INCESTO. -
I. Nozione
Da incestus (non castus) è il peccato carnale tra consanguinei o affini, i quali, secondo la legge naturale ed ecclesiastica, non possono contrarre valido Matrimonio tra (v. AFFINITA; CONSANGUINEITA).S. Agostino giustamente osserva che, se all'inizio del genere umano l'unione tra fratelli e sorelle fu una condizione necessaria per la propagazione del genere umano, col cessare di questa necessità, tale unione fu condannata dalla religione (De civit. Dei, I. XV, cap. 16, n. 1: PL 41, 457-58). Di conseguenza, al principio del genere umano, l'unione tra fratelli e sorella non deve essere considerata come unione incestuosa, avendo il Creatore così disposto per la propagazione e conservazione del genere umano.
II. STORIA
I. Presso i popoli primitivi
Per molto tempo, considerando la cultura totemista dell'Australia come la più antica, si è sostenuto che la più antica forma della proibizione dell'isaliva è quella del clan totemico, definito dal Durkheim «un gruppo di individui che si considerano parenti gli uni degli altri, ma che riconoscono queste parentele esclusivamente da questo segno particolarissimo, che essi sono portati dallo stesso totem » (v. TOTEMISMO). Si è partiti, insomma, dal presupposto che la più antica umanità, non conoscendo il matrimonio, sia vissuta nella proibizione dei sessi e poi, per porvi rimedio, abbia eseguita la divisione del clan prima in due e dopo in più classi matrimoniali con la legge dell'esogamia. Donde la proibizione dell'isaliva è quella del clan totemico: «Dotto in breve, il sistema a due classi ha per effetto di proibire il matrimonio tra fratelli e sorelle, ma non sempre il matrimonio tra genitori e figli, né tra i figli di un uomo e quelli della sua sorella. Il sistema a quattro classi ha per effetto di proibire il matrimonio tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, ma non il matrimonio tra i figli di un uomo e quelli di sua sorella. Ogni dicotomia successiva ha quindi per risultato di cancellare una nuova classe di parenti dalla lista delle persone, con cui il matrimonio può essere contratto, cioè di aggiungere una di più alla lista dei gradi proibiti ». Questa teoria prettamente evoluzionista è stata superata dall'etnologia moderna con ricerche più ampie e precise, dalle quali risulta che la più antica forma di matrimonio, come riconosceva già nel 1912 il grande studioso della psicologia dei popoli W. Wundt, è la monogamia, e l'organizzazione sociale dei totemisti australiani con la proibizione dell'isaliva che vi è congiunta, non è la più antica.di questi capostipiti solo l'ultimo, il più prossimo e la sua prole sono oggetto della più rigorosa proibizione dell'ì, ed è veramente universale. Similmente lo è per quella della parentela della consanguineità collaterale rispetto alla fraternità umana universale e quella proveniente dai diversi capostipiti. A somiglianza della parentela di consanguineità è giudicata quella di affinità.
Come si spiega la proibizione dell'ì? Si distingue la spiegazione delle forme particolari di tale proibizione, legate ai diversi tipi di parentela, da quella universale. Quella delle forme particolari trova la sua spiegazione nella formazione del tipo di civiltà cui appartengono; questa invece si riduce alla ricerca del perché è proibito il matrimonio e ogni relazione sessuale tra genitori e figli e tra i fratelli e le sorelle.
Accantonata la spiegazione del Durkheim, secondo la quale il totemismo diede origine alla credenza che il sangue, specialmente quello mestruo delle donne, sia sede di virtù magiche, credenza che egli ritiene la causa prima dell'esogamia, specialmente perché la proibizione dell'ì risulta precedente alle credenze magiche, e perché l'evoluzionistica promiscuità primitiva dei sessi è insostenibile, cadono anche quella di Mc Lennan, fondata sull'infanticidio delle bambine e quella di Lord Avebury sul tratto delle donne, ecc.
