CONSANGUINEITÀ (lat. consanguinitas ; greco ὀμειμότης = l'essere dello stesso sangue).
I. BIOLOGIA
Secondo il significato etimologico e letterale, c. è l'attributo degli individui aventi lo stesso sangue ed essenzialmente esprime, seguendo le acquisizioni della genetica moderna, la relazione biologica esistente tra individui ai quali è stato ereditariamente trasmesso (in tutto o in parte) uno stesso patrimonio genico (cioè lo stesso complesso di fattori ereditari o geni che realizzano i caratteri). In altre parole, biologicamente, sono consanguinei tutti gli appartenenti ad uno stesso parentado in senso genetico (o ceppo o stirpe) cioè all'insieme di una stessa famiglia, più tutti gli ascendenti e discendenti. Nel 1927 van Bemmelen (riportato da R. R. Gates) propose di usare il termine « parentela » per indicare tutti i discendenti di una particolare « coppia ».In natura, uno stesso patrimonio genico può essere trasmesso totalmente o parzialmente. Si ha trasmissione totale: negli individui nati da uno stesso genitore per riproduzione asessuata, oppure per riproduzione parteno-
genetica (senza fecondazione dell'uovo), oppure per riproduzione sessuata autogamica (autofecondazione), come avviene nei vegetali ed animali inferiori. Tutti gli individui generati secondo tali forme di riproduzione hanno un patrimonio genico identico e sono perciò totalmente consanguinei; essi, pertanto, sono considerati geneticamente puri. Si ha, invece, trasmissione parziale di uno stesso patrimonio genico, negli individui generati da fecondazione incrociata (allogamia), cioè dall'unione delle cellule sessuali di due individui di sesso diverso, come avviene nei vegetali ed animali superiori e nell'uomo. Tutti gli individui nati allogamicamente hanno, tra loro, il patrimonio genico solo parzialmente uguale e derivante per metà da quello paterno e per metà da quello materno; essi perciò sono solo parzialmente consanguinei e vengono considerati geneticamente ibridi. Tuttavia può avvenire - sia naturalmente, come nel caso di gemelli univolari, cioè derivanti da suddivisione di uno stesso uovo fecondato, sia artificialmente, attraverso ripetuti accoppiamenti consanguinei, proibiti nell'uomo - che anche per i nati da fecondazione incrociata, esista identità dei rispettivi patrimoni genici.
Infine il termine c. è anche usato in geologia (su proposta dell'Iddings nel 1802) per indicare la comunanza chimica e mineralogica esistente tra rocce eruttive derivanti da uno stesso magma e costituenti una stessa « provincia petrografica ».
II. ACCOPPIAMENTI CONSANGUINEI
Le forme di riproduzione sessuata allogamica (propria dei vegetali ed animali superiori e dell'uomo), che si realizza cioè attraverso l'incrocio di due individui di sesso diverso (genitori), si distinguono in endogamiche ed esogamiche, a seconda che i due genitori appartengano (endogamia) oppure no (esogamia) allo stesso gruppo di parentela od in senso più lato, solo per l'uomo, alla stessa casta od alla stessa classe matrimoniale (popoli primitivi).Gli accoppiamenti consanguinei sono pertanto riproduzioni endogamiche, di cui la forma più elementare è quella dell'unione tra fratello e sorella.
La storia ci ricorda che i matrimoni consanguinei erano praticati nell'antichità per conservare la purezza del sangue e delle tradizioni genealogiche specialmente in famiglie reali, tra cui si citano quelle degli Incas nel Perù, dei Faraoni in Egitto, Erodoto e Strabone narrano che i matrimoni consanguinei erano autorizzati presso i Medi, i Persiani, ecc.
