OBBEDIENZA. - Virtù morale, annessa alla giustizia, che regola i rapporti dei sudditi con l'autorità e rende la volontà pronta ad eseguire il comando del superiore (Sum. Theol., 2ª-2ª, q. 80, a. ultimo).
I. NOZIONI, VALORE E GRADI DELLA O
È da notare che nella o. può distinguersi un aspetto generale, secondo cui, considerata la riverenza dovuta a chi è superiore, essa è contenuta potenzialmente in molte altre virtù: nella religione, se riguarda Dio; nella pietà, se i genitori; nell'osservanza, se i superiori in genere; ma si distingue da esse in quanto ha per oggetto specifico il precetto da eseguire (loc. cit., q. 104, a. 3).Fra le virtù morali occupa un posto eminente, inferiore solo alla religione; se poi si attende all'oggetto che l'od. disprezza per unirsi a Dio, è la maggiore delle virtù morali. Tre generi di beni l'uomo può disprezzare per unirsi a Dio: beni esterni, beni del corpo, beni spirituali. E poiché di questi in certo modo il primo è la volontà, l'uomo usa per essa di tutti gli altri beni, l'o. fra le virtù è la più lodevole. Tutte le altre opere buone (compreso il martirio) presso Dio sono meritorie soltanto se fatte per eseguire la sua volontà (ibid.).
Nella Scrittura vivissime sono le lodi all'o., nota distintiva del Redentore, causa della giustificazione, mentre avverte che dalla disobbedienza deriva ogni male (Rom. 5, 19; Phil. 2, 8; Heb. 5, 8; Lc. 2, 49; Io. 4, 34; 5, 30 ecc.).
Tre sono i gradi dell'o.: 1) o. materiale: esecuzione dell'opera comandata; non è virtù specifica, ma solo osservanza della legge; 2) o. formale: esecuzione dell'opera in quanto comandata; obbedire cioè per il motivo del diritto del superiore sul suddito, conformando per questo la propria volontà a quella del superiore; 3) o. di giudizio.
(cont. 111, 127 sg., 142 sg.). I sacerdoti aggiungono nell'ordinazione una specifica « promessa » d'o. al vescovo e suoi successori.
Questa promessa, sebbene non sia voto, obbliga giuridicamente sub gravi. Il suo oggetto è esposto nel can. 128: « Ogni volta e fino a quando, a giudizio del vescovo, lo esiga la necessità della Chiesa, purché non scusi un legittimo impedimento, ogni chierico deve accettare e fedelmente assolvere l'ufficio affidato dal vescovo ». Tale ufficio va inteso in senso ampio: sino a comprendere quello di cappellano, di confessore ecc. Il CIC esige necessità per la diocesi, non la sola utilità; la redazione definitiva escluse la frase proposta evidens utilitas, per evitare arbitrii nel vescovo; questi deve non poter provvedere in altro modo al bene spirituale delle anime. Il sacerdote deve esser libero da impedimenti legittimi; quindi aver forze e capacità sufficienti e non essere soggetto ad altri doveri gravi. Giudice in materia è il vescovo, che può valersi dei can. 2399 ed eventualmente 2220 sg. Il sacerdote ha diritto di ricorso alla S. Sede; la quale, per la scarsità del clero, in genere favorisce il vescovo, salvo il caso di scelta dello stato religioso. Non si ha traccia nei primi secoli di tale esplicita promessa, che si diffonde nei secc. VII-IX, nonostante il poco favore di Roma; con il sec. XV l'uso è generale. La promessa è imposta soltanto ai sacerdoti secolari: fino al sec. XIII i vescovi la esigenza di dare sacerdoti religiosi, ESENZIONE (v.) fu estesa anche a questo punto. I vescovi ed arcivescovi promettono o. al papa.
III. O. RELIGIOSA (virtù e voto). – L'o. è uno dei consigli evangelici essenziali nello stato voto (v.) pubblico (can. 487, 574, 593). All'intrinseca bontà della virtù s'aggiunge il motivo di religione; e perciò per il religioso l'o. costituisce la virtù morale più eccelsa (Extr., Ioann. XXII, 1, 14; cf. pure Sum. Theol., 2a-2a, q. 186, aa. 5, 8). Oggetto del voto sono i precetti dati dai superiori in forza del voto stesso, non le altre varie prescrizioni e leggi di qualunque forma.
