OBIEZIONE DI COSCIENZA

OBIEZIONE DI COSCIENZA. - Si chiama o, di c. l'atto con cui il cittadino ricusa di obbedire all'ordine dell'autorità pubblica per la prestazione dell'ordinario servizio militare o per la mobilitazione in caso di guerra, opponendo motivi personali di coscienza, i quali sogliono essere religiosi, morali e umanitari. Questa potrebbe avere per sé un senso più ampio di quello descritto. Nulla, infatti, si opporrebbe a denominare o, di c. qualsiasi resistenza alle ingiunzioni dell'autorità pubblica per ragioni morali, specialmente se questa sorpassa i limiti della sua potestà. In senso largo obiettori di coscienza furono, ad es., i martiri. Tuttavia solo impropriamente oggi potrebbe ad essi essere attribuita tale denominazione, essendo il significato dell'espressione ristretto alla resistenza passiva contro il servizio militare.

Inoltre, per aver ben chiaro il nodo della questione morale che l'o. di c. solleva, occorre distinguere l'opposizione fatta per motivi generali, dai quali deriva la condanna assoluta dell'uso delle armi in qualsiasi supposizione, dall'opposizione fondata su motivi particolari, ad es., la creduta ingiustizia di un determinato conflitto. Sebbene anche la seconda sia sostanzialmente una o, di c., tuttavia con tale denominazione s'intende soltanto la prima, della quale pertanto sarà unicamente trattato.

L'o. di c. è cosa piuttosto recente.

Essa ha trovato il terreno propizio alla sua nascita nel soggettivismo individualistico, introdotto dalla riforma protestante, i cui principali promotori, fondandosi su alcuni testi della S. Scrittura, interpretati con il criterio soggettivista, hanno dichiarato immorale e illecita qualsiasi guerra e conseguentemente non permessa la cooperazione con la prestazione del servizio militare, e in modo più generale hanno sostenuto il principio della personale ispirazione, la quale doveva servire come piedistallo all'elevazione della persuasione soggettiva, a criterio unico della vita morale. Nel fatto, alcune sette protestanti, riannodandosi a questi presupposti, hanno adottato il principio della non resistenza al male, e, dichiarando illecito ogni ricorso alla forza, perché causa la morte del prossimo, proibita dal V comandamento, hanno elevato a principio religioso la disobbedienza alla leggi di coscienza, particolarmente in caso di guerra. Tali sono i Mennoniti, Dunkers, Schvenkenfelders, Shakers, Quacqueri, Figli di Jehova, ecc.

L'origine protestante dell'o. di c. può essere dimostrata mediante qualche statistica, sebbene imperfetta. Dal 1914 al 1915 furono giudicati nella Svizzera 350 obiettori di coscienza, dei quali 206 invocarono motivi religiosi, 77 morali, 67 politici; però quasi tutti di religione protestanti. Durante l'ultima guerra mondiale il Canadà ha avuto 10.700 obiettori, tra i quali 28 soltanto professava la religione cattolica. Nel medesimo periodo gli Stati Uniti ebbero 30.000 obiettori, la maggior parte dei quali proveniva dalle sette dei Mennoniti e dei Quacqueri, e soltanto 150 dalla comunità cattolica.

A rinforzare, tuttavia, l'odierno movimento astenosionista, oltre le sette dissidenti, hanno concorso le correnti pacifiste e umanitarie, le quali hanno svolto un'intensa propaganda contro la guerra e in favore della pace, suscitando dappertutto obiettori di coscienza, anche nei paesi latini, dove fino a poco tempo addietro si potevano dire sconosciuti. L'atteggiamento dell'autorità pubblica verso l'o. di c. è diverso. Inghilterra, Australia, Canadà, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia la riconoscono legalmente e hanno elaborato uno statuto speciale, più o meno liberale, verso gli obiettori. In alcune legislazioni viene accolta soltanto la o. di c. per motivi religiosi, come negli Stati Uniti; in altre per qualsiasi motivo, come in Inghilterra, e gli obiettori vengono assegnati ai servizi sussidari o ai lavori ordinari. Negli altri paesi non è riconosciuti a gli obiettori sono puniti con sanzioni varie per rifiuto di obbedienza.

La dottrina cattolica, unanime nel respingerla sino a poco tempo addietro, particolarmente dopo la seconda guerra mondiale si è divisa in doppia corrente. Per avere un quadro esatto occorre presentare gli argomenti delle due opinioni opposte, per poi dedurre le conclusioni definitive. I motivi ai quali si appoggia l'opinione favorevole all'o. di c. sono di ordine religioso e morale; non manca però in essi una tinta di umanitarismo pacifista.