Il Westermarck, il Darwin, l'Havelock Ellis e il Crawley hanno addotta una ragione psicologica, secondo la quale tra persone, specialmente parenti, che vivono e crescono insieme fin dalla più tenera età, non si sviluppano affatto o difficilmente quegli stimoli che portano alla passione dell'amore e al matrimonio. Questa spiegazione, come ha giustamente osservato il p. Schmidt, potrà valere al più per giustificare la proibizione dell'ì, tra persone della stessa età o generazione, non quella tra i genitori e i figli, che è la più grave e avversata ovunque. In essa vi può essere qualche cosa di vero; la mancanza di attrazione dei sessi che può condurre al matrimonio, si ha ancora più nella differenza di età tra ascendenti e discendenti. Ma realmente la ragione più profonda è morale: il fatto di dovere esercitare la loro autorità, impedisce ai genitori di fare il matrimonio con i loro figli; il timore reverenziale dei figli verso i genitori non lascia venire in loro il desiderio di unirsi in matrimonio con i genitori. L'etnologo sa bene quanta importanza hanno gli anziani nelle società primitive, per cui la gioventù conta poco o niente e deve tutto imparare e ricevere dagli anziani.
La natura etica dell'esogamia tra parenti stretti risulta poi chiarissima dalla proibizione dell'ì, tra parenti stretti affini.
La ragione poi che danno i popoli primitivi della proibizione dell'ì è una ragione religiosa. Così i Semang della Penisola di Malacca, quando si commette un o, un adulterio, dicono: *Lavaid Karé*, cioè peccato contro *Karé* (Dio). Parimenti presso i Tungusi, quando è necessario formare una nuova unità esogamica, dividendo il clan, contando cinque generazioni, si fa un sacrificio a *Buga*, l'Essere Sommo, l'autore dell'ordine morale, per annunziargli il fatto della divisione esogamica.
La proibizione dell'ì deve essere esistita fin dai primordi dell'umanità. Ammessa l'unità di origine del genere umano da una prima coppia umana, come ritengono oggi la maggior parte degli antropologi, etnologi e linguisti, si deve pure ammettere necessariamente che i primi matrimoni furono tra fratelli e sorelle. Ciò però non come è inteso dagli evoluzionisti che suppongono una primitiva promiscuità dei sessi, ma come un'eccezione alla regola, eccezione richiesta dalla necessità, perché poi dovette intervenire subito la proibizione di tali matrimoni. Ciò è indicato da molte ragioni. La famiglia, come ha osservato giustamente il p. Schmidt, è di per sé centripeta, tende all'interno, ma la società per accrescerla ha bisogno di una tendenza centrifuga. Ora, se agl'inizi dell'umanità non fosse esistita l'esogamia tra parenti stretti, si sarebbe, a lungo andare, dissecata già fisicamente la fonte dell'incremento del genere umano, per infocondità del matrimonio. Ciò si osserva tra i popoli ridotti in piccolo numero, come ad es., tra gli Ainu, in cui si sviluppa una estrema irritabilità nervosa e che si avviano ad una rapida estinzione.
Anche sotto l'aspetto morale, mancando la proibizione dell'ì, sarebbe venuta a mancare, come si è detto, l'autorità dei genitori. Con ciò sarebbe stata distrutta la base più potente di ogni vera cultura; la tradizione, con il trapasso di ciò che le generazioni precedenti hanno fatto, sarebbe divenuta impossibile.
Sotto l'aspetto poi prettamente sociale, le conseguenze dell'ì, osserva lo stesso p. Schmidt, sarebbe stato fatali. Non si sarebbe mai potuti avere quei grandi raggruppamenti sociali, che sono indispensabili al pieno sviluppo di tutte le facoltà dell'uomo.
Etnologicamente, dalla unità di forma della legge proibitiva dell'ì, che si detta universale, si deduce la sua esistenza al principio dell'umanità. Infatti, se la proibizione dell'ì, in questa forma non fosse esistita fin dall'inizi dell'umanità, ma fosse stata escogitata dopo la separazione dal centro comune, vi sarebbero state non una, ma molteplici forme di proibizione dell'ì, come si osserva nei diversi tipi di civiltà.