La S. Sede e le regole in genere dispongono che i superiori obbligano col vincolo di voto in casi eccezionali, precisando in forma inequivocabile il loro volere; ciò che avviene di rado; però da ogni disposizione della Regola e dei superiori proviene l'obbligo d'obbedire per la virtù dell'o., poiché i superiori, oltre al potere dominativo, per cui comandano i voti, sono rivestiti del potere domestico e, nelle religioni clericali esenti, di giurisdizione.
Il voto e, dove manca il voto, la virtù obbligano ad eseguire l'opera nelle circostanze prescritte. L'o. ha limiti ben chiari: tutte le leggi morali, ecclesiastiche e costituzionali, salvo il diritto nei superiori di dispensa. Di più il superiore in forza del voto può comandare soltanto le cose secondo la Regola, e tutto quanto si richiede per l'osservanza conveniente di essa e l'attuazione dei fini dell'istituto. I Frati Minori ed i Gesuiti sono obbligati ad obbedire in ogni cosa che non sia peccato o contraria alla Regola; tale estensione secondo alcuni autori riguarda solo la virtù, non il voto. In forza del potere domestico (vi virtutis), ogni superiore può comandare oltre la Regola quanto è utile alla comunità o al bene della persona; e nel dubbio la presunzione sta per il superiore.
Gli atti eroici possono essere oggetto dell'o., purché lo comporti la natura dell'istituto, l'individuo vi sia obbligato, lo esiga il bene comune (persecuzioni, pestilenze, missioni); come pure se l'istituto non possa altrimenti assolvere incarichi affidati dalla S. Sede (missioni pericolose). Le cose ridicole possono essere oggetto della virtù soltanto come prova (rationabilitas in latenti).
Il religioso deve o. in forza di voto: 1) al papa e alla S. Congregazione dei Religiosi; alle altre Congregazioni per mandato apostolico, o solo vi virtutis; 2) al vescovo negli istituti di diritto diocesano; in quelli di diritto pontificio soltanto nelle cose determinate dal diritto comune; 3) ai superiori interni entro i limiti fissati dalle singole legislazioni (can. 499-502). Gli officiali inferiori possono co
mandare vi voti, solo in forza della Regola o di delegazione; negli altri casi l'obbligo è vi virtutis.
La gravità della violazione è data dalla materia grave, dall'intenzione del superiore di obbligare sub gravi, dall'atto pienamente umano dell'individuo.
Il diritto comune, salvi i cani, 2220-22, non ha pene specifiche per la violazione del voto di o.; di solito le singole legislazioni dispongono in proposito.
BUD.: V. SUMERI. Theol., i canonisti nella esposizione dei canoni citati, i moralisti, i trattatisti classici di diritto regolare e di ascetica. Inoltre: F. Heiner, Die canonische Obedienz oder die Diöcesanlehre, sein Bischof, Friburgo 1882; F. Claeys Bouuaret, Die canonica cleric saecularis oboedientia, Lovanio 1904; J. B. Raus, L'obeissance religieuse d'après F. Suárez, in Nouve. rev. théol., 49 (1922), pp. 61-74; id., Die sacrae obedientiae virtute et voto, Lione 1923; R. Brouillard, Les commandements des supérieurs religieux, in Rev. des comm. relig., 3 (1927), pp. 47-51; S. Goyenche, Circa ambitum voti obedientiae, in Comm. pro religiosis, 11 (1930), pp. 165-68; J. Creusen, L'obeisance au pape, in Rev. des comm. relig., 7 (1931), pp. 5-12; G. Kindt, Die potestate dominativa in religione, in Ephemer. theol. Lovanio, 19 (1942), pp. 246-95; J. B. Pasciak, Die obedientia religiosa secundum d. Thomam, Roma 1945; E. Ranwez, A qui doit-on obéissance?, in Rev. dioc. de Namur, 1 (1946), pp. 48-54, 117-25; 199-210; R. B. Robert, L'obeissance dans le clergé diocésain, in Ami du clergé, 60 (1950), pp. 49-54. Sistino da Romallo
