CONSALVI, ERCOLE

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CONSALVI, ERCOLE. - Cardinale, n. a Roma il giugno 1757, m. ad Anzio il 24 genn. 1824. Studiò al seminario di Frascati; diacono, non fu mai sacerdote. Per la sua mobile intelligenza e per il suo fascino percorse brillantemente la carriera curiale: fu ponente al Buon Governo, votante alla Segnatura, assessore alla Segreteria di Stato, uditore di Rota. Fu segretario del Conclave di Venezia, dal quale uscì eletto, anche per suo merito, papa Pio VII (14 marzo 1800). Dopo il ritorno di Pio VII a Roma, il C. fu creato cardinale il 20 ag. 1800 e indi nominato segretario di Stato.

Il C. coadiuvò, anzi, si può dire, guidò Pio VII nella restaurazione politica dello Stato della Chiesa in quelle province di «prima ricupera» restituite alla S. Sede in seguito alla pace di Lunéville. Non tutta l'eredità dell'amministrazione giacobina fu cancellata dall'abile e accorta politica del C., ben consapevole dell'impossibilità o per lo meno della inopportunità di una riedificazione che volesse far tabula rasa di tutto il recente passato: il realismo del C., il suo cosciente anti-astrattismo gli fece accettare l'immissione di laici nelle amministrazioni, l'abolizione dei privilegi delle corporazioni, l'introduzione della libertà di commercio (dove, peraltro, il motivo è anche ereditato dalle vecchie polemiche fisiocratiche). Certo però le condizioni dello Stato rimasero gravi soprattutto per la spaventosa situazione finanziaria.

Temperamento politico-diplomatico più che mistico-asettico comprese come il risorgimento della Chiesa in Francia e altrove poteva attuarsi solo attraverso delicate e laboriose trattative con il mondo uscito dalla rivoluzione; C. non voleva e non poteva sacrificare ad esso nessun caposaldo teologico o canonico della Chiesa, ma solo quanto era effimero e contrattabile; era, come è stato detto, pieghevole nelle cose non essenziali. Frutto della sua politica fu il Concordato con Buonaparte del 15 luglio 1801, in base al quale la Chiesa poté riacquistare in parte, attraverso l'esercizio libero e pubblico della religione cattolica e la nomina canonica dei vescovi da parte del Papa nelle antiche forme, le posizioni perdute durante la bufera rivoluzionaria. Un passo di grande portata ne derivava al cattolicesimo, anche se esso non veniva riconosciuto quale culto ufficiale, come avrebbe desiderato la Curia, e anche se Buonaparte aveva trattato la cosa, mosso com'era da una concezione della religione quale instrumentum regni (egli vi vedeva il mezzo di dare pace e prosperità allo Stato), se non con molte riserve mentali per lo meno non con completa volontà di rispet-

CONSALVI, ERCOLE - Ritratto all'acquirello dal vero. Roma, Museo del Risorgimento.

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(fot. Enc. Catt.)

tare gli impegni presi. La tranquillità di parte dell'opinione pubblica francese fu assicurata dall'impegno del Papa di non inquietare le coscienze dei possessori dei beni ecclesiastici alienati. Buonaparte volle aggiungere al Concordato i cosiddetti articoli organici: i decreti di Roma sono sottomessi al placet, è istituito l'appello al consiglio di Stato contro gli abusi dei vescovi, sono limitati gli atti dei vescovi nelle visite e ordinazioni, viene fra probizione di tenere sinodi o di recarsi a Roma senza permesso del governo ecc. Questi articoli e la non esplicita sottomissione dei vescovi costituzionali minacciavano la rinnovellata pace religiosa; C., per evitare questo pericolo, suggerì di non essere intransigenti; ci si accontentò della riconciliazione di fatto dei vescovi costituzionali, e della dichiarazione del Papa che egli non aveva avuto parte e disapprovava gli articoli organici.

I rapporti tra Francia e S. Sede rimasero comunque oscillanti, fino però ad arrivare alle denunce della S. Sede contro le violazioni del concordato e a momenti di drammatico urto: Pio VII, pro bono pacis, il 17 giugno 1860 accettava le dimissioni di C. desiderate da Napoleone, che vedeva nel cardinale un uomo, sotto apparenti condiscendenze, fermo e risoluto nella difesa del Concordato e della sovranità dello Stato pontificio.