Sotto l'aspetto religioso, ci si osserva che l'uso della forza, e conseguentemente anche la guerra, è contrario al precetto divino della non resistenza al male, della carità verso il prossimo e allo spirito di mitezza, che pervade il Discorso della montagna, nel quale è racchiusa la più squisita essenza del cristianesimo. Inoltre esiste il V comandamento non ammazzare, che tanto l'individuo quanto lo Stato sono chiamati ad osservare. A confortare queste posizioni viene invocata la tradizione della Chiesa primitiva, la quale sarebbe stata contraria al servizio militare, e si citano, come rappresentanti di tale tradizione, Tertulliano, Lattanzio e Origene con qualche caso di resistenza militare dei cristiani.

Sotto l'aspetto morale i motivi sono derivati o dal diritto della coscienza soggettiva o dall'obiettiva immoralità della guerra, specialmente moderna. La coscienza, secondo la morale cattolica, è il criterio ultimo e prossimo della moralità dell'atto, che l'uomo deve seguire sempre, anche nella supposizione che sia erronea, pena la caduta in una colpa morale a lui imputabile. La coscienza crea, dunque, un'obbligazione, alla quale, si soggiunge, va congiunto un diritto, essendo dovere e diritto relativi, che l'autorità pubblica deve rispettare. L'obiettivo ha, dunque, il diritto di essere rispettato e di far valere la propria contrarietà al servizio militare, ricusando obbedienza all'ordine del potere civile.

Tanto più, si aggiunge, che la guerra moderna, a causa degli immensi mali che produce e della loro sproporzione con il diritto che con essa s'intende, non può essere più rispettata, ma è necessario, e poiché la cooperazione all'ingiustizia è moralmente illecita, lecita diventa la resistenza alla chiamata alle armi e alla prestazione del servizio militare, che non ha altro scopo se non preparare ai futuri conflitti. Non si deve dimenticare poi come la suprema autorità della Chiesa abbia più volte riprovata la coscienza obbligatoria e come i moralisti abbiano da parte loro definito le leggi relative quali leggi penali, che non obbligano in coscienza. L'obiettivo

di coscienza pertanto si opporrebbe legittimamente all'ingiunzione dell'autorità pubblica.

Il principio, invece, sul quale si appoggia la tesi contraria, è duplice; la strumentalità dell'uso della forza, l'esigenza del bene comune. L'uso della forza, guerra (v.), non è per sé né buono né cattivo, ma deriva la sua moralità dal fine cui è diretto. Se il fine è la difesa del diritto individuale o sociale, è giusto, in caso contrario è ingiusto. Da questa esatta impostazione, imperniata sulla natura strumentale della violenza, si deduce che l'uso delle armi è per se stesso indifferente; se tale non fosse non sarebbe nemmeno lecito il mantenimento di una polizia armata per la tutela dell'ordine interno. Tale conclusione non è cambiata per il fatto che la guerra moderna sia più dannosa di quelle passate, poiché il diritto rimane sempre il massimo bene sociale di ordine morale, la cui lesione non può essere eguagliata da nessun male di ordine materiale. Come tale deve essere tutelato e difeso, e tale difesa, fin quando nella società internazionale non esisterà una autorità superiore capace di provvedervi, spetterà agli Stati. Ad ogni modo, ammessi i mali immensi che vengono causati dalle guerre moderne, non si potrà mai negare il diritto di legittimità difesa, e quindi, se la guerra offensiva può dirsi ingiusta, non si può pronunziare eguale giudizio per quella differenza, giacché vim vi repellere omnia iura permittunt. Ora, se l'uso delle armi può essere legittimo in un solo caso, come indubbiamente è quello della legittima difesa, le-gittima e doverosa rimane la prestazione del servizio militare e l'o. di c. perde qualsiasi fondamento obiettivo.

Inoltre, il bene comune richiede che il cittadino, che partecipa di tutti i beni della vita collettiva, questa vita poi difenda in caso di necessità contro i nemici che la insidiano sia all'interno sia all'esterno. I diritti della collettività sono d'altra parte più forti dei diritti individuali, i quali a quelli devono cedere, quando le superiori esigenze del bene sociale lo richiedono. L'uomo deve, dunque, essere disposto al sacrificio del suo bene personale per difendere l'esistenza, la libertà e l'unità della compagine sociale cui appartiene. La conclusione è, pertanto, la medesima: finché la patria non diventa un nome vano, è doveroso prestare il servizio necessario alla sua difesa.

