BENEDIZIONE. - Nel suo significato liturgico è un rito eseguito da un ministro sacro, per il quale, con l'invocazione del nome di Dio, si conferisce o si chiede un qualche bene. Secondo una definizione di s. Ambrogio (De Patriarchis, II, 6) la b. è: sanctificatio et gratiarum votiva collatio.
I. NATURA DELLA B
Elementi essenziali della b. sono: il ministro, che benedice, la materia che è oggetto della b., la forma, ossia le parole che si usano nel benedire. Il rito può consistere in un semplice segno di croce, con o senza la recita di certe formule deprecatorie, l'aspersione dell'acqua benedetta o l'unzione di oli santi. La b. appartiene a quella classe Sacramentali (v.).Nella S. Scrittura abbiamo le b. di Dio (Gen. 1, 22-28), dei re (ibid. 14, 19), dei patriarchi, dei genitori (ibid. 9, 26). Nel Vangelo si leggono le b. di Gesù ai cibi, ai suoi ed ai bambini (Mt. 14, 19; Lc. 24, 50; Mc. 10, 16). Gli Apostoli seguirono l'esempio di Gesù. Una formula di b. usata da s. Paolo alla fine della II Cor., è passata nella liturgia orientale e si trova nelle Constitutiones degli Apostoli (VIII, 12, 4). Nella Chiesa si svilupparono riti e formule di b., nel culto e fuori di esso, fin dal sec. I. Le preghiere della b., già da tempi antichissimi, erano accompagnate dal segno della croce. Così negli scritti dei Padri dei primi secoli si parla di b. dei vescovi e dei sacerdoti a persone e cose; similmente nei canoni di un Concilio di Cartagine del 255 si prescrive la b. dell'acqua per il Battesimo e si ripete che il benedire è uno degli uffici del sacerdote. Nel medioevo si aumentarono i formulari delle b. specialmente nella liturgia franco-romana, che rispecchiano più o meno l'erudizione teologica, liturgica e linguistica degli autori. Sono conservati in gran parte nei sacramentari, particolarmente nel Gelasiano e nel Gregoriano. D'un valore speciale per la storia liturgica sono le Benedictiones episcopales veterogallicanae, che fin dal sec. v-vi si davano durante la Messa fra il Pater noster e la Comunione. Il grande numero di queste formule è una delle fonti più abbondanti e preziose del medioevo per la conoscenza del culto e della cultura dei vari paesi. Il loro uso entrò anche nella liturgia romano-carolingia, come da antichi tempi era nelle liturgie orientali di s. Gregorio, s. Cirillo, s. Basilio, ecc., e fu ritenuto fino a poco prima della riforma del Pontificale romano di Leone X. Pio V'laboli, ma qualche diocesi, p. es. Autun, lo conserva ancora. Per queste b. nel medioevo si usò spesso un libro speciale, Benedizione (v.). In genere i libri liturgici anche più antichi contengono formule di b. per le più svariate circostanze.
I più antichi formulari si trovano nelle Costituzioni degli Apostoli e, già raccolti, nel Sacramentario di s. Serapione. Un'antica b. per la porta di una casa è contenuta in un papiro pubblicato in PO 1840.
Alla fine del medioevo sopravvengono degli inconvenienti nella compilazione dei vari formulari, come abbondanza o mancanza di ortodossia teologica e di buon gusto letterario, idee leggendarie o magiche, ecc. Una riforma si rese possibile solo dopo l'invenzione della stampa, quando i vari testi furono più facilmente accessibili, e perciò ne fu agevolata la selezione. Un primo tentativo fu la riforma imposta il 9 luglio 1548 dall'imperatore Carlo V. Più efficaci però e più universale fu quella ottenuta con l'edizione ufficiale del Rituale fatta da Paolo V nel 1614.
II. MINISTRO DELLA B
Ministro legittimo della b. è il chierico, che ne ha ricevuto il potere e cui non è stato proibito di esercitarlo dalla autorità ecclesiastica competente (CIC, can. 1146).Restano pertanto esclusi gli uomini che non sono chierici, ad es. i catechisti; e tutte le donne, anche le badesse. Però non ogni sacerdote può impartire tutte le
b., perché alcune sono riservate al Papa, altre al vescovo, al parroco, ai religiosi o ad altri (CIC, can. 1147, § 2). Una b. data contro questa norma è illecita, ma valida, eccetto che la S. Sede abbia disposto altrimenti (can. 1147, § 3). Le b. sono invalide, se non si usa la formula prescritta dalla Chiesa (can. 1148, § 2).