Il C. fu tra i «cardinali neri», cioè tra coloro che non vollero assistere alle illegittime nozze di Napoleone e Maria Luisa nel 1810; e fu esiliato a Reims. Indi fu tra coloro che spinsero segretamente Pio VII a denunciare il Concordato di Fontainebleau del 1813. Liberato nell'aprile del 1814, il 20 maggio è inviato dal Papa a Parigi per intavolare le trattative sulla restituzione alla Chiesa dei suoi domini ed ottiene assicurazioni da Luigi XVII ed a Talleyrand come pure a Londra dal cancelliere lord Castlereagh; il 2 sett. è a Vienna dove per nove mesi lavora, con estrema abilità e con tatto di diplomatico di razza, per la restituzione alla Chiesa dello Stato pontificio. Certo vi concorsero contingenze fortunate, perché il C., come rappresentante di una piccola potenza politica, aveva una voce secondaria al Congresso di Vienna; comunque tornavano alla S. Sede le Legazioni, le Marche e gli altri territori, e il C. fu soddisfatto della soluzione delle grandi potenze, anche se vennero defi

nitivamente perdute dalla Chiesa Avignone, il Contado venessino e la sezione della legazione di Ferrara posta sulla riva sinistra del Po.

Sin dai tempi del Congresso di Vienna il C. aveva compreso che mentre si cercava di dominare la rivoluzione comprimendola e forzandola al silenzio, essa traboccava per tutte le fessure che mani troppo interessate o troppo compiacenti le aprivano; il partito più prudente era quello di «regolare» e di «dirigere» lo spirito nuovo anziché «lasciarsi trasportare da lui» (H. Consalvi, Mémoires, a cura di J. Crétineau-Joly, I, 2a ed., Parigi 1866, p. 23 e I. Rinieri, Corrispondenza inedita dei card. C. e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna, Torino 1903, p. 736). Onde, riprese al suo ritorno a Roma le redini della Segreteria di Stato, cercò di mantenere quanto di buono aveva avuto il movimento rivoluzionario-napoleonico: conservato il codice di commercio francese, distinto il potere giudiziario da quello esecutivo, aboliti i tormenti e la corda, istituito il confronto dei testimoni nelle cause capitali, aboliti i vecchi fideicommissi e nella creazione di nuovi furono imposte norme restrittive (ad es., solo sui beni immobili suscettibili d'ipoteca per il valore di scudi 15.000), istituito un registro generale del debito pubblico, il regolamento ipotecario rimase simile a quello napoleonico; l'accertamento statale poi e l'uniformità amministrativa sono la diretta eredità napoleonica: il legato, come il prefetto francese, diveniva responsabile di fronte al segretario di Stato; fu tolto inoltre ai vescovi l'uso della sibiraglia; furono tolte alle classi agricole le prestazioni personali.

Il C. rimase però un isolato: mediocri o retrivi erano i suoi collaboratori, mancava una vera e propria classe dirigente che lo spalleggiasse. Forti difficoltà venivano dall'opinione pubblica che trovava troppo audaci le riforme del C., o, se era legata agli entusiasmi di un ardente liberalismo, vedeva in C. un nemico. Talora il C. trovava un appoggio in quei liberali moderati che aderivano alla politica pontificia per timore di una ingerenza austriaca (il C. si oppose sempre decisamente all'invadenza dell'Austria) o in odio ai movimenti settari: ma era un appoggio occasionale ed incerto.

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CONSALVI ERCOLE - CONSANGUINEITÀ

Su un piano sociale la borghesia in via di formazione e sviluppo nello Stato pontificio appoggiava la politica di C. per quanto aveva di antifeudale e soprattutto per avere il C. convalidato l'acquisto dei beni ecclesiastici incamerati dai francesi. Ma la mancata soluzione del problema latifondistico e, su un piano politico, l'incomprensione del C. per il nuovo spirito di nazionalità, impediscono una attiva collaborazione; il proletariato, privo assolutamente di coscienza di classe, non è contrario al regime pontificio in quanto tale; ma il C. non ha da esso nessuna simpatia, perché il governo è accusato della tenuità dei salari.

Su un piano diplomatico l'attività del C. ottenne indubbi successi; non solo è sottolineabile la sua delicatezza di fronte alla rivoluzione napoletana del 1820-21 (cf. J. H. Brady, *Rome and the neapolitan revolution of 1820-21*, Nuova York 1937, passim); di fronte ai violenti ed intransigenti consigli del Metternich (cf. C. van Duerm, *Correspondance du card. Hercule C. avec le Prince Clément de Metternich*, Lovanio-Bruxelles 1890, pp. 236-37); ma soprattutto è fondamentale la sua politica ecclesiastico-concordataria dove riuscì, sacrificando interessi minori, a spezzare ogni residuo o velleità di Chiesa nazionale: come fu giustamente osservato (F. Schnabel, *Deutsche Geschichte im neunzehnten jahrhundert*, IV, Friburgo in Br. 1937, p. 23) il sec. XIX segna la separazione definitiva tra Chiesa universale e Chiesa nazionale. E il merito principale spetta al C. Nel campo della attività religiosa non va infine dimenticata l'opera del C., che con la collaborazione dei card. B. Pacca e L. Litta, portò nel 1817 alla riorganizzazione di Propaganda Fide.