L'etnologia ci informa che gli accoppiamenti tra fratelli e sorelle sono tuttora comuni (come riferisce il Corso) in vari luoghi, nelle classi sociali più elevate e nelle famiglie reali del Baghirmi, Darfor, Siam, Ceylon, Hawaii, ecc. Peraltro, presso molti popoli primitivi, l'unione tra consanguinei è un tabu (interdizione); le tribù sono divise in due sezioni, ciascuna detta classe matrimoniale, che può essere suddivisa in sottogruppi detti fratrie, ciascuna a sua volta suddivisibile in clan nell'ambito del quale i membri si considerano fratelli e non possono unirsi in matrimonio tra loro. Può accadere, tuttavia, dove esiste il matriarcato come presso gli Irochesi, che un uomo di un determinato clan, avendo sposato due donne di due clan diversi, abbia figli, che, appartenendo a due diversi clan, possono accoppiarsi tra loro. Presso altri popoli primitivi (Akicua ed altri gruppi etnici dell'Africa) la violazione del tabu, compiuta con il matrimonio tra due consanguinei, che però non sapevano di esserlo, può essere riparata con procedimenti magici che uccidono simbolicamente il vincolo di parentela e rendono non più interdetta l'unione di quella coppia.
Piccoli nuclei etnici ad alta endogamia si trovano anche in Europa, Svizzera, Svezia ecc. ed in genere nelle zone con isolamento geografico, quali quelle alpine, di campagna ecc.
III. ETNOGRAFIA
Il divieto del matrimonio tra consanguinei, sancito nelle legislazioni delle nazioni civili, rappresentato nei tabu dei popoli primitivi, determinato evidentemente da ragioni di ordine sociale, morale e politico, può essere sostenuto anche da ragioni di ordine biologico?Nei vegetali ed animali superiori, già sin dai secoli passati, gli allevatori, empiricamente, dopo aver ottenuto con speciali incroci nuove varietà, erano riusciti a mantenerle per mezzo di ripetute, successive riproduzioni strettamente endogamiche (cioè accoppiando tra loro i figli di una stessa coppia) che hanno reso sempre più puri ed evidenti determinati caratteri particolarmente ricercati a scopi utilitari e commerciali, come, ad es., la attitudine ad una maggiore produzione di latte, o di uova, o di lana, ad una maggiore velocità nella corsa, ecc. In tal modo si sono andate stabilizzando razze, divenute poi famose, quali le razze bovine Durham e Hereford, la razze equine puro sangue inglese, le razze ovine Ancon del Massachusets (ad arti corti che non consentono di saltare gli steccati), ecc. Questi risultati hanno dimostrato che gli accoppiamenti consanguinei rendono stabili e sempre manifesti quei o quel carattere che, altrimenti, con incroci non consanguinei, sarebbero rimasti latenti (recessivi) cioè non manifesti e quindi non sfruttabili. Pertanto, come i progressi della moderna genetica hanno confermato sempre più, gli accoppiamenti consanguinei, facendo aumentare la probabilità di combinazioni di geni uguali, rendono più frequente la manifestazione dei rispettivi caratteri.
Così si potrebbe, forse, spiegare il fenomeno osservato nei vegetali e conosciuto con il nome di « lussureggiamento degli ibridi o eterosi », consistente nella maggiore robustezza degli individui generati dagli incroci esogamici, rispetto alla debolezza di quelli originati da autogamia; con la eterosi, infatti, gli eventuali geni sfavorevoli recessivi, hanno una maggiore probabilità di non trovarsi insieme e perciò rimangono più frequentemente latenti. D'altra parte, l'incrocio tra specie vicine ma diverse, quando è fecondo, può originare individui infecendi come si verifica per il mulo. Tuttavia, l'intimo meccanismo del fenomeno della eterosi è ancora molto discusso e, secondo il Gates, non esiste alcuna prova strettamente genetica del suo verificarsi nel genere umano.
Nell'uomo, i matrimoni tra consanguinei sono stati oggetto di numerose indagini, non sempre concordi nelle conclusioni, alcune delle quali si riportano a guisa di esempio.
La Elderton (1911), studiando i matrimoni tra cugini in Inghilterra, trovò che l'accoppiamento consanguineo non portava necessariamente ad una maggiore mortalità infantile, mentre si riscontrava con frequenza decisamente maggiore nei genitori degli albini, dei sordomuti, dei viziati di mente. Concluse perciò che nella comunità esisteva un larghissimo numero di difetti latenti (geni recessivi).
Il Murphy (1924) descrisse una famiglia emigrata dalla Germania in Pensilvania nel 1731. L'emigrante originale lasciò 24 figli, uno dei quali si stabilì nella Carolina del nord nel 1797. Le famiglie rimasero prolifiche e ci furono, in 4 generazioni, 7 matrimoni fra primi cugini. Tra i discendenti non furono riscontrate anormalità fisiche, ed uno solo ebbe una intelligenza leggermente deficientante; furono notati, però, un'alta mortalità infantile ed un tasso di mortalità decisamente più alto che nella popolazione comune.
