INCOMODO. - I. (dal latino incommodum, cioè disagio, disturbo, danno) sta a indicare in morale e in diritto quella singolare difficoltà o quel particolare pericolo accidentalmente congiunto alla osservanza di una legge, per cui ci si può ritenere esonerati dall'osservanza di essa.
Per questo si richiede: 1) che la particolare situazione di difficoltà o di pericolo presenti un accentuato carattere
di gravità: cioè che il motivo per la violazione della legge sia sufficientemente grave in relazione alla qualità della persona, alle circostanze di tempo o di luogo, quali ad es., la necessità di uno sforzo straordinario, l'imminenza di un male grave o il timore di incorrere in esso, ovvero la conseguenza perdita di un bene che interessi in modo particolare colui che è sottoposto alla legge;
2) che non sia posta una legge, se non umana; se una legge umana pertanto può obbligare per sé, quando vi sia pericolo di vita o di natura simile per coloro che debbono osservarla. Afferma infatti il Suárez (Tract. de leg., ed. C. Berton, Opera omnia, V, Parigi 1856, 1. III, cap. 30, n. 6) che il legislatore umano oltrepasserebbe i suoi poteri, se obbligasse a qualsiasi prezzo nonostante qualsiasi difficoltà. Una tale forza obbligatoria della legge non è necessaria per il bene comune; e quantunque qualche volta l'obbligazione straordinaria non sia apertamente ingiunta o non oltrepassi i poteri del legislatore, se essa è eccessivamente grave e dura, la si considera al di sopra della volontà del legislatore e quindi non costringente (v. EPIKEIA; EQUITÀ).
A tutto ciò fa eccezione il caso, in cui l'osservanza della legge umana sia richiesta per la tutela del bene comune o per allontanare un male comune; obbliga, anche con pericolo della vita, quella legge, anche umana, la cui violazione è richiesta per odio contro la fede o per il disprezzo verso la religione; il grave, i, quindi, non deve essere unito per sé con la stessa natura del precetto della legge.
Poi la gravità dell'io deve essere in relazione anche con il bene comune che la legge intende tutelare. Pertanto si deve esaminare con la massima prudenza se, in ogni singola legge, vi sia proporzione tra la gravità dell'io e la necessità o pubblica utilità che postula l'osservanza della legge.
Per lo più si richiede un motivo più grave per essere scusati dall'osservanza di una legge negativa che di una legge positiva: di una legge divina che di una legge umana. Bisogna quindi aver presente anche la natura della legge, oltre quello che è stato detto sopra. Pertanto nessun il difficoltà può o meno grave scusa dall'osservanza di una legge naturale negativa, neanche in presenza del pericolo di morte. La legge naturale negativa, infatti, sempre obbliga, poiché proibisce una azione intrinsecamente cattiva, p. es., la bestemmia, la falsa testimonianza, ecc.
Il grave i. scusa dalla legge naturale positiva e dalla legge positiva divina e umana purché l'io sia proporzionale alla gravità della legge, onde il detto «lex non obliqat cum gravi incommodo» e purché la violazione non contra ad offesa di Dio o della religione, a scapito della Chiesa, a danno della comunità o a danno del bene spirituale altrui (can. 2205 §§ 2 e 3). Di conseguenza, in questi casi, tenuto conto della gravità della materia e del fine che debbono essere tutelati mediante la legge e del grave scandalo che potrebbe derivare dalla inosservanza di essa, non si è scusati neanche in presenza di un pericolo di morte o di qualsiasi altro genere, così come hanno esemplarmente dimostrato i numerosissimi martiri cristiani dalle prime persecuzioni sotto gli imperatori romani sino ai nostri giorni.
Inoltre l'io è escluso quando sia connesso con un ufficio che lo presuppone e che viene accettato con tutte le difficoltà che esso comporta: p. es., un parroco che deve celebrare la S. Messa molto tardi, non è scusato, salva la concessione della dispensa, dall'osservanza del digiuno eucaristico.
L'io, oltre che involontario può essere anche volontario, purché non sia direttamente e volutamente posto per violare la legge. Questi principi morali trovano la loro applicazione anche nel diritto penale canonico, dove il grave i. è una causa scusante dall'imputabilità (can. 2205 § 3) e da ogni pena latente sententiae, qualora si possa dimostrare in foro esterno (can. 2218 § 2).
Dal grave i. o impotenza morale, detta anche relativa, cioè dipendente da circostanze non di valore assoluto, ma inerenti alla qualità della persona, al luogo, al tempo, ecc., e che si è sino ad ora considerato, si distingue nella dottrina morale-giuridica una impotenza assoluta che scusa sempre dalla osservanza della legge per il noto principio morale: «ad impossibilia nemo tenetur».