Oltre alla formula, il Ministro della b. deve essere vestito almeno di cotta e stola del colore stabilito, e le rubriche, che accompagnano i formulari, devono essere osservate fedelmente.
III. SOGGETTO DELLA B
Sono le persone e le cose. Da notare che, quantunque le b. siano destinate prima di tutto ai cattolici, tuttavia si possono dare anche ai catecumeni, e anche ai non cattolici (purché la Chiesa non lo vieti esplicitamente), per ottenere ad essi la luce della fede o insieme con questa anche la salute corporale (can. 1149).IV. EFFETTI DELLA B
Sotto questo aspetto le b. si possono dividere in consacrate o costitutive e invocative. 1) Le b. costitutive imprimono alla persona o alle cose una specie di carattere sacro, togliendole agli usi puramente profani e destinandoli in un modo o nell'altro al culto divino (p. es. la b. di una chiesa, di un oratorio, dei vasi sacri). 2) La b. invocativa domanda a Dio un particolare bene spirituale o temporale (p. es., la b. della tavola, dei campi, delle nozze, delle macchine). Le b. derivano la loro efficacia dalle preghiere della Chiesa; quelle costitutive ottengono infallibilmente il loro effetto; per quelle invocative, soprattutto quando si tratta di beni temporali, l'effetto è subordinato alle disposizioni del soggetto e all'ordine della divina Provvidenza.V. PAPA. – Si chiamano b. apostoliche, perché la liturgia e il popolo cristiano riservavano il nome di apostolo a s. Pietro e ai suoi successori. I Papi impartiscono la loro b. con le prime tre dita della mano destra distese (simbolo delle tre Persone della SS. Trinità) e le altre due ripiegate. Le b. apostoliche sono varie:
1. B. ordinaria o comuni. – Quelle impartite in forma privata, al termine delle Cappelle papali, delle funzioni liturgiche, dopo un'udienza; o nella forma iniziale o finale dei documenti pontifici, diretti a persone del clero o del laicato, con le parole: salutem et apostolicam bene-dictionem.
2. B. Urbi et Orbi. – Quella che il Papa impartisce in forma solenne, estendendola al mondo intero, in determinate occasioni, ad es. il giorno della elezione, della incoronazione, dopo i pontifici più solenni, dalla loggia esterna della basilica vaticana o di altre basiliche romane. Fino al 1870, i Papi sollevano impartite quattro volte all'anno: il Giovedì Santo e la Pasqua dalla loggia di S. Pietro; l'Ascensione dalla loggia di S. Giovanni in Laterano, l'Assunta dalla loggia di S. Maria Maggiore. Leone XIII, Pio X e Benedetto XV, in segno di protesta per la situazione creata alla S. Sede della presa di Roma, la diedero solo nell'interno della basilica di S. Pietro; Pio XI ripristinò l'usanza interessa da oltre 60 anni in occasione dell'anno giubilare 1933-34 (Cf. La Civ. Cattolica, 1933, II, pp. 293-95). Generalmente è ad essa congiunta servatis servandis, l'indulgenza plenaria. La quale, per il decreto 15 giugno 1939, può lucrarsi, alle consuete condizioni, anche da coloro che la ricevano per trasmissione radiofonica (AAS, 31 [1939], p. 277).
3. B. papale. – È quella che i vescovi e i sacerdoti possono impartire in nome del Papa e per sua delegazione. Essa importa l'indulgenza plenaria sia per chi la dà (S. Congreg. delle Indulg., 20 maggio 1896) sia per i presenti, confessati e comunicati. Secondo il can. 914, amplificato dal decreto della S. Penitenzieria (20 luglio 1942), i vescovi possono impartirla tre volte all'anno: il giorno di Pasqua e due altri a scelta; gli abati, i prelati nullius, i vicari e prefetti apostolici due volte, in giorni solenni; i religiosi (can. 915) due volte, ma solo nelle

Benedizione - S. Santità Pio XII benedicente.
loro chiese e nelle chiese delle suore o terziarie del loro ordine, non mai, però, lo stesso giorno né nello stesso luogo del vescovo.
4. B. apostolica occasionale. – È quella che si ottiene in occasione di congressi, di matrimoni, ecc., rivolgendo domanda alla Segreteria di Stato del Vaticano.