Bibl.: E. Daudet, *Diplomates et hommes d'Etat contemporains*. Le card. C., Parigi 1866; L. von Ranke, *Card. C. und seine Staatsverwaltung unter dem Pontificat Pius VII*, Lipsia 1877; E. L. Fischer, *Card. C.*, Magonza 1899; I. Rinieri, *La diplomazia pontificia nel sec. XIX*, 5 voll., Roma-Torino 1902-1906, passim; Autori vari, *Nel primo centenario della morte del card. E. C.*, Roma 1925; W. Maturi, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, Firenze 1929, passim; G. Cassi, *Il card. C. ed i primi anni della Restaurazione pontificia*, Milano 1931; J. Schmidlin, *Papstgeschichte der neuesten Zeit*, I. Monaco 1933, passim; M. Petrocchi, *La Restaurazione*, il card. C. e la riforma del 1816*, Firenze 1941; J. T. Ellis, *Card. C. and anglo-papal relations 1814-24*, Washington 1942; M. Petrocchi, *La Restaurazione romana (1815-23)*, Firenze 1943; G. Falco, *Il fallimento del card. C.*, in *La nuova Europa*, anno II, 19 ag. 1945, p. 11; A. Omodeo, *Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione*, Torino 1946, pp. 80-180; A. Fliche-V. MARTINO G, *Hit. de l'Eglise*, XIX, Parigi 1949, passim. Massimo Petrocchi

CONSANGUINEITÀ (lat. *consanguinitas*; greco *ομαιμότητος*) = l'essere dello stesso sangue.

I. BIOLOGIA

Secondo il significato etimologico e letterale, c. è l'attributo degli individui aventi lo stesso sangue ed essenzialmente esprime, seguendo le acquisizioni della genetica moderna, la *relazione biologica esistente tra individui ai quali è stato ereditario* mentre *trasmesso* (in tutto o in parte) *uno stesso patrimonio genico* (cioè lo stesso complesso di fattori ereditari o geni che realizzano i caratteri). In altre parole, biologicamente, sono consanguinei tutti gli appartenenti ad uno stesso parentado in senso genetico (o ceppo o stirpe) cioè all'insieme di una stessa famiglia, più tutti gli ascendenti e discendenti. Nel 1927 van Bemmelen (riportato da R. R. Gates) propose di usare il termine «parentela» per indicare tutti i discendenti di una particolare «coppia».

In natura, uno stesso patrimonio genico può essere trasmesso totalmente o parzialmente. Si ha trasmissione totale: negli individui nati da uno stesso genitore per riproduzione, oppure per riproduzione partenogenetica (senza fecondazione dell'uovo), oppure per riproduzione sessuata autogamica (autofecondazione), come avviene nei vegetali ed animali inferiori. Tutti gli individui generati secondo tali forme di riproduzione hanno un patrimonio genico identico e sono perciò totalmente consanguinei; essi, pertanto, sono considerati geneticamente puri. Si ha, invece, trasmissione parziale di uno stesso patrimonio genico, negli individui generati da fecondazione incrociata (allogamia), cioè dall'unione delle cellule sessuali di due individui di sesso diverso, come avviene nei vegetali ed animali superiori e nell'uomo. Tutti gli individui nati alogamicamente hanno, tra loro, il patrimonio genico solo parzialmente uguale e derivante per metà da quello paterno e per metà da quello materno; essi perciò sono solo parzialmente consanguinei e vengono considerati geneticamente ibridi. Tuttavia può avvenire - sia naturalmente, come nel caso di gemelli univolari, cioè derivanti da suddivisione di uno stesso uovo fecondato, sia artificialmente, attraversato ripetutamente, con appendimenti consanguinei, proibiti nell'uomo - che anche per i nati da fecondazione incrociata, esista identità dei rispettivi patrimoni genici.

Infine il termine c. è anche usato in geologia (su proposta dell'Iddings nel 1802) per indicare la comunanza chimica e mineralogica esistente tra rocce eruttive derivanti da uno stesso magma e costituenti una stessa «provinciata petrografica».

II. ACCOPPIAMENTI CONSANGUINEI

Le forme di riproduzione sessuata allogamica (propria dei vegetali ed animali superiori e dell'uomo), che si realizza cioè attraverso l'incrocio di due individui di sesso diverso (genitori), si distinguono in endogamiche ed esogamiche, a seconda che i due genitori appartengano (endogamia) oppure no (esogamia) allo stesso gruppo di parentela od in senso più lato, solo per l'uomo, alla stessa casta od alla stessa classe matrimoniale (popoli primitivi).

