INAMOVIBILITÀ. — È una qualità inerente a determinati benefici ecclesiastici, per cui il titolare ne viene investito in perpetuo e non può essere rimosso che per cause stabilite dal diritto.
La Chiesa cattolica, nei primi tempi, non aveva stabilito una i. per i sacerdoti e in ciò seguiva le orme delle leggi ebraiche. S. Paolo stesso genericamente afferma: «I costituis per civitates presbyteros (Tit. 1, 5). Le ragioni addotte successivamente per l'ir. erano il vincolo indissolubile di matrimonio spirituale che veniva contratto tra la Chiesa e il titolare (cf. Gregorio Nisseno, Oratio neebris: PG 46, 852; S. Girolamo, Epist. 69 ad Ocean.: PL 92, 658); il pericolo dell'ambizione e dell'avarizia. In Oriente la prima disposizione in questa materia si trova nel can. 15 del Concilio niceno: Propter multam turbationem et seditiones quae fiunt placuit consuetudinem omnimodis amputari quae praeter regulam in quibusdam partibus videtur admissa, ita ut de civitate ad civitatem non episcopus, non presbyter, non diaconus transferatur. Proibizione che fu ripetuta dal can. 6 del Concilio di Calcedonia. In Occidente la prima proibizione è del tempo del papa Damaso nel Sinodo del 380 (can. 9) che passò poi nel Concilio cartaginese dell'a. 397 (can. 38) e negli Statuta Ecclesiae antiqua (can. 27: PL 56, 870) e fu ripetuta da Leone I: Si quis episcopus civitatis suae mediocritate de specta administrationem loci celebrioris ambierit et ad maiorem se plebem quacumque ratione transtulerit, a cathedra quidem pellatur aliena, sed carebit et propria: ut nec illis praesideat quos per avaritiam concupivit, nec illis quos per superbiam sprevit (Epist. 14: ibid. 54, 674; Nov. 3, c. 2). Questa legge del resto non era assoluta, ma dispensabile, come attestato le varie traslazioni permesse in Oriente. S. Gregorio I, mosso da circostanze storiche, rese questo istituto più flessibile, e la sua innovazione fu ereditata pienamente dai secoli susseguenti.
Nell'odierna legislazione canonica, l'u. viene conservata solo per determinati uffici e in particolare per i benefici e le parrocchie in cui questa attribuzione trova una completa applicazione: non si parla di sedi episcopali perché queste oggi sono quasi completamente riservate alla S. Sede. Il titolare di questi uffici, ricevuta la canonica missione, possiede il beneficio in perpetuo e l'Ordinario non può rimuoverlo se non per cause ben determinate
(Can. 192 § 2). Le cause della rimozione debbono essere contemplate dalla legge e la rimozione deve avvenire per mezzo di un processo penale: la sentenza, revocata in consuetudine contraria e qualunque contrario privilegio, deve essere proferita da tre giudici (can. 1576 § 1, n. 1). Contro questa sentenza è permesso l'appello in sospensivo al tribunale superiore; inoltre, quando nel diritto viene stabilita la pena di privazione di un beneficio, non si può usare la correzione giudiziale (can. 1948 n. 1). Per effetto della sentenza il beneficio rimane pienamente vacante. Il parroco inamovibile deve essere rimosso per processo amministrativo (can. 454 § 2, can. 2147-2156). Il CIC favorisce l'u., disponendo che le parrocchie che in avvenire si erigeranno siano inamovibili, a meno che cause peculiari di luogo e di persone non consiglino diversamente (can. 456 § 3).