INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI

INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI. - Secondo il can. 1439 non si possono accettare e ritenere in titolo o in commenda perpetua più benefici incompatibili, cioè i cui oneri non si possono insieme soddisfare dallo stesso beneficiario o dei quali uno basterebbe alla vita del beneficiario. Duplice perciò la fonte della i. dei b.: 1) l'impossibilità in cui viene a trovarsi il titolare di due o più benefici residentiali o curati, sia maggiori che minori, di compiere per se simul universa opera, come due vescovati, due canonicati, due parrocchie ecc.; 2) il fatto che uno dei benefici è sufficiente all'onesto sostentamento del beneficiario. Il giudizio su questo secondo punto si lascia al prudente arbitrio dell'Ordinario. Ogni i. dei b. cessa, se i benefici, di loro natura incompatibili, siano canonicamente uniti in perpetuo, a norma dei can. 339 § 5, 460 § 1, 1949.

La pluralità o il cumulo dei benefici fu proibita fin dai Concili del V sec., con varie sanzioni che si fecero sempre più severe sotto i pontefici Alessandro III, Innocenzo III, Bonifacio VIII, Clemente V e Giovanni XXII. Anche qui fu il Concilio di Trento ad abolire tutte le eccezioni che soprattutto le sublinies et litteratae personae riuscivano ad ottenere.

Nel diritto vigente la accettazione di benefici incompatibili induce la invalidità della provvista; anzi, accettato il secondo beneficio, vica il primo (can. 188, 3).

Chi poi, ottenuto un ufficio o beneficio incompatibile con il precedente, presume ritenersi tutti e due, è privato d'entrambi (can. 2396).

Da questa legge del diritto comune non può dispensare che il sommo pontefice e la dispensa sarà valida soltanto se l'oratore, nella domanda, avrà fatto menzione del precedente ufficio o beneficio incompatibile, ovvero se, nella concessione, sia contenuta la clausola derogatoria della legge comune (can. 156 § 3).

BIBL.: L. Ferraris, Beneficium, art. VI, in Prompta Bibliotheca, I, Roma 1885, pp. 585-93; M. Pistocchi, De re beneficii secundum canones, Torino 1928, p. 207 seq.; Wernz-Vidal, II, p. 243; P. Vito, Collazione di due benefici incompatibili, in Palestra del clero, 9 (1930), pp. 346-47; E. Magnin, Benefices, in DDC, II, p. 690 seq.; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiastico in provisione, Vicenza 1946.