INCETTA

INCETTA. - È l'impossessarsi totalmente o in quantità notevole delle merci esistenti su un certo mercato per rivenderle poi a condizioni vantaggiose oppure per servirsene più tardi quando saranno difficilmente ottenibili.

Tale fatto può verificarsi in tutti i tempi e riguardo ad ogni sorta di beni, dando origine al fenomeno del monopolio. Solitamente però si verifica nei periodi di reale o temuta carestia (specialmente in occasione di guerre, perturbazioni sociali, ecc.) e a riguardo di beni di vasto consumo e di grande necessità (soprattutto materie prime e generi alimentari), producendo i notissimi fenomeni di arricchimenti di guerra o di congiuntura.

L'importanza sociale del fatto ha indotto tutti i governi ad intervenire. La loro azione si è svolta in due direzioni: a) impedire il sorgere dell'i. sia sottrazendo i generi in questione alla libera contrattazione privata mediante l'amassasso obbligatorio, sia assicurando ai cittadini un minimo di essi mediante il tesseramento; b) distruggerla colpendo l'incettatore con pene severissime. L'esperienza ha dimostrato che tali provvidenze raggiungono il loro scopo quando l'autorità assicura davvero almeno l'indispensabile, e si dimostra veramente infesibile nel colpire i grandi incettatori: due cose che, purtroppo, si sono verificate raramente.

Dal punto di vista morale sembra si debba distinguere fra accaparramento a scopo di lucro e accaparramento a scopo di «copertura personale o familiare»; inoltre nell'accaparramento a scopo di lucro sembra si debba distinguere fra accaparramento di beni indispensabili e accaparramento di cose voluttuarie.

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INCISIONE - S. Girolamo in contemplazione sunanzi al Crocifisso, anonimo fiorentino del sec. XV (bulino) - Firenze, Galleria Uffizi.
(fot. Gab. fot. nat.)
L'i. di cose indispensabili a scopo di lucro è condannata dalla morale. Viola infatti non solo la legge della carità che obbliga ciascuno ad amare gli altri come se stessi, ma anche la legge della giustizia sociale che obbliga ciascuno a concorrere al bene di tutti nella misura delle proprie possibilità. Meno severo sembra debba essere il giudizio per l'i. di cose voluttuarie o per l'i. a scopo di « copertura personale o familiare ». In questi casi infatti non c'è quel danno altrui e quella manifestazione di egoismo che si osserva nel primo caso.

BIBL.: C. Antoine, Accaparement, in DThC, I, coll. 292-93; e inoltre la bibl. alla voce CARTELLO. Giovanni Battista Guzzotti
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“INCETTA.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), p. 1018. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/incetta.