Mohr e Wriedt (1928), riportati da Gianferrari e Cantoni « riferirono il caso di un feto abortivo che presentava le estremità superiori amputate, alterazioni scheletriche agli arti inferiori ed un'ernia inguinale; i genitori erano primi cugini ».
La Bell (1940), in seguito ad una indagine su 49.000 malati degli ospedali di Inghilterra e del Galles, trovò che i figli di consanguinei costituivano lo 0,97% ed i figli di primi cugini lo 0,61%, percentuali che sembrano troppo basse.
Il Rondoni (1947) porta l'esempio del « nostro grande biologo Golgi che, vissuto in piena efficienza fisica e mentale fino a tarda età, era figlio di cugini ». Inoltre, riferendo il caso della Turkalj-Aschner che avrebbe constatato effetto dannoso nel matrimonio tra cugini anche nella seconda generazione (una donna con gravi anomalie scheletriche ed imbecille era figlia di padre nato da nozze tra cugini: gene restato latente nel padre?), il Rondoni, a commento, scrive testualmente: « pure, neanche questa autrice proscriverebbe del tutto le nozze tra consanguinei, se
non vi sono affezioni ereditarie nella stirpe e se c'è anzi da aspettarsi un vantaggio eugenico (alte doti intellettuali) ».
Ed il Rössle, che indagò le lesioni e cause di morte in individui con diverso grado di c., scrisse: « nessun popolo è decaduto per aumento delle malattie ereditarie bensì per minorazioni dovute ad altre cause » e « non pendono su quelle famiglie tante spade di Damocle quante ci se ne aspetterebbe dallo studio dei libri di genetica » (riportato dal Rondoni).
Riassumendo, per l'uomo, contrariamente a quanto si riteneva in passato, oggi concordemente si ammette che la pericolosità, per i discendenti da unioni tra consanguinei, non risiede nella c. in sé considerata, ma nella eventuale esistenza di tare famigliari che, dall'unione consanguinea, potrebbero essere rese attuali od aggravate, mentre con l'unione non consanguinea potrebbero restare latenti od essere più lievi. Gli accoppiamenti consanguinei, quindi, esaltando i caratteri dominanti (Mohr) od evidenziando i recessivi presenti in un dato ceppo genealogico, non sono la causa determinante e fatale delle manifestazioni degenerative dei discendenti, ma solo il mezzo che rafforza od evidenzia i caratteri ereditari favorevoli o sfavorevoli che siano.
Pertanto, tutte le malattie considerate certamente o presuntivamente ereditarie e che, manifeste o latenti, preesistevano in un dato ceppo familiare, possono essere chiamate in causa negli accoppiamenti consanguinei. Di questi, anzi, modernamente si tiene conto per stabilire se i geni patogeni di una data malattia sono dominanti (cioè realizzano sempre la malattia la quale, perciò, non fa salti di generazioni e si verifica con frequenza indipendente dalla c.), oppure recessivi (cioè realizzano la malattia solo quando nel patrimonio genico del probando manca il gene dominante corrispondente [allelo], ossia quando tali geni recessivi sono stati trasmessi, come anche suol dirsi, in doppia dose [V. GENETICA]). Le manifestazioni patologiche da essi realizzate fanno quindi salti di generazioni e sono più frequenti nei discendenti da consanguinei che non nel resto della popolazione.
È da tenere presente, però, che una stessa anomalia o affezione morbosa può presentare, nei vari ceppi, andamento ereditario diverso (ora dominante, ora recessivo, ora recessivo legato al sesso), che, tuttavia, per lo stesso ceppo è sempre uguale.
