INCORPORAZIONE DEI BENEFICI

INCORPORAZIONE DEI BENEFICI. - È una delle innovazioni possibili nei benefici e propriamente consiste nella unione detta minus principali, perpetua, di un beneficio con un'altra persona morale.

Differisce dalla semplice unione, perché questa, a stretto rigore, ha luogo quando si uniscono tra loro due o più benefici. L'istituto della i. dei b. si può far risalire al sec. IX.
Siccome però non mancarono gli abusi, il Concilio di Costanza prima (sess. 43, cap. 2) ed il Concilio di Trento dopo (sess. 24, cap. 13 de ref.), sottoposte alla

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(1st. Alinari)
Incobonazione - Il Padre Eterno iacorona Maria S.ma. Tavola di fra' Filippo Lippi (1441-47) - Firenze, Galleria degli Uffizi.

revisione dei singoli Ordinari le i. dei b. già fatte, sanzioni che, per l'avvenire, qualsiasi unione o incorporazione di parrocchie con monasteri o abbazie, con dignità e prebende della chiesa cattedrale o collegiata ecc., fosse riservata alla S. Sede (cf. can. 1425 del CIC).

Il suddetto canone distingue una duplice incorporazione: 1) soltanto nel temporale; 2) pleno iure.

Nel primo caso, cioè se, p. es., ad una casa religiosa si unisce una parrocchia, soltanto in quello che concerne il temporale, la casa religiosa partecipa solamente a rendite della parrocchia ed il superiore deve presentare un sacerdote secolare all'Ordinario, assegnandogli una congrua. Se invece si tratta di un'unione pleno iure, il superiore nomina un religioso, il vescovo l'approva e l'investito, sotto la sua dipendenza, assume la cura d'anime (can. cit.).

L'autorità competente è solo la S. Sede, se si tratta di un beneficio religioso da incorporare ad uno secolare e viceversa (can. 1423 § 3). Nel caso di unioni di parrocchie con case religiose è prassi della S. Congregazione del Concilio richiedere una convenzione, tra l'Ordinario del luogo e la rispettiva casa religiosa, in cui siano determinati i confini della parrocchia, il numero dei religiosi, la dote ecc. E l'unione di questo genere si concede ad mutum S. Sedis. La S. Sede è anche competente soltanto se si tratta di benefici concorsionali e riservati perché sottoposti a espressamente alla competenza degli Ordinari del luogo (can. 1423 § 2 e 1424). È invece competente l'Ordinario del luogo, non però il vicario generale o capitolare, senza un mandato speciale, nei casi previsti dal can. 1423 § 1.

Per la i. dei b. si richiede, ad validitatem, la causa giusta (can. 1428 § 2), quale la necessità o la grande utilità della Chiesa. Atteso poi il tenore del can. 105, probabile in richiede ancora ad valorem la consultazione del Capitolo cattedrale (una volta se ne richiedeva il consenso) e degli interessati. L'authentica scriptura (can. 1428 § 7) si richiede ad sollemnitatem actus (cf. pure il can. 150).

Per evitare poi che vi sia pluralità di benefici nelle mani di uno stesso investito, l'Ordinario del luogo deve procedere ad unioni che siano in perpetuum (can. 1423 § 3).

Contro il decreto dell'Ordinario si può ricorrere alla S. Sede, ma in devolutivo soltanto (can. 1428 § 3). Infine la incorporazione rientra fra i casi previsti dall'art. 4 della legge 27 maggio 1928, n. 848, circa il riconoscimento delle giftati civili ad ogni mutamento sostanziale del beneficio.

Bibl.: M. Pistoechi, De re beneficiali iuxta canones, Torino 1928; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiastico sede plena, Vicenza 1942; Wernz-Vidal, II, n. 733 seg. Innocenzo Parisi.