Gli accoppiamenti consanguinei sono pertanto riproduzioni endogamiche, di cui la forma più elementare è quella dell'unione tra fratello e sorella. La storia ci ricorda che i matrimoni consanguinei erano praticati nell'antichità per conservare la purezza del sangue e delle tradizioni genealogiche specialmente in famiglia reali, tra cui si citano quelle degli Incas nel Perù, dei Faraoni in Egitto. Erodoto e Strabone narrano che i matrimoni consanguinei erano autorizzati presso i Medi, i Persiani, ecc.

L'etnologia ci informa che gli accoppiamenti tra fratelli e sorelle sono tuttora comuni (come riferisce il Corso) in vari luoghi, nelle classi sociali più elevate e nelle famiglie reali del Baghirmi, Darfor, Siam, Ceylon, Hawai, ecc. Peraltro, presso molti popoli primitivi, l'unione tra consanguinei è un tabu (interdizione); le tribù sono divise in due sezioni, ciascuna detta *classe matrimoniale*, che può essere suddivisa in sottogruppi detti *fratrie*, ciascuna a sua volta suddivisibile in *clan* nell'ambito del quale i membri si considerano fratelli e non possono unirsi in matrimonio tra loro. Può accadere, tuttavia, dove esiste il matriarcato come presso gli Irochesi, che un uomo di un determinato clan, avendo sposato due donne di due clan diversi, abbia figli, che, appartenendo a due diversi clan, possono accoppiarsi tra loro. Presso altri popoli primitivi (Akicuiu ed altri gruppi etnici dell'Africa) la violazione del tabu, compiuta con il matrimonio tra due consanguinei, che però non sapevano di esserlo, può essere riparata con procedimenti magici che uccidono simbolicamente il vincolo di parentela e rendono non più interdetta l'unione di quella coppia.

Piccoli nuclei etnici ad alta endogamia si trovano anche in Europa, Svizzera, Svezia ecc. ed in genere nelle zone con isolamento geografico, quali quelle alpine, di campagna ecc.

III. ETNOGRAFIA

Il divieto del matrimonio tra consanguinei, sancito nelle legislazioni delle nazioni civili, rappresentato nei tabu dei popoli primitivi, determinato evidentemente da ragioni di ordine sociale, morale e politico, può essere sostenuto anche da ragioni di ordine biologico?

Nei vegetali ed animali superiori, già sin dai secoli passati, gli allevatori, empiricamente, dopo aver ottenuto con speciali incroci nuove varietà, erano riusciti a mantenere per mezzo di ripetute, successive riproduzioni strettamente endogamiche (cioè accoppiando tra loro i figli di una stessa coppia) che hanno reso sempre più puri ed evidenti determinati caratteri particolarmente ricercati a scopi utilitari e commerciali, come, ad es., la attitudine ad una maggiore produzione di latte, o di uova, o di lana, ad una maggiore velocità nella corsa, ecc. In tal modo si sono andate stabilizzando razze, divenute poi famose, quali le razze bovine Durham e Hereford, la razze equine puro sangue inglese, le razze ovine Ancon del Massachusetts (ad arti corti che non consentono di saltare gli steccati), ecc. Questi risultati hanno dimostrato che gli accoppiamenti consanguinei rendono stabili e sempre manifesti quei o quei carattere che, altrimenti, con incroci non consanguinei, sarebbero rimasti latenti (recessivi) cioè non manifesti e quindi non sfruttabili. Pertanto, come i progressi della moderna genetica hanno confermato sempre più, gli accoppiamenti consanguinei, facendo aumentare la probabilità di combinazioni di geni uguali, rendono più frequente la manifestazione dei rispettivi caratteri.

Così si potrebbe, forse, spiegare il fenomeno osservato nei vegetali e conosciuto con il nome di «lussureggiamento degli ibridi o eterosi», consistente nella maggiore robustezza degli individui generati dagli incroci esogamici, rispetto alla debolezza di quelli originati da autogamia; con la eterosi, infatti, gli eventuali geni sfavorevoli recessivi, hanno una maggiore probabilità di non trovarsi insieme e perciò rimangono più frequentemente latenti. D'altra parte, l'incrocio tra specie vicine ma diverse, quando è fecondo, può originare individui infecendi come si verifica per il mulo. Tuttavia, l'intimo meccanismo del fenomeno della eterosi è ancora molto discusso e, secondo il Gates, non esiste alcuna prova strettamente genetica del suo verificarsi nel genere umano.

Nell'uomo, i matrimoni tra consanguinei sono stati oggetto di numerose indagini, non sempre concordi nelle conclusioni, alcune delle quali si riportano a guisa di esempio.

La Elderton (1911), studiando i matrimoni tra cugini in Inghilterra, trovò che l'accoppiamento consanguinei non portava necessariamente ad una maggiore mortalità infantile, mentre si riscontrava con frequenza decisamente maggiore nei genitori degli albi, dei sordomuti, dei viziati di mente. Concluse perciò che nella comunità esisteva un larghissimo numero di difetti latenti (geni recessivi).