Per citare qualche esempio, si ricordano: l'albinismo universale (mancanza di pigmento nella pelle, peli, iridi) che rappresenta un classico esempio di anomalia a carattere recessivo, per la quale la c. dei genitori è stata riscontrata nel 35%-50% degli affetti e, secondo Sanders (1938) in Olanda, in misura 15 volte maggiore che nella popolazione generale; la retinite pigmentosa o distrofia retinica pigmentosa (presenza di chiazze di pigmento nella retina con progressiva riduzione della visione centrale) che può presentarsi a carattere recessivo semplice (con alto tasso di c. tra gli ascendenti degli affetti) e, più raramente, a carattere dominante o a carattere recessivo legato al sesso (affetti i maschi); essa può associarsi con il sordomutismo (sindrome di Usher) e con varie altre malformazioni e oligofrenia (sindrome di Laurence-Moon-Bardet-Biedl); e l'elenco potrebbe continuare fino a comprendere tutte le malattie ereditarie alle quali si rimanda.
Venerando Correnti
IV. DIRITTO
Il complesso dei rapporti giuridici tra consanguinei, essendo una emanazione del diritto divino naturale, non ha potuto sfuggire all'impero del diritto positivo, sia esso divino od umano. Va dunque esaminato sotto il triplice aspetto del diritto divino naturale, del diritto positivo divino, del diritto positivo umano.Il diritto naturale incide sui rapporti giuridici tra le persone consanguinee per linee generalissime.
Alla virtù della pietà fa capo il complesso dei diritti e dei doveri reciproci tra consanguinei, nei quali i loro rapporti giuridici si risolvono e che si riassumono nella triplice mutua relazione di riverenza, di dipendenza, di assistenza.
Le rilevanze giuridiche della c. trovano anzitutto nel diritto positivo divino delle enunciazioni generali di principio, in diretta dipendenza ed applicazione del diritto naturale, e rispettivamente a base delle norme sancite dal diritto positivo umano.
In primo luogo il quarto precetto del Decalogo: Honora patrem tuum et matrem tuam (Ex. 20, 12; Deut. 5, 16, ecc.). S. Tommaso spiega la larga comprensività del precetto divino (Sum. theol., 1°-2°, 100, 5, ad 4); tanto larga, che è possibile dedurre da esso la somma dei diritti e doveri reciproci tra consanguinei. Del resto non mancano nella stessa legge divina delle norme che applicano questa deduzione in tutta la sua vastità, tanto nei riguardi della massa dei congiunti (1 Tim. 5, 8), quanto nei riguardi della somma dei diritti e dei doveri di c. (Mt. 15, 3-6). Si trovano inoltre innumerevoli altre enunciazioni ed applicazioni di particolari (cf., ad es., Lev. 18, 6 sgg.).
Attesa la genericità e indeterminatezza della legge naturale e positiva divina, la legge positiva umana trovò aperta la via per dedurre applicazioni più particolareggiate e precise. Per questo, tanto nel diritto romano quanto nel diritto canonico e civile, si trova un sistema di norme ben più adeguato alle varie esigenze della vita sociale, a seconda delle rispettive finalità e competenze.
Nella c. si distinguono le linee retta (ascendente o discendente) e collaterale od obliqua; e, in ciascuna linea, i gradi.
Sono parenti in linea retta, coloro che discendono uno dall'altro (ad es., figli, genitori, nonni, ecc.); sono invece parenti in linea collaterale od obliqua coloro che, pur discendendo da una stessa persona, non discendono uno dall'altro (fratelli, zio e nipote, cugini, ecc.). Il computo dei gradi in linea retta si fa (e sempre si è fatto) calcolando di quante persone distano tra loro i due parenti, escludendo però dal calcolo uno dei due: così, ad es., padre e figlio sono parenti in primo grado, nonno e nipote in secondo grado, bisnonno e bisnipote in terzo grado e così via (cf. CIC, can. 96 § 2; Pio XII, motu proprio «Crebrae allatae», 22 febbr. 1949, can. 66 § 4 n. 2; art. 76 del Codice civile italiano).
Per il computo dei gradi nella linea obliqua si conoscono due sistemi diversi.
