INCAPACITÀ

INCAPACITÀ. - In teologia morale ed in diritto è il difetto di determinate condizioni necessarie per agire, così che un soggetto si trova nella impossibilità di compiere un determinato atto. Siccome la necessità di determinate condizioni ha origine da diverse fonti, si distingue una: i. naturale ed una positiva. Così, p. es., si dice: i. naturale a succedere quella del non concepito, a contrarre Matrimonio quella di chi è già legato da un vincolo di precedente Matrimonio, ecc.; si dice invece: i. positiva a succedere quella dell’indegno, a contrarre Matrimonio quella di chi è legato con l’altra parte da un vincolo di consanguineità in 2° o in 3° grado di linea collaterale, ecc. Le i. naturali devono constare con certezza di diritto naturale; le i. divino-positive devono risultare pure con certezza dalla Rivelazione attraverso l’insegnamento della Chiesa; le i. positive umane debbono risultare da una non equivoca disposizione della legge umana, ecclesiastica o civile.

La capacità generale in ordine a diritti ed obbligazioni è conseguenza necessaria dell’essere persona (v. CAPACITÀ); invece la capacità specifica relativamente ai diritti e alle obbligazioni derivanti o garantite da un determinato ordinamento giuridico deriva normalmente dallo stato di cittadinato. Le cause generali che influiscono a modificare la capacità di una persona creando delle i. sono: l’età, il sesso, l’origine, il domicilio, i rapporti familiari, il rito, la salute fisica, una condanna penale. Oltre queste cause generali i singoli ordinamenti giuridici ne considerano altre particolari. Ad ogni modo, poiché l’i. ad una determinata azione rappresenta una minorazione della personalità, essa non deve presumersi, ma deve essere inequivocabilmente stabilita.

Quanto alle conseguenze delle azioni poste da un incapace occorre vedere se esse si profilano come una vera inabilità o solo come un divieto. Ad es., gli impedimenti dirimenti il Matrimonio nel diritto canonico sono i. che si profilano come inabilità, e, di conseguenza, il Matrimonio così contratto è invalido. Al contrario gli impedimenti impedienti si profilano solo come proibizioni, e, di conseguenza, il Matrimonio eventualmente contratto risulta valido. Se l’i. si profilano come vera inabilità, l’atto posto non esiste e non può avere alcuna conseguenza, diversamente l’atto esiste in una condizione di irregolarità che può importare diverse conseguenze tra le quali l’annullamento e la rescissione. Per le esigenze pratiche di un sistema può avvenire che un atto, che per natura è inesistente (p. es., un contratto stipulato da persona in pace di intendere e di volere: Cod. civ. it., art. 1425) debba ritenersi esistente e operativo fin quando almeno non venga annullato, il che dà luogo ad un vero conflitto tra fòro interno e fòro esterno.

BIBL.: V. CAPACITÀ: INABILITÀ. Luigi Oldani