Il Murphy (1924) descrisse una famiglia emigrata dalla Germania in Pensilvania nel 1731. L'emigrante originale lasciò 24 figli, uno dei quali si stabilì nella Carolina del nord nel 1797. Le famiglie rimasero prolifiche e ci furono, in 4 generazioni, 7 matrimoni fra primi cugini. Tra i discendenti non furono riscontrate anormalità fisiche, ed uno solo ebbe una intelligenza leggermente deficiente; furono notati, però, un'alta mortalità infantile ed un tasso di mortalità decisamente più alto che nella popolazione comune.

Mohr e Wriedt (1928), riportati da Gianferrari e Cantoni «riferirono il caso di un feto abortivo che presentava le estremità superiori amputate, alterazioni scheletriche agli arti inferiori ed un'errina inguinale; i genitori erano primi cugini».

La Bell (1940), in seguito ad una indagine su 49.000 malati degli ospedali di Inghilterra e del Galles, trovò che i figli di consanguinei costituivano lo 0,97% ed i figli di primi cugini lo 0,61% percentuali che sembrano troppo basse.

Il Rondoni (1947) porta l'esempio del «nostro grande biologo Golgi che, vissuto in piena efficienza fisica e mentale fino a tarda età, era figlio di cugini». Inoltre, riferendo il caso della Turkalj-Aschner che avrebbe constatato effetto dannoso nel matrimonio tra cugini anche nella seconda generazione (una donna con gravi anomalie scheletriche ed imbecille era figlia di padre nato da nozze tra cugini: gene restato latente nel padre?), il Rondoni, a commento, scrive testualmente: «pure, neanche questa attrice proscriverebbe del tutto le nozze tra consanguinei, se non vi sono affezioni ereditarie nella stirpe e se c'è anzi da aspettarsi un vantaggio eugenico (alte doti intellettuali)».

Ed il Rosse, che indagò le lesioni e cause di morte in individui con diverso grado di c., scrisse: «nessun popolo è decaduto per aumento delle malattie ereditarie bensì per minorazioni dovute ad altre cause» e «non prendono su quelle famiglie tante spade di Damocle quante ci se ne aspetterebbe dallo studio dei libri di genetica» (riportato dal Rondoni).

Riassumendo, per l'uomo, contrariamente a quanto si riteneva in passato, oggi concordemente si ammette che la pericolosità, per i discendenti da unioni tra consanguinei, non risiede nella c. in sé considerata, ma nella eventuale esistenza di tante famigliari che, dall'unione consanguinea, potrebbero essere rese attuali od aggravate, mentre con l'unione non consanguinea potrebbero restare latenti od essere più lievi. Gli accoppiamenti consanguinei, quindi, esaltando i caratteri dominanti (Mohr) od evidenziando i recessivi presenti in un dato ceppo genealogico, non sono la causa determinante e fatale delle manifestazioni degenerative dei discendenti, ma solo il mezzo che rafforza od evidenzia i caratteri ereditari favorevoli o sfavorevoli che siano.

Pertanto, tutte le malattie considerate certamente o presuntivamente ereditarie e che, manifeste o latenti, preesistevano in un dato ceppo familiare, possono essere chiamate in causa negli accoppiamenti consanguinei. Di questi, anzi, modernamente si tiene conto per stabilire se i geni patogeni di una data malattia sono dominanti (cioè realizzano sempre la malattia la quale, perciò, non fa salti di generazioni e si verifica con frequenza indipendente dalla c.), oppure recessivi (cioè realizzano la malattia solo quando nel patrimonio genico del probando manca il gene dominante corrispondente [allelo], ossia quando tali geni recessivi sono stati trasmessi, come anche suoi dirsi, in doppia dose [V. GENETICA]). Le manifestazioni patologiche da essi realizzate fanno quindi salti di generazioni e sono più frequenti nei discendenti da consanguinei che non nel resto della popolazione.

È da tenere presente, però, che una stessa anomalia o affezione morbosa può presentare, nei vari ceppi, andamento ereditario diverso (ora dominante, ora recessivo, ora recessivo legato al sesso), che, tuttavia, per lo stesso ceppo è sempre uguale.