Il primo (metodo romano), usato ora nel diritto civile dovunque, e nel diritto canonico orientale, computa i gradi sommando le distanze di ciascuno dei due consanguinei dal comune capostipite (cf. art. 76 del Codice civile italiano; Pio XII, motu proprio «Crebrae allatae», 22 febbr. 1949, can. 66 § 4 n. 3). In tal modo due fratelli sono parenti in secondo grado, distando ciascuno di essi di un grado dal padre, che è il comune capostipite; zio e nipote sono parenti in terzo grado, poiché il primo dista di un grado e il secondo di due gradi dal capostipite, cioè dal padre del primo e nonno del secondo; due cugini sono parenti in quarto grado, distando ciascuno di due gradi dal nonno comune. Così, ad es., tenendo presente il grafico qui sotto riportato, B e C sono parenti in primo grado di A; D e E sono parenti in secondo grado di A; B e C sono parenti in secondo grado tra di loro;

Si noti poi che le leggi civili sogliono stabilire che la c. non è riconosciuta oltre un certo grado (in Italia, fino al sesto compreso, «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati»: art. 77 del Codice civile). Nel diritto canonico non si ha una norma generale, ma il limite sussiste ugualmente: e precisamente un limite di fatto nella c. in linea retta, che difficilmente può avere rilevanza pratica oltre il secondo o terzo grado; limiti legali, per la c. in linea obliqua, limiti peraltro variabili relativamente a ciascuno degli effetti giuridici della c. (il grado più remoto, a cui venga attribuito uno di tali effetti, e cioè quello di produrre impedimento al matrimonio, è il terzo grado nel diritto latino e il sesto nel diritto orientale: CIC, can. 1076 § 2; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 2).
Prescindendo dagli effetti della c. relativamente QUASI DOMICILIO (v.), patria potestà (v.) e della tutela, considerando la c. come impedimento matrimoniale, si ritiene che l'impedimento sia certamente di diritto naturale nel primo grado della linea retta, e probabilmente anche in tutti gli altri gradi della stessa linea e nel primo grado della linea collaterale. Comunque, il diritto positivo umano ha sempre avuto ed ha precise e tassative norme al riguardo, derivate certamente, almeno in parte, dal diritto divino, sia naturale sia positivo.
La Chiesa, che nei primi secoli accolse l'impedimento come dirimente (v. IMPEDIMENTI) nei limiti della legislazione mosaica (Lev. 18, 6; Deut. 27, 20) e del diritto romano (I, 1, 10), e cioè tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, zie e nipoti, lo estese a poco a poco, a cominciare dal sec. IV, con legislazione non sempre uniforme nei vari luoghi né sempre molto chiara (tra l'altro si dubitava se, nella linea collaterale, oltre il quarto grado l'impedimento fosse dirimente o soltanto impediente). Nella Chiesa latina, Innocenzo III, nel can. 50 del IV Concilio Lateranense (del 1215), soppresse l'impedimento per la linea collaterale oltre il quarto grado (can. 8, X, 4, 14); e tale norma rimase in vigore fino al 1918, avendo il Concilio di Trento respinte le proposte di restringere l'impedimento. Nella Chiesa orientale la storia dell'impedimento di c. in linea obliqua è molto diversa da rito a rito: negli ultimi secoli quasi tutti i riti riconoscono l'impedimento fino al settimo o all'ottavo grado del computo orientale.
Il CIC stabilisce ora, per la Chiesa latina, il divieto e la nullità del matrimonio tra parenti, sia legittimi che naturali, in linea retta in qualsiasi grado, e in linea collaterale od obliqua fino al terzo grado compreso (can. 1076 §§ 1-2). Nel diritto canonico orientale l'impedimento in linea retta si estende pa-
rimenti all'infinito, in linea obliqua invece fino al sesto grado compreso, da computarsi secondo il diverso metodo già visto (Pio XII, motu proprio cit., can. 66 §§ 1-2).
L'impedimento di c. è duplice, triplice ecc., in caso di c. in linea obliqua derivante da due, tre ecc. stipiti comuni (CIC, can. 1076 § 2; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 2).
Si danno qui tre esempi grafici di consanguineità duplice. Nel primo esempio (fig. 1), essendo H figlio di E e di F, G e H hanno per capostipiti comuni tanto A quanto B; sono perciò tra loro parenti in secondo grado canonico latino o in quarto canonico orientale (o civile) per il capostipite B, invece in terzo grado canonico latino o in sesto canonico orientale (o civile) per il capostipite B. Nel secondo esempio (fig. 2), in cui E è figlio di B e D, F è figlio di C e D, E e F hanno per capostipiti comuni tanto A quanto D; essi sono tra loro parenti in primo grado canonico latino o in secondo canonico orientale (o civile) per il capostipite B (fratelli), invece in secondo grado canonico latino o in quarto canonico orientale (o civile) per il capostipite A (cugini). Infine nel terzo esempio (fig. 3), in cui G è figlio di B ed E, H è figlio di C ed F, G ed H sono due volte parenti tra di loro in secondo grado canonico latino o in quarto canonico orientale (o civile), una volta per il capostipite A e un'altra per il capostipite D.
