INCERTI. - Denominazione con cui si sogliono indicare quelle prestazioni volte a procurare un decoroso sostentamento a coloro che sono preposti a pubblici uffici ecclesiastici, p. es., ai parroci.
Consistono in competenze per le funzioni sacre, quand'anche compiute da altri, e in onorari per atti di archivio (iura stolae).
La misura delle une e degli altri è fissata dalla legittima consuetudine o dalla tariffa preparata dai vescovi in sede di concilio provinciale o di conferenza episcopale e approvata dalla S. Sede (cann. 463 § 1, 1507 § 1).
Il parroco è tenuto strettamente a prestare gratuitamente il suo ministero per coloro che non siano in grado di corrispondere il dovuto (can. 463 § 2); anzi egli non può rifiutarsi di amministrare i Sacramenti, né negare il funerale, ancorché gli venga rifiutato il legittimo emolumento che non superi la capacità economica di coloro che ne lo richiedono (can. 463 § 4). In questa circostanza il dovere di esercitare il proprio ministero non viene meno dinanzi alla violazione di un diritto alla prestazione.
Infine non è lecito esigere degli onorari più alti di quelli prestabiliti. Se lo avesse fatto, il parroco è tenuto a restituire a chi spetta il di più e qualora omettesse la restituzione, gli può essere inflitta una multa, mentre, in caso di recidiva, può essere sospeso dal suo ufficio e, se gravemente colpevole, può essere persino rimosso dal suo ministero (can. 463 § 2408).
Circa il fondamento etico-giuridico di questi proventi e la modalità con cui si debbono esigere V. STOLA.