Contro questa tesi lineare non vale far ricorso ai consigli evangelici, i quali, diretti alla santificazione individuale e suggeriti in vista di una ricompensa ultrarrena delle rinunzie accettate per la loro osservanza, non possono egualmente essere applicati alla vita sociale, poiché questa non ha una vita futura, dove possa ricevere la ricompensa delle rinunzie incontrate. Il precetto della non resistenza al male non può essere applicato senza che il delitto resti impunito e l'ordine sconvolto. Deve anzi essere sottolineato che l'autorità pubblica non ha la facoltà di fare tali rinunzie, poiché con esse lederebbe i diritti dei sudditi, la cui difesa è il suo supremo dovere.

È chiaro inoltre che al comandamento non ammazzare non può essere attribuito il senso assoluto datogli dagli obiettori di coscienza. Indubbiamente l'uomo ha un diritto sacro alla vita, e tuttavia si danno casi in cui esso perde di forza dinanzi alle esigenze di un diritto superiore. Tale è certamente il caso della legittima difesa individuale contro un ingiusto aggressore, la quale può, per sentenza comune ai teologi cattolici, arrivare sino all'uccisione dell'avversario. Anche lo Stato possiede il diritto di legittima difesa e quindi può legittimamente provocare la morte dei suoi avversari, senza che perciò venga reso il V comandamento. In quanto all'opposizione della Chiesa primitiva al servizio militare, è accertato ormai solidamente che i Padri non gli furono contrari per principio religioso, ma ne consigliarono qualche volta l'abbandono a causa dei pericoli morali che i cristiani incontravano nel suo esercizio. I tre nomi, che si sogliono citare, non formano la tradizione, diversamente orientata. Dalla storia poi risulta che i cristiani prestarono servizio nelle armate degli imperatori pagani, senza scorgervi alcuna contrarietà con la loro professione religiosa, finché non si volle ad essi imporre il culto idolatrico.

L'argomento dedotto dal presunto diritto della coscienza soggettiva è interamente viziato dall'equivoco del moderno soggettivismo morale. Nessun dubbio che la coscienza è norma di condotta, alla quale l'individuo ha il dovere di conformarsi, anche nella supposizione che il suo giudizio pratico sia erroneo. Tale obbligazione però, quando la coscienza è soggettiva, non è accompagnata dal diritto, come falsamente si afferma, di tradursi in pratica nella vita sociale, in seno alla quale, sia per la certezza del diritto, sia per il mantenimento dell'ordine, non può avere valore se non la norma obiettiva o naturale o positiva. Chi si trova in errore, accolto in buona fede, ha soltanto il diritto di non essere disturbato nella sua vita privata e di non essere forzato a cambiare opinione; ma, quando opera socialmente, la norma soggettiva deve cedere a quella obiettiva di giustizia. Se così non fosse, verrebbero divieti i cardini sui quali riposa la vita sociale, poiché, se si ammette, anche per il solo caso dell'o. di c., la facoltà della coscienza soggettiva di farsi valere, opponendo un rifiuto di obbedienza all'ordine dell'autorità, essendo il principio generale, dovrebbe riconoscersi l'esistenza della medesima facoltà riguardo a qualsiasi disposizione, il cui valore obbligante verrebbe, in ultima analisi, a dipendere dall'accettazione dei sudditi. E questo condurrebbe direttamente all'anarchia.

Non ha maggior valore probativo l'argomento appoggiato sulla condanna della coscienza obbligatoria. Ammessa la piena legittimità della condanna, nel giudizio conclusivo non si può prescindere dal fatto che oggi tutte le nazioni mantengono eserciti permanenti e che, quindi, non è possibile per una di esse rimanere inerme se vuole provvedere alla propria sicurezza. La necessità è la difettosa organizzazione della società internazionale impongono, in questo caso, di essere armati, né l'autorità pubblica potrebbe agire altrimenti, senza venir meno al proprio ufficio. In vista, dunque, del superiore bene sociale anche il cittadino ha il dovere di sottomettersi ai suoi ordini, prestando il richiesto servizio militare. È da osservare, inoltre, che le leggi di coscienza possono dirsi in qualche modo penali soltanto rispetto all'ordinario servizio militare e non mai riguardo a una mobilitazione indetta per respingere un'aggressione ingiusta. Non merita soffermarsi sulla presunta ispirazione messianica di alcuni obiettori di coscienza. Il diritto e il dovere non si possono stabilire e misurare col criterio vago e oscuro, dedotto da un falso e nebuloso misticismo. Raccogliendo il frutto di questo esame critico, si può concludere con la tesi tradizionale che l'o. di c. non trova alcun sostegno né nella morale, né nel diritto, e quindi va respinta come disobbedienza imputabile all'obiettivo e punibile a termini di legge. Ciò non impedisce, tuttavia, che l'autorità pubblica, per motivi pratici, possa tollerarla, regolandola legalmente.

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Antonio Messineo