INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI

Incompatibilità dei benefici. - Secondo il can. 1439 non si possono accettare e ritenere in titolo o in commenda perpetua più benefici incompatibili, cioè i cui oneri non si possono insieme soddisfare dallo stesso beneficiario o dei quali uno basterebbe alla vita del beneficiario. Duplice perciò la fonte della i. dei b.: 1) l'impossibilità in cui viene a trovarsi il titolare di due o più benefici residenziali o curati, sia maggiori che minori, di compiere per se simul universa opera, come due vescovati, due canonicati, due parrocchie ecc.; 2) il fatto che uno dei benefici è sufficiente all'onesto sostentamento del beneficiario. Il giudizio su questo secondo punto si lascia al prudente arbitrio dell'Ordinario. Ogni i. dei b. cessa, se i benefici, di loro natura incompatibili, siano canonicamente uniti in perpetuo, a norma dei cann. 339 § 5, 460 § 1, 1949.

La pluralità o il cumulo dei benefici fu proibita fin dai Concili del V. sec., con varie sanzioni che si fecero sempre più severe sotto i pontefici Alessandro III, Innocenzo III, Bonifacio VIII, Clemente V e Giovanni XXIII. Anche qui fu il Concilio di Trento ad abolire tutte le eccezioni che soprattutto le sublimes et litteratae personae riuscivano ad ottenere.

Nel diritto vigente la accettazione di benefici incompatibili induce la invalidità della provvista; anzi, accettato il secondo beneficio, vaca il primo (can. 188, 3).

Chi poi, ottenuto un ufficio o beneficio incompatibile con il precedente, presume ritenere tutti e due, è privato d'entrambi (can. 2396).

Da questa legge del diritto comune non può dispensare che il sommo pontefice e la dispensa sarà valida soltanto se l'oratore, nella domanda, avrà fatto menzione del precedente ufficio o beneficio incompatibile, ovvero se, nella concessione, sia contenuta la clausola derogatoria della legge comune (can. 156 § 3).

BIBL.: L. Ferraris, Beneficium, art. VI, in Prumpta Bibliotheca, I, Roma 1885, pp. 285-93; M. Pistocchi, De re beneficiari secundum canones, Torino 1928, p. 207, n. 1; Wernz-Vidal, II, p. 243; P. Vito, Collazione di due benefici incompatibili, in Palestra del clero, 9 (1930), pp. 346-47; E. Magnin, Benefice, in DDC, II, p. 690, n. 1; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiastico in provisione, Vicenza 1946.

Incompenza.

Incompenza. - Ciò che non si può in nessun modo conoscere. Termine e concetto sono usati in filosofia, teologia e mistica.

La sofistica, lo scetticismo, l'agnosticismo, il fenomenismo ritengono i. l'essere nella sua oggettiva realtà. Plotino afferma i. l'Uno; i mistici sono inclini ad accentuare l'inconscibilità di Dio; Cusano, intendendo l'Assoluto quale coincidenza di opposti, ne compromette la conoscibilità. Kant, con la posizione della cosa in sé non raggiungibile teoricamente, ha espresso la più chiara e storicamente importante affermazione di un i., attenuandola poi con il dichiarare il noumeno postulato della ragion pratica, e perciò in qualche modo afferrabile. Il positivismo, specie in Spencer (cf. First principles, parte 1ᵃ) ha divulgato termine e concetto, proclamando che il fondo ultimo del reale è i. perché conoscere è relazionare, mentre l'Assoluto, per essere tale, dev'essere oltre ed esente da qualsiasi relazione.

È in un certo senso contraddittorio dire totalmente ignoto ciò di cui si afferma l'esistenza. L'errore nasce dalla indistinzione tra il ristretto orizzonte dell'esperienza immediata e l'illimitata ampiezza dell'inferenza razionale. Conoscere è apprendere l'essere:

il conoscere si adegua e si coestende con l'essere; perciò in senso assoluto, nulla è i. Dell'Assoluto sono conoscibili esistenza e natura; del mistero sono conoscibili i termini che lo esprimono e la loro non contraddittorietà. Il termine infelice esprime male il concetto, verissimo, di limitazione e progressività inesauribile dell'umano conoscere.

BIBL.: A. Lalande, Inconnoissable, in Dict. de phil., 3ª ed., Parici 1947, pp. 472-73; R. Ardié, L'i. di H. Spencer, in Op. filos., II, Padova 1881, pp. 346-87; id., L'i. di H. Spencer e il novecento di Kant, ibid., VIII, ivi 1901, pp. 1-146. V. inoltre: AGNOSTICIEMO: ASSOLUTO: CONOSCENZA; RANT, IMMANUEL: RELATIVISMO; SPENCER, HERBERT, ecc. Giacomo Soleri
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“INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), p. 1026. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/incompatibilita-dei-benefici.