CONSACRAZIONE

CONSACRAZIONE. - È il passaggio stabile e legalmente valido di una persona o cosa, dall'ordine profano (ius humanum) a quello sacro (ius divinum), per mezzo di un rito. Nella liturgia cristiana la c. per antonomasia è quella che il sacerdote fa nella Messa, cambiando il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo (v. EUCARISTIA). Oltre questa, il Pontificale romano enumera cinque c. propriamente dette; benedizione (v.); esse sono quelle del vescovo (v. ORDINE), dell'altare fisso, della pietra sacra per l'altare, del calice e della patena, e della chiesa (v. le singole voci).

Fondamentale per tutte le religioni, cominciando dalle più basse, è la credenza di una doppia sfera in cui l'essere si divide: quella del sacro e quella del profano. Quest'ultima spesso è considerata anche come quella dell'impuro (Lev. 10, 10; Ez. 22, 26). Perciò si trovano forme di

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(de V. EUTRAPELIA, Les pontificaux manuscrits..., Porigi 1587, tav. 109; Consacrazione - C. delle vergini, Pontificale di Antonio di Chalon, vescovo d'Autun (1483-1500), - Autun, Biblioteca Municipale, ms. 129, f. 36^{°}.

c. dovunque. Oggetto di questa sono specialmente templi, altari, boschi sacri,
c. dovunque. Oggetto di questa sono specialmente templi, altari, boschi sacri, altri immobili del tempio, specialmente il simulacro della divinità: anche uomini, donne, fanciulli e ragazze. Generalmente si possono distinguere nella c. tre momenti: 1) la purificazione, necessaria nel caso che il profano sia anche impuro: per questo il precetto di un bagno preventivo, di abluzioni, di radersi o tagliarsi i capelli, la barba, le unghie; perciò nel culto cristiano un esorcismo o almeno l'aspersione con l'acqua santa, precede quasi sempre la c. 2) il distacco dal mondo profano, per lo più per mezzo della separazione locale, e talvolta più radicalmente, per mezzo della distruzione; questo elemento si trova nel culto cristiano, dove una cosa consacrata è del tutto segregata dal suo uso profano e serve esclusivamente all'uso sacro; e una persona sacra, per poter consacrarsi unicamente al servizio divino, è esente da molti oneri civili, con privilegi speciali. 3) L'ammissione nel mondo sacro, con l'assimilazione della forza o spirito divino, per cui il consacrando diviene esso stesso sacro. Quello elemento nella religione cristiana si esprime con la consegna degli strumenti, con l'indossare sacri indumenti, e con il rito dell'imposizione delle mani del consacrante sul consacrando, rito usato nel Vecchio Testamento, dove s'incontra come mezzo per trasmettere ad altri la propria virtù e il proprio ufficio; e nel Nuovo Testamento anche come mezzo di comunicare lo Spirito Santo (Gen. 48, 14 sgg.; Num. 27, 18 e 23; Mc. 5, 25; 8, 23-25; 10, 13 sgg.; Lc. 4, 40; 13, 31 ecc.; Act. 6, 6; 13, 3; 28, 8; I Tim. 4, 14; II Tim. 1, 6); poi con l'incensazione, con l'unzione dei sacri oli, specialmente del crisma, secondo le circostanze, con la formola della preghiera consacrativa, che, generalmente, è quella più solenne del Prefazio. Nelle religioni superiori la c. acquista anche un altro senso più elevato e spirituale, di destinazione della persona al servizio di Dio, come interprete dei suoi voleri verso l'umanità e intermediaro tra la comunità religiosa e Dio.

In generale, nelle religioni pagane, la via diretta per passare dall'ordine profano a quello sacro è la

comunicazione che di se stesso fa il divino, sia pure per un casuale contatto. Ma quando il divino non si comunica spontaneamente al profano, questo, per divenire sacro, deve artificialmente essere messo in comunicazione con quello, per mezzo di un rito di c.

Lo scopo negativo si ottiene, quanto alla purificazione, con i soliti mezzi dell'abluzione, del digiuno, ecc.; e quanto alla separazione dal mondo profano, con il ritiro nel deserto, la dimora in un luogo sacro quale il tempio, con l'astinenza da certe pratiche della vita comune, come dalle bevande inebrianti, dalla partecipazione ai funerali, dalle pratiche sessuali, ecc. Lo scopo positivo, cioè la comunicazione della forza soprannaturale divina, si attua per mezzo della parola o dell'azione, o di entrambe. Alle parole cioè si attribuisce o una virtù magica di vario genere (presso i primitivi), o l'efficacia di attuare il loro significato; con l'azione in molte maniere si può mettere a contatto la cosa o persona da consacrare con una persona o una cosa sacra, affinché la virtù divina residente in questa si riversi su quella. Tali azioni sono: l'introduzione nella parte più intima del santuario e la collocazione sopra l'altare o vicino ad esso, la consegna degli strumenti del proprio ufficio e l'indossare sacri paramenti, il tocco della statua del muro, il partecipare alla mensa degli dèi col gustare speciali cibi e bevande o col prendere parte ai banchetti sacrificali, l'aspersione d'acqua lustrale o del sangue della vittima, il bagno dell'intera persona nel sangue di un animale sacro, l'unzione d'olio o di altri unguenti preziosi, l'assistenza alla rappresentazione delle gesta degli dèi, e soprattutto la visione improvvisa della luce sgorante dal luogo sacro.

Nel cristianesimo le c. vengono fatte in generale con la parola e con l'azione. Siccome, secondo il diritto romano, la c. è l'atto con il quale una cosa è sottratta al commercio civile ed è destinata al culto

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(da V. ERCOLE, Les pontifcaux manuscrits.... Parigi 1837, tav. 133) Consacrazione - C. episcopale, Pontificale romano ( 1^{2} metà sec. xvi) - Parigi, Biblioteca Nazionale, ms. lat. 955, f. 66^{°}.

degli dèi facendone una res divini iuris (res sacra), l'effetto di conferire alla cosa la qualità
degli dèi facendone una res divini iuris (res sacra), l'effetto di conferire alla cosa la qualità di sacra si verificava solamente se l'atto era compiuto da magistrati o da altri ex auctoritate populi Romani (nell'epoca imperiale la competenza è del principe o della persona da lui designata), così nella religione cristiana, per la c. di una persona o cosa, è sempre richiesto non un qualsiasi sacerdote, ma un vescovo, a cui la c. è riservata, o un suo delegato. Le cose sacre venivano considerate come appartenenti alla divinità: Gaio (II, 9) esclude qualunque diritto di proprietà (quod divini iuris est, id nullius in bonis est); secondo il giurista Trebazio (Macrobio, Saturn., II, 3) tutto ciò che il volgo considera proprio degli dèi è sacro (sacrum est, quidquid est, quod deorum habetur).

BIBL.: J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, III, 2a ed., Lipsia 1885, p. 268 sgg.; C. Meurer, Der Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen, Düsseldorf 1885; P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 4a ed., a cura di A. Bertolotto e E. Lehmann, Tubingen 1925; G. Wissowa, Consecration, in Pauly-Wissowa, VII, coll. 866-902; Autori vari, s. V. ENOCH. Ital., XI (1931), pp. 182-84.