2. Ebrei
Nella *Gen. 19*, 31-38 è ricordato per condannarlo l'ì. Di lot con due sue figlie. Poi nella legislazione mosaica furono proibite le unioni della madre con il figlio, del figlio con la donna del padre, del fratello con la sorella uterina o germana, del nonno con la nipote, nel nipote con la sorella del padre o della madre, perché, come osserva la legge, si tratta della stessa carne (*Lev. 18*, 7-15). Tra gli affini furono vietate le unioni tra il nipote e la moglie dello zio, tra il suocero e la nuora (*ibid. 18*, 14-15). Le pene stabilite contro gli incestuosi erano gravi: così chi peccava con la matrigna, con la nuora, con la figliastra, con la sorella germana o uterina doveva subire la pena di morte insieme con la donna (*ibid. 20*, 11, 12, 14, 17). Del nipote che commette i. con la zia paterna o materna è detto che insieme con la donna paterna la pena del suo delitto (non è stabilita la pena). Se uno si macchierà d'ì. con la moglie dello zio paterno o materno, morrà con lei senza figli (*ibid. 20*, 19-21). Nel Deuteronomio sono lanciate maledizioni contro gli incestuosi e sono ricordati gli i. più gravi (*Deut. 27*, 20, 22-23).La S. Scrittura ricorda ancora i rapporti incestuosi di Ammon, figlio di David, con Thamar, sorella di Absalom (*II Sam. 13*, 11-22), e di Absalom con le concubine di David (*ibid. 16*, 21-22), ecc. S. Giovanni Battista fu imprigionato per aver rimproverato Erode Antipa, che aveva, contro la legge, presa come moglie la moglie del fratello Filippo vivente (*Mc. 6*, 17-18).
3. Romani
Nel diritto romano antico era considerata i. oltre all'unione con una vestale, ogni unione tra persone fra le quali esisteva un divieto di matrimonio, basato su quel complesso di norme tradizionali e religioseche vanno sotto il nome di fas. Anche nella lex Iulia de adulteriiis, secondo la recente dottrina, il concetto di i casi dell’i. si fanno risalire ai veteres mores (cf. D. 23, 2, 29, 1); nell’età classica, però, non tutte le violazioni dei divieti matrimoniali costituiscono i, alcune di esse rientrando nel concetto di stuprum. In base a questo nuovo concetto è i. l’unione fra ascendenti e discendenti, anche se la parentela sia solo adottiva, l’unione fra fratelli, quella con lo zio o la zia paterni e materni, l’unione tra affini in linea retta, anche dopo sciolto il matrimonio che ha dato luogo all’affinità; accanto a questi, che sono i casi indubbi, è probabile che la giurisprudenza classica ne abbia collocati altri, quali, ad es., l’unione di un co- nique con i figli nati all’altro coniuge posteriormente di divorzio, quella del figlio con la concubina del padre.
La legislazione imperiale dell’epoca postclassica fissò nuovi divieti matrimoniali che possono essere collegati a quelli antichi stabiliti dai mores e farsi quindi ritenere nel concetto di i.; così si vedono proibite le unioni tra affini in linea collaterale entro il secondo grado, quelle tra cugini e, per influsso della nuova religione, quelle fra cristiani ed Ebrei.
Non grande importanza si deve attribuire, secondo la recente dottrina, alla distinzione fra i. iure civili (proi- bito legibus) ed i. iure gentium (proibito moribus), distinzione che è probabilmente postclassica, originata dalla costituzione di Caracalla che estese la cittadinanza a tutto l’Impero, quindi anche a quelle province orientali in cui unioni riprovate dal costume romano erano assai diffuse.
