INCARDINAZIONE. - L’ordinamento canonico presuppone ed esige che ogni chierico sia iscritto a una diocesi o a una religione, e in nessun modo ammette chierici apolidi o vaganti, sforniti cioè di questo specifico titolo di cittadinanza clericale. L’atto, mediante il quale il candidato allo stato ecclesiastico viene iscritto al clero di una diocesi e ufficialmente deputato al servizio della medesima, si dice i.
Risale all’epoca apostolica l’uso di non ordinare in sacris se non per il servizio di una determinata chiesa (titulus, cardo), al clero o presbiterium della quale l’ordinato restava per ciò stesso stabilmente aggregato (titulus, incardinatus), con la registrazione del suo nome nel canon o albo degli iscritti. Erano fin dall’ora rigorosamente proibite le ordinazioni assolute, fatte cioè senza esegno di titolo. A cominciare da quello di Nicea del
325 (c. 19, C. 7, 9, 1), sono molti i concili che sanzionano severamente questa proibizione. I chierici vaganti sine titulo (vagi, aciephali) erano inibiti dall’esercizio degli Ordini, anzi ne era ritenuta giuridicamente invalida l’ordinazione. Tale invalidità si trova sancita per la prima volta dal Concilio di Calcedonia del 451, il quale stabilì definitivamente il principio, oggi riprodotto nel can. 111 del CIC, che niuno poteva essere promosso agli Ordini se non fosse risultato iscritto a una chiesa o a un monastero (c. 1, D. 70; c. 2 ibid.). Si riallaccia a questa disciplina la proibizione fatta ai vescovi di conferire gli Ordini a sudditi di altre diocesi.
Fino da allora, tuttavia, si usò autorizzare, benché solo in via eccezionale, il trapasso da una diocesi all’altra mediante la concessione di speciali lettere dimissioni (litterae formatae), redatte spesso, per maggior cautela, su un cifrario complicato (cc. 1, C. 19, q. 2; 1, C. 21, q. 2; 1, D. 73).
Contro l’allentamento di tale disciplina, verificatosi nel medioevo con la graduale introduzione abusiva delle ordinazioni assolute, il Concilio di Trento, nel can. 6 sess. XXIII, richiamò la norma del Calcedonense e ne ribadì le sanzioni. La consuetudine, invalsa tuttavia a poco a poco, di autorizzare trapassi da diocesi a diocesi mediante il processo di escardinazione, e di ammettere ordinazioni di sudditi altrui muniti delle lettere dimissioni dei rispettivi Ordinari, fu approvata dalla S. Congregazione del Concilio con il decreto Ad primis (20 luglio 1898) e si trova ora riprodotta nel CIC.
L’i. si distingue in originaria (prima i.), e derivata (i. successiva). L’i. originaria, che è propria del candidato laico che la riceve per la prima volta, si effettua mediante il conferimento della prima tonsura da parte dell’Ordinario proprio o di altro Ordinario a ciò autorizzato dalle lettere dimissioni dei propri (can. III § 2).
L’i. derivata è quella relativa al chierico già incardinato altrove e si suddistingue in formale, implicita (equivalente) e virtuale.
Si ha i. derivata formale quando il chierico, già regolarmente incardinato altrove, viene iscritto ad altra diocesi attraverso il processo di escardinazione, ossia mediante l’incontro simultaneo di due atti formali scritti: l’uno di accettazione perpetua e incondizionata da parte del nuovo Ordinario, l’altro di dimissione (litterae dimissiones), parimenti perpetua ed incondizionata, da parte dell’Ordinario della diocesi di partenza. Per la validità di questa i. è richiesto che i due atti si corrispondano effettivamente, per cui né si verifica la nuova i., se questa non sia stata preceduta da regolare escardinazione, né d’altro canto l’escardinazione sortisce il suo pieno effetto prima che sia avvenuta la formale i. da parte dell’Ordinario accettante. I relativi documenti, debitamente sottoscritti dai due Ordinari, sono richiesti ad validitatem e non soltanto ad probationem (can. 112, 116). Agli effetti legali dell’i. e dell’escardinazione, sotto il nome di Ordinario non si può intendere qui né il vicario generale, salvo mandato speciale, né il vicario capitolare, eccetto il caso in cui la diocesi sia vacante da oltre un anno e vi acceda il consenso del Capitolo (can. 113).
Per la liceità dell’i. formale è prescritto che l’Ordinario accettante non possa addivenire ad essa quando non esista ragioni di necessità o di utilità per la diocesi, non sia assicurato il debito sostentamento al nuovo iscritto mediante assegnazione di un congruo titolo dell’RIORDINAZIONE (v.), non esista il documento autentico di previa escardinazione, non siano state richieste alla curia dimittente le informazioni che risultassero necessarie al caso e il chierico incardinando non abbia emesso il prescritto giuramento di dedicarsi in perpetuo al servizio della nuova diocesi secondo le leggi canoniche (can. 117).
Si ha i. implicita o equivalente quando il chierico abbia ottenuto in altra diocesi un beneficio residenziale, anche amovibile, previo il consenso scritto del suo Ordinario, oppure con la licenza scritta del medesimo di uscire in perpetuo dalla diocesi (can. 114). Qualora in seguito
venisse comunque a risolversi il rapporto beneficario, rivive ipso facto l'ì. nella diocesi di partenza.
L'ì. virtuale si ha nel caso specifico del religioso il quale, ottenuto il breve di secolarizzazione (v. ESCLAUSTRAZIONE E SECOLARIZZA- ZIONE), sia stato ammesso da un vescovo tra il clero di una diocesi con formola incondizionata, oppure, se ricevuto ad experimentum, non sia stato rimandato in tempo utile, prima dello scadere del secondo triennio di prova (cann. 112, 614 § 2).
Per il laico che, entrato a far parte di una religione clericale, viene promosso alla tonsura, questa non opera i. a diocesi alcuna. L'ì. è sostituita, per il Religioso, dall'iscrizione alla propria religione, la quale si attua con la prima professione e diviene definitiva con la professione perpetua (semplice o solenne), mediante la quale restano troncati i vincoli giuridici che lo legavano alla sua diocesi (cann. 115, 585).
Per il chierico invece che ha abbracciato lo stato religioso avendo già ricevuto in precedenza la tonsura clericale, il rapporto d'ì. con la sua diocesi, benché sospeso e reso inoperante dalla prima professione, sopravvive in radice fino alla professione perpetua, per cui, se prima di emettere tale professione egli abbandona lo stato religioso, ritorna automaticamente a far parte del clero della sua diocesi. Con l'emissione della professione perpetua si verifica l'escardinazione formale e il rapporto si estingue definitivamente (ibid.).
Come effetto dell'ì, l'incardinato acquista anzitutto la sede giuridica specifica, in quanto chierico; contrae il vincolo di sudditanza verso la gerarchia ecclesiastica e l'obbligo particolare di obbedienza e rispetto verso il suo vescovo; resta vincolato all'obbligo di residenza in diocesi (cann. 111, 127, 128, 143, 144).
L'ì. non cessa se non in seguito a formale escardinazione e contemporanea formale i. in altra diocesi o in una religione. Ciò si verifica, come si è visto, o ipso iure (cann. 114, 115, 585, 641), o per provvedimento della competente autorità (cann. 112-117, 641).
Zaccaria da San Mauro