5. B. apostolica in articulo mortis. – È quella che, con annessa l'indulgenza plenaria, si dà al malato in pericolo di morte, anche non imminente. Secondo il can. 468, hanno il potere di impartirla i parroci o qualunque sacerdote che assista il moribondo. L'indulgenza, per volontà della Chiesa, vale per l'istante della morte; non può quindi essere reiterata durante la stessa malattia. I Papi sogliono applicare questa b. a crocifissi e ad altri oggetti di pietà.
VI. B. IMPARTITA DAL VESCOVO. – 1) Al vescovo, come pastore, spetta di benedire il proprio gregge, il che suole fare in maniera solenne o durante o al termine della messa pontificale, annunciando anche un'indulgenza parziale e facendola precedere da una formula di assoluzione. Lo stesso suole fare al termine di un'assistenza pontificale alla messa o di altre ufficiali da lui celebrato o alle quali ha assistito. 2) Il Pontificale contiene poi, tutta una serie di b. riservate all'ordinario; principali: la b. di un abate o di una badessa, di un re o di una regina, delle vergini, della prima pietra di una chiesa, dei vasi e paramenti sacri, del tabernacolo, delle campane. La b. degli olii santi è inclusa nelle cerimonie del Giovedì Santo. 3) Nell'appendice del Rituale, altre b. ci sono, riservate all'Ordinario, ma che egli può delegare ad altri.
VII. B. DATE DAL SACERDOTE. – 1. B. delle persone. – Oltre alla b. impartita al termine della messa, il Rituale contiene ad uso dei sacerdoti: a) la b. per i bambini, perché crescono in età, in sapienza e in grazia, e sempre accetti a Dio; per i fanciulli o soli o in gruppo; b) per gli annullati, con formole diverse per i bambini e gli adulti; c) per i pellegrini per il loro viaggio di andata e di ritorno e per il caso che cadessero ammalati; d) per le madri.
sia quando sono in pericolo nel momento del parto, sia dopo il parto. Sotto la legge mosaica la donna che aveva partorito, restava colpita da una impurità legale, che le impediva di entrare nel tempio (Lev. 12, 2-4) per lo spazio di 40 giorni, se si trattava di un maschio e di 80 se si trattava di una femmina; passati i quali, essa doveva presentarsi al sacerdote e compiere il rito della «purificazione». Nel cristianesimo nulla più che accenni ad impurità legali; tutto è gioia e ringraziamento e augurio per la nuova creatura. Il Rituale raccomanda vivamente quest'uso più e lodevole. La b. può essere impartita ad ogni donna diventata madre in matrimonio legittimo (S. Congreg. del Concilio, 18 giugno 1859), anche se il bimbo fosse morto senza Battesimo.
2. B. delle cose. — Delle numerose b. alle cose, si accennano le principali, quelle concernenti: a) la mensa, prima e dopo i pasti; b) le case: b. di una casa nuova, di tutte le case il Sabato Santo e durante e fuori del tempo pasquale; della camera nuziale; delle scuole, delle biblioteche e archivi; c) la campagna: b. dei campi, delle vigne delle sementi, dei granati, dei frutti, e in generale tutte le cose commestibili; d) le bestie: b. della stalla, degli animali da tiro e da cortile, delle api, dei bachi, ecc.; con formole deprecatorie contro gli animali nocivi (topi, talpe, bruchi, locuste, ecc.); e) i mezzi di locomozione: ferrovie, vagoni, navi, aeroplani; f) le invenzioni moderne, centrali elettriche e telefoniche, tipografie, sinografie, strumenti di alpinismo; g) si debbono aggiungere le b. delle ceneri (1° mercoledì di Quaresima); delle palme (domenica antecedente la Pasqua); delle candele (festa della Purificazione).
Tutto questo fa vedere come la Chiesa non restringa il suo interessamento alle persone o cose, appartenenti o riferenti in qualche modo al culto divino; ma abbraccia tutti e tutto; desidera avvolgere la vita dell'uomo come in un'atmosfera di benedizioni, di soprannaturale, di pensiero e di ricorso a Dio. Ricorda così la parola di Paolo ai Corinti: «ogni cosa è vostra, sia Paolo, sia Apollo, sia il mondo, sia la vita, sia la morte, sia le cose che sono ora, sia le avvenire, tutte sono vostre; ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (I Cor. 3, 22).