Per citare qualche esempio, si ricordano: l'albinismo universal (mancanza di pigmento nella pelle, peli, iridi) che rappresenta un classico esempio di anomalia a carattere recessivo, per la quale la c. dei genitori è stata riscontrata nel 35% 50% degli affetti e, secondo Sanders (1938) in Olanda, in misura 1 volte maggiore che nella popolazione generale; la retinite pigmentosa o distrofia retinica pigmentosa (presenza di chiazze di pigmento nella retina con progressiva riduzione della visione centrale) che può presentarsi a carattere recessivo semplice (con alto tasso di c. tra gli ascendenti degli affetti) e, più raramente, a carattere dominante o a carattere recessivo legato al sesso (affetti i maschi); essa può associarsi con il sordomutismo (sindrome di Usher) e con varie altre malformazioni o oligofrenia (sindrome di Laurence-Moon-Bardet-Biedl); e l'elenco potrebbe contenere fino a comprendere tutte le malattie ereditarie alle quali si rimanda.

BIBL.: E. M., Elderton, On the Marriages of First Cousins, Londra 1911; J. Bell, A determination of the consanguinity rate in the General Hospital population of England and Wales, in Ann. of Eugen., 10 (1940), pp. 370-371; D. P. Murphy, Marriages of First Cousins in direct line of descent through four generations, in Journ. Am. Medical. Ass., 83 (1940), pp. 29-30; R. Corso, in R. Biasutti, Razze e popoli della terra, Torino 1941; J. B. S. Haldane, The relative importance of principal, and modifying genes in determining some human diseases, in Journ. Genet., 41 (1942), pp. 149-57; L. Gianferrari-G. Cantoni, Manuale di genetica, Milano 1945; R. R. Gates, Human Genetics, Nuova York 1946; P. Rondoni, Le malattie ereditarie, Milano 1947.

Venerando Correnti

IV. DIRITTO

Il complesso dei rapporti giuridici tra consanguinei, essendo una emanazione del diritto divino naturale, non ha potuto sfuggire all'impero del diritto positivo, sia esso divino ed umano. Va dunque esaminato sotto il triplice aspetto del diritto divino naturale, del diritto positivo divino, del diritto positivo umano.

Il diritto naturale incide sui rapporti giuridici tra le persone consanguine per linee generalissime.

Alla virtù della pietà fa capo il complesso dei diritti e dei doveri reciproci tra consanguinei, nei quali i loro rapporti giuridici si risolvono e che si riassumono nella triplice mutua relazione di ricchezza, di dipendenza, di assistenza.

Le rilevanze giuridiche della c. trovano anzitutto nel diritto positivo divino delle coniugazioni generali di principio, in diretta dipendenza ed applicazione del diritto naturale, e rispettivamente a base delle norme sancite dal diritto positivo umano.

In primo luogo il quarto precetto del Decalogo: Honora patrem tuum et matrem tuam (Ex. 20, 12; Deut. 5, 16, ecc.). S. Tommaso spiega la larga comprensività del precetto divino (Sum. theol., 1a-2a, 100, 5, ad 4); tanto larga, che è possibile dedurre da esso la somma dei diritti e doveri reciproci tra consanguinei. Del resto non mancano nella stessa legge divina delle norme che applicano questa deduzione in tutta la sua vastità, tanto nei riguardi della massa dei coniugati (I Tim. 5, 8), quanto nei riguardi della somma dei diritti e dei doveri di c. (Mt. 15, 3-6). Si trovano inoltre innumerevoli altre enunciazioni ed applicazioni di particolari (cf., ad es., Lev. 18, 6 sgg.).

Attesa la genericità e indeterminazione della legge naturale e positiva divina, la legge positiva umana trovò aperta la via per dedurre applicazioni più particolarizzate e precise. Per questo, tanto nel diritto romano quanto nel diritto canonico e civile, si trova un sistema di norme ben più adeguato alle varie esigenze della vita sociale, a seconda delle rispettive finalità e competenze.

Nella c. si distinguono le linee retta (ascendente o discendente) e collaterale od obliqua; e, in ciascuna linea, i gradi.

Sono parenti in linea retta, coloro che discendono uno dall'altro (ad es., figli, genitori, nonni, ecc.); sono invece parenti in linea collaterale od obliqua coloro che, pur discendendo da una stessa persona, non discendono uno dall'altro (frattelli, zio e nipote, cugini, ecc.). Il computo dei gradi in linea retta si fa (e sempre si è fatto) calcolando di quante persone distano tra loro i due parenti, escludendo però dal calcolo uno dei due: così, ad es., padre e figlio sono parenti in primo grado, nonno e nipote in secondo grado, bisnonno e bisnipote in terzo grado e così via (cf. CIC, can. 96 § 2; Pio XII, motu proprio «Crebrae allata», 22 febbr. 1949, can. 66 § 4 n. 2; art. 76 del Codice civile italiano).

Per il computo dei gradi nella linea obliqua si conoscono due sistemi diversi.

