ecclesiastiche (in paesi cattolici) come, p. es., esigendo il servizio da persona indispen- sabile per il sostentamento della famiglia, non provve- dendo in maniera sufficiente alle pratiche della religione e al buon costume, obbligando al s. m. gli invalidi, gli esenti per diritto ecclesiastico (cf. can. 121 e Concordato Lateranense, art. 3).
Ciò premesso: 1) non è lecito al cittadino, legal- mente obbligato, sottrarsi al s. m. Ciò facendo: a) in caso di volontariato, o di volontaria sostituzione di per- sona in obbligo di s. m., si viola la giustizia commutativa (alla base sta infatti un contratto) e AZIONE (v.). Disertando anzi in tali condizioni, i colpevoli sono tenuti a ritornare in servizio: possono essere scusati dal ritorno solo in considerazione delle pene gravissime inflitte ai disertori. Chi per contratto sostituiva un altro, disertando, deve compensare il danno subito da colui che sostituiva. b) In caso di coscrizione obbligatoria, la diser- zione, essendo solo violazione di giustizia legale, non im- porta obbligo di restituzione. In tempo (o nell'imminenza) di guerra la diserzione è di per sé peccato grave contro la giustizia legale, spesso lo è anche contro la carità verso se stessi e contro la pietà in quanto ci si espone con maggior sicurezza alla morte (imposta come pena) e si procurano gravi noie ai propri famigliari, a cui possono venir sottratti anche i sussidi militari, forse indispensabili al loro sosten- tamento. I disertori però non devono essere costretti per obbligo di coscienza al ritorno, date le gravi pene che ordinariamente incorrono. In tempi di pace la diserzione non è troppo facilmente da imputarsi come peccato grave, non venendo alla società nessun grave danno, nelle cir- costanze ordinarie, da singole diserzioni. Il danno grave potrebbe facilmente esserci se le diserzioni si effettuassero in blocco, per motivi ideologici, contrari al retto ordine sociale. 2) Coloro che vengono illegalmente costretti al s. m. (i figli necessari al sostentamento famigliare, i chierici ecc.), sottraendovisi, non peccano, se i mezzi adoperati sono leciti; se i mezzi sono illeciti, peccano per l'illecita dei mezzi, ma non contro la giustizia; se disertano, dopo aver emesso giuramento di fedeltà, peccano soltanto con- tro il giuramento violato. 3) Quelli che corrompono i medici o pubblici ufficiali, per essere esonerati dal s. m., non sono tenuti alla restituzione. Secondo l'opinione più comune, i medici e gli ufficiali addetti alle visite di con- trollo sono tenuti ad eseguire fedelmente il loro ufficio per giustizia commutativa; quindi nel caso di ingiusta esen- zione concessa sono tenuti alla restituzione, che in pra- tica però non può imporsi, data la probabilità dell'opi- ne opposta di un obbligo solo di giustizia legale.