III. DISCIPLINA DEL CRISTIANESIMO
I. Prima del CIC
Nel Concilio apostolico di Gerusalemme viene proibita la fornicazione e quindi anche tutte le unioni incestuose riprovate nel Pentateuco (Act. 15, 19-21). S. Paolo esclude dalla comunità di Corinto una che aveva preso in moglie la sua matrigna (I Cor. 5, 1-8). I Concilia del sec. IV sanzionano gravi pene contro gli incestuosi. Così il Concilio di Elvira, al- l’inizio del sec. IV, nel can. 61 ordinò che se un uomo sposava una cristiana sorella della moglie tutti e due erano privati della comunione per cinque anni, salvo un’anticipata riconciliazione in caso di pericolo di morte (Mansi, II, 15-16). Il Concilio di Neocesare (314-25) nel can. 12 scomunicò fino alla morte la donna che sposava successivamente due fratelli e, in caso di morte di una delle parti, l’altra doveva continuare la penitenza (ibid., 539). Il Concilio Trullano (Qui- nisesto) del 692, nel can. 54 annullava i matrimoni incestuosi, scomunicando i trasgressori per 7 anni (ibid., XI, 698). Il Concilio di Worms dell’888 nel can. 32 proibiva i matrimoni incestuosi, però lasciava la libertà di contrarre matrimonio quando vi fosse dubbio di grado proibito. Il Concilio Lateranense IV del 1215 con il can. 50 tolse la proibizione per il 30 e 20 grado di affinità e restrinse la consanguineità al 40 grado per la difficoltà di osservare la proibizione in gradi più elevati (Mansi, XI, 1035-38).4. Disciplina canonica attuale
Il CIC ha ri- stretto la nozione dell’i. Infatti prima l’affinità na- sceva anche dal rapporto illecito, invece tale affinità è attualmente esclusa. Però, mentre, prima, dal ma- trimonio rato e non consumato si aveva solo l’im- pedimento di pubblica onestà, ma non i., oggi invece l’affinità sorge da ogni Matrimonio validamente con- tratto, benché non sia stato consumato e, quindi, nel caso nostro, si avrebbe i. se due affini commettessero peccato carnale. Non vi è i. nell’unione tra quelli che sono uniti da parentela legale, comunque sia considerato nei singoli luoghi tale impedimento, cioè dirimente o impediente, perché il vincolo è sempli- cemente legale o spirituale.5. Pene canoniche
S. Paolo e i Concilia hanno punito l’i. con pene severe come la scomunica perpetua o tem- porane, pene corporali, proibizione di contrarre un nuovo matrimonio e con penitenza di diversi anni come si desume dai libri penitenziali dei secc. VIII e IX (H. Was- serschleben, Die Bussordnung der abendländischen Kirche, nebst einer rechtsgeschichtlichen Einleitung, Halle 1851, passim; M. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdisziplin der Kirche, I, Magonza 1883; II, Düsseldorf 1898, passim).Le Decretali comminavano la scomunica latae sen- tentiae per chiunque contraeva matrimoni nei gradi proi- biti. Inoltre Clemente V canonizzò le pene civili della confisca dei beni, dell’esilio e della fustigazione. Nel 1869, Pio IX abrogò la scomunica. Invece la proibizione di contrarre il Matrimonio susseguente, stabilita dai con- cili per i colpevoli d’i., pare che sia stata abrogata dalla consuetudine; certo prima del CIC non vigeva più (P. Gas- sparri, Tractatus canonicus de Matrimonio, Roma 1932, p. 436, n. 713).
Il CIC nel can. 2357 § 1 sanziona: «I laici legittima- mente condannati... per i. sono ipso facto infami, oltre le altre pene che l’Ordinario crederà loro di infliggere». Nel can. 2358 contro i Chierici minori che si macchiano d’i. è stabilita non solo l’infamia ipso facto, ma si dichiara che devono essere puniti secondo la gravità della colpa, anzi, se le circostanze siano molto gravi, possono essere dimessi dallo stato clericale. Il can. 2359 § 2 ordina che i Chierici in sacris i quali commettono i. nel primo grado di consanguineità o affinità devono essere sospesi, dichia- rati infami, se hanno un ufficio, beneficio o dignità devono esserne privati e nei casi più gravi devono essere deposti.
L’unione incestuosa può divenire Matrimonio legi- timo, quando l’impedimento (se è di diritto ecclesiastico) viene dispensato dalla competente autorità. Da notare che nelle domande di dispensa dagli impedimenti matri- moniali prima era necessario esprimere l’i., altrimenti la dispensa era nulla, finché la S. Congregazione dell’In- quisizione abrogò tale sanzione di nullità e dichiarò che neppure era necessario manifestare l’i. Oggi, invece l’i. costituisce uno dei motivi per concedere la dispensa nei casi di impedimento ecclesiastico.