Il primo (metodo romano), usato ora nel diritto civile dovunque, e nel diritto canonico orientale, computa i gradi sommando le distanze di ciascuno dei due consanguinei dal comune capostipite (cf. art. 76 del Codice civile italiano; Pio XII, motu proprio «Crebrae allata», 22 febbr. 1949, can. 66 § 4 n. 3). In tal modo due fratelli sono parenti in secondo grado, distando ciascuno di essi di un grado dal padre, che è il comune capostipite; zio e nipote sono parenti in terzo grado, poiché il primo dista di un grado e il secondo di due gradi dal capostipite, cioè dal padre del primo e nonno del secondo; due cugini sono parenti in quarto grado, distando ciascuno di due gradi dal nonno comune. Così, ad es., tenendo presente il grafico qui sotto riportato, B e C sono parenti in primo grado di A; D e E sono parenti in secondo grado di A; B e C sono parenti in secondo grado tra di loro; B ed E in terzo grado, e così pure C e D; D ed E in quarto grado.

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Il secondo (metodo germanico), usato, almeno dal sec. VI, nel diritto canonico latino (cf. CIC, can. 96 § 3), computa invece i gradi secondo quello dei due consanguinei che più dista dal capostipite comunque, senza tener conto della distanza dell'altro (o tenendo conto di una sola delle due distanze, senza sommarle, nel caso che esse siano eguali). Perciò, con tale metodo, due fratelli, essendo ciascuno di essi distante di un grado dal loro comune genitore, sono parenti in primo grado fra di loro; zio e nipote sono parenti in secondo grado, computandosi solo la distanza più lunga, cioè quella del nipote, che dista di due gradi dal comune capostipite; e parimenti sono parenti in secondo grado due cugini. Così, sempre riferendoci al grafico di cui sopra, B e C sono parenti in primo grado di A, loro genitore; D ed E sono parenti in secondo grado di A, loro nonno; B e C sono parenti in primo grado tra di loro; B ed E in secondo grado; C e D pure in secondo grado; D e E (cugini) pure in secondo grado.

Si noti poi che le leggi civili sogliono stabilire che la c. non è riconosciuta oltre un certo grado (in Italia, fino al sesto compreso, «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati»: art. 77 del Codice civile). Nel diritto canonico non si ha una norma generale, ma il limite suscita ugualmente: e precisamente un limite di fatto nella c. in linea retta, che difficilmente può avere rilevanza pratica oltre il secondo o terzo grado; limiti legali, per la c. in linea obliqua, limiti peraltro variabili relativamente a ciascuno degli effetti giuridici della c. (il grado più remoto, a cui venga attribuito uno di tali effetti, e cioè quello di produrre impedimento al matrimonio, è il terzo grado nel diritto latino e il sesto nel diritto orientale: CIC, can. 1076 § 2; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 2).

Prescindendo dagli effetti della c. relativamente QUASI DOMICILIO (v.), patria potestà (v.) e della tutela, considerando la c. come impedimento matrimoniale, si ritiene che l'impedimento sia certamente di diritto naturale nel primo grado della linea retta, e probabilmente anche in tutti gli altri gradi della stessa linea e nel primo grado della linea collaterale. Comunque, il diritto positivo umano ha sempre avuto ed ha precise e tassative norme al riguardo, derivate certamente, almeno in parte, dal diritto divino, sia naturale sia positivo.

La Chiesa, che nei primi secoli accolse l'impedimento come dirimente (v. IMPEDIMENTI) nei limiti della legislazione mosaica (Lev. 18, 6; Deut. 27, 20) e del diritto romano (I, 1, 10), e cioè tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, zio e nipoti, lo estese a poco a poco, a cominciare dal sec. IV, con legislazione non sempre uniforme nei vari luoghi né sempre molto chiara (tra l'altro si dubitava se, nella linea collaterale, oltre il quarto grado l'impedimento fosse dirimente o soltanto impediente). Nella Chiesa latina, Innocenzo III, nel can. 50 del IV Concilio Lateranense (del 1215), soppresse l'impedimento per la linea collaterale oltre il quarto grado (can. 8, X. 14); e tale norma rimase in vigore fino al 1918, avendo il Concilio di Trento respinte le proposte di restringere l'impedimento. Nella Chiesa orientale la storia dell'impedimento di c. in linea obliqua è molto diversa da rito a rito: negli ultimi secoli quasi tutti i riti riconoscevano l'impedimento fino al settimo o all'ottavo grado del computo orientale.

Il CIC stabilisce ora, per la Chiesa latina, il divieto e la nullità del matrimonio tra parenti, sia legittimi che naturali, in linea retta in qualsiasi grado, e in linea collaterale od obliqua fino al terzo grado compreso (can. 1076 § 1-2). Nel diritto canonico orientale l'impedimento in linea retta si estende pa-

rimenti all'infinito, in linea obliqua invece fino al sesto grado compreso, da computarsi secondo il diverso metodo già visto (Pio XII, motu proprio cit., can. 66 §§ 1-2).