VIII. B. DATA DAL CHIERICO NON SACERDOTE. — Il diacono e il lettore ricevono nella loro ordinazione il potere di benedire; ma l'esercizio ne è limitato al diritto canonico (can. 1147, § 4). Il diacono può benedire il vero pasquale nella funzione del Sabato Santo, e, col permesso del vescovo, compiere il rito delle esequie, non esclusa la b. del tumulo. Il lettore può benedire il pane e tutti i frutti novelli (cf. A. Vermeersch.-J. Creusen, Epitome Iuris Canon., II, 6a ed., Malines 1940, n. 465).
IX. B. RISERVATE A RELIGIOSI. — Alcune b. sono ri-servate a determinati Ordini religiosi; la b. della Via Crucis ai Frati Minori; dei rosari e corone ai Domenicani; ai Carmelitani, ai Teatini, ai Trinitari, ai Passionisti, ai Serviti, ecc. la b. dei rispettivi scapolari; ai Benedetti; la b. delle medaglie di s. Benedetto.
X. B. DATE DAI LAICI. — Nessun laico, come si è visto, può dare alcuna b. in nome della Chiesa. Quindi la b. dei genitori, di una badessa, per quanto rappresenti un uso bello e anche commovente, non è che un atto o una preghiera privata, e non della Chiesa.
XI. PREGHIERA DI B
Breve formula di lode e ringraziamento a Dio (ebr. bērākhāḥ) presso gli Ebrei, antichi e moderni, che comincia col verbo «benedire»:«Benedetto il Signore» (Bārūkhāḥ fāhweh; cf. Gen. 24, 27; Ex. 18, 10); «Benedetto sii Tu, Signore» (Bārūkhāḥ 'attāḥ fāhweh; cf. I Par. 29, 10; Ps. 118, 12). Assai frequente è presso gli Ebrei l'uso delle b. nel servizio liturgico, chiamato dalla Miśnāh «ordine» (= rito) di b. (sedher bērākhōth), come pure nella vita privata.
Il primo trattato della Miśnāh, che porta il nome di Bērākhōth (v.), prescrive fra l'altro che ciascuno benedica il Signore non solo prima e dopo il cibo, ma alla vista delle meraviglie e dei fenomeni della natura, nell'usare una cosa nuova, nel ricevere una buona o cattiva notizia e in generale tanto nel bene che nel male (Bērākhōth, 6, 9). Perciò Rabbī Mē'r dīchirava (Mēnāḥōth, 43 b), che ogni israelita è obbligato a recitare cento b. al giorno. Nella forma fissata dalla tradizione rabbinica, le b. cominciano: «Benedetto sii Tu, Signore, Dio nostro, Re dell'universo». Esempi: per il pane: «Benedetto sii Tu... che fai uscire il pane dalla terra»; per il vino: «Benedetto sii Tu... che crei il frutto della vite»; per le comete, terremoti, fulmini tuoni e venti: «Benedetto sii Tu... la cui forza e potenza riempiono il mondo»; per i monti, mari, fiumi e deserto, «Benedetto sii Tu... che hai fatto le opere della creazione»; per una buona notizia: «Benedetto sii Tu... buono e benefico»; per una cattiva notizia: «Benedetto sii Tu... giudice verace».
Nel Nuovo Testamento si accenna in più luoghi alla b. prima del cibo coi verbi εὐλογεῖν («benedire») e εὐχαριστεῖν («render grazie»). Così nelle due moltitudini dei pani (Mt. 14, 19; 15, 36), nella Cena eucaristica (Mt. 26, 26 sg.), nella cena di Emmaus (Lc. 24, 30) ed altrove (Act. 27, 35; Rom. 14, 6).
L'apostolo Paolo vuole che i fedeli compiano ogni azione a gloria di Dio (I Cor. 10, 31) e in ogni cosa gli rendano grazie (Col. 1, 3, 17; 5, 18). Le parole dell'Apostolo trovano la più larga applicazione nella preghiera cristiana pubblica e privata, che alla lode e al ringraziamento a Dio dà tanta parte. Il vedere Dio in ogni cosa, traendo motivo da tutto per sollevarsi a lui, per lodarlo, ringraziarlo ed amarlo (v. GIACULATORIE), giova molto a santificare le anime ed è molto raccomandato dall'ascetica cristiana.