Se l'esistenza dell'impedimento è dubbia, perché non si sa se i due che devono contrarre matrimonio siano o no parenti o in che grado, il matrimonio si può celebrare lecitamente, purché si sia certi che essi non sono né parenti in linea retta né fratello e sorella (CIC, can. 1076 § 3; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 3), in modo, cioè, che non vi sia alcun pericolo di trasgredire la legge divina.
Può esser concessa dispensa dall'impedimento di c. solo quando esso non è di diritto divino, ossia soltanto nella linea collaterale, e purché non si tratti di fratello e sorella. La dispensa viene concessa per qualsiasi motivo ragionevole quando si tratti di c. in terzo grado nel diritto della Chiesa latina, o in sesto grado in quello della Chiesa orientale, trattandosi in tal caso di impedimento di grado minore (CIC, can. 1042 § 2 n. 1; Pio XII, motu proprio cit., can. 31 § 1 n. 1); meno facilmente nei gradi più prossimi, e solo per grave causa tra zio (o zia) e nipote (cf. S. Congr. Sacram., Istruz., 1 ag. 1931).
Il Codice civile italiano preclude il matrimonio a tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; e nella linea collaterale tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali e inoltre tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote (art. 87). È da notare però che, per i matrimoni contratti dinanzi alla Chiesa, lo Stato riconosce, anche su questo punto, il diritto canonico, mentre le norme del Codice civile sono applicabili solo ai matrimoni civili e a quelli acattolici (cf. art. 82 del Codice civile).
Tra i molteplici effetti personali della

Circa l'esclusione da determinati uffici è caratteristica quella relativa all'ufficio di giudice, che trova riscontro tanto nel diritto romano (D. 2, 1. 10) quanto nel diritto canonico (CIC, can. 1613 § 1), quanto nel diritto civile (art. 51 sgg. del Codice di procedura civile e art. 62 sgg. del Codice di procedura penale).
Tracce di limitazione, o norme per la valutazione delle testimonianze giudiziali dei consanguinei, vi erano già nel diritto romano; esse però sono meglio determinate nel diritto canonico (CIC, cann. 1755 § 2 n. 2; 1757 § 3 n. 3; 1974, 2027 § 1) e nel diritto civile (artt. 247 e 246 del Codice di procedura civile; art. 350 del Codice di procedura penale).
La c. è infine elemento costitutivo di certi delitti come l'incesto (CIC, cann. 2357 § 1; 2359 § 2; art. 546 del Codice penale) e il parricidio (art. 577 del Codice penale; oppure circostanza aggravata in parecchi altri (cf. Codice penale, artt. 519 n. 2, 531 n. 2, 605 n. 1 ecc.), e in qualcuno è invece circostanza esimente (Codice penale, art. 649).
La c. ha rilevanza, tra l'altro, nel diritto e rispettivo dovere ai mezzi di sussistenza (v. ALIMENTI), nell'amministrazione dei beni, ma specialmente nelle successioni (v. ACCESSIONE).
Trascurando fin qui ogni accenno alla distinzione tra c. legittima e illegittima o naturale è da notare che quella deriva da generazione effettuata nel matrimonio, questa da generazione fuori del matrimonio.
Dal punto di vista giuridico è evidente la preferenza che compete alla c. legittima; se peraltro la c. illegittima, pur non avendo nessun titolo di legittimità nemmeno naturale (cf. Sum. theol., 3° suppl., 68, 1), devo e può avere una sufficiente tutela ed assistenza (cf. ibid., 2-3), ciò spiega perché il diritto positivo le abbia sempre riconosciuto o concesso una rilevanza giuridica abbastanza estesa (v. AFFILIAZIONE).
Oltre la c. naturale, basata sulla comunanza del sangue, il diritto ha sempre riconosciuto altre specie di vincoli analoghi, basati su rapporti legali o spirituali (v. AFFINITÀ; AGNAZIONE; COGNAZIONE).