L'impedimento di c. è duplice, triplice ecc., in caso di c. in linea obliqua derivante da due, tre ecc. stipiti comunì (CIC, can. 1076 § 2; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 2).

Se l'esistenza dell'impedimento è dubbia, perché non si sa se i due che devono contrarre matrimonio siano o no parenti o in che grado, il matrimonio si può celebrare lecitamente, purché si sia certi che essi non sono né parenti in linea retta né fratello e sorella (CIC, can. 1076 § 3; Pio XII, motu proprio cit., can. 66 § 3), in modo, cioè, che non vi sia alcun pericolo di trasgredire la legge divina.

Può esser concessa dispensa dall'impedimento di c. solo quando esso non è di diritto divino, ossia soltanto nella linea collaterale, e purché non si tratti di fratello e sorella. La dispensa viene concessa per qualsiasi motivo ragionevole quando si tratti di c. in terzo grado nel diritto della Chiesa latina, o in sesto grado in quello della Chiesa orientale, trattandosi in tal caso di impedimento di grado minore (CIC, can. 1042 § 2 n. 1; Pio XII, motu proprio cit., can. 31 § 1 n. 1); meno facilmente nei gradi più prossimi, e solo per grave causa tra zio (o zia) e nipote (cf. S. Congr. Sacram., Istruz., I ag. 1931).

Il Codice civile italiano preclude il matrimonio a tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; e nella linea collaterale tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali e inoltre tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote (art. 87). È da notare però che, per i matrimoni contratti dinanzi alla Chiesa, lo Stato riconosce, anche su questo punto, il diritto canonico, mentre le norme del Codice civile sono applicabili solo ai matrimoni civili e a quelli acattolici (cf. art. 82 del Codice civile).

Tra i molteplici effetti personali della

c. si accenna soltanto ad alcuni che riflettono l'incompatibilità ossia l'esclusione dei consanguinei da determinati uffici, la limitazione o la valutazione delle loro testimonianze in giudizio, l'entità o l'imputabilità di certi delitti.

Circa l'esclusione da determinati uffici è caratteristica quella relativa all'ufficio di giudice, che trova riscontro tanto nel diritto romano (D. 2, I. 10) quanto nel diritto canonico (CIC, can. 1613 § 1), quanto nel diritto civile (art. 51 sgg. del Codice di procedura civile e art. 62 sgg. del Codice di procedura penale).

Tracce di limitazione, o norme per la valutazione delle testimonianze giudiziali dei consanguinei, vi erano già nel diritto romano; esse però sono meglio determinate nel diritto canonico (CIC, can. 1755 § 2 n. 2; 1757 § 3 n. 3; 1974, 2027 § 1) e nel diritto civile (art. 247 e 246 del Codice di procedura civile; art. 350 del Codice di procedura penale).

La c. è infine elemento costitutivo di certi delitti come l'incesto (CIC, can. 2357 § 1; 2359 § 2; art. 546 del Codice penale) e il parricidio (art. 577 del Codice penale; oppure circostanza aggravata in parecchi altri (cf. Codice penale, art. 519 n. 2, 531 n. 2, 605 n. 1 ecc.), e in qualcuno è invece circostanza esimente (Codice penale, art. 649).

La c. ha rilevanza, tra l'altro, nel diritto e rispettivo dovere ai mezzi di sussistenza (v. ALIMENTI), nell'amministrazione dei beni, ma specialmente nelle successioni (v. ACCESSIONE).

Trascurando fin qui ogni accenno alla distinzione tra c. legittima e illegittima o naturale è da notare che quella deriva da generazione effettuata nel matrimonio, questa da generazione fuori del matrimonio.

Dal punto di vista giuridico è evidente la preferenza che compete alla c. legittima; se peraltro la c. illegittima, pur non avendo nessun titolo di legittimità nemmeno naturale (cf. Sum. theol., 3° suppl., 68, 1), deve e può avere una sufficiente tutela ed assistenza (cf. ibid., 2-3), ciò spiega perché il diritto positivo le abbia sempre riconosciuto o concesso una rilevanza giuridica abbastanza estesa (v. AFFILIAZIONE).

Oltre la c. naturale, basata sulla comunanza del sangue, il diritto ha sempre riconosciuto altre specie di vincoli analoghi, basati su rapporti legali o spirituali (v. AFFINITÀ; AGNAZIONE; COGNAZIONE).

BIBL.: A. Esmén-R. Général, Le mariage en droit canonique, I, 2a ed., Parigi 1933, p. 317 sq.; J. Fleury, Recherches historiques sur les empêchements de parenté dans le mariage canonique des origines aux fausses décretales, 1933; F. X. Wahl, The matrimonial impediments of consanguinity and affinity, Washington 1934; Wernz-Vidal, II, pp. 19-21, V, pp. 427-60. Agatangelo da Langasco