IMPRIMATUR

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IMPRIMATUR. - «Si stampi»: è la formula con cui l'Ordinario del luogo o il competente discastero della Curia romana concede la licenza di stampare un libro, un foglio o altro scritto, soggetto a previa censura a norma del can. 1385, nn. 1-2, e qualsiasi immagine sacra, se il censore ecclesiastico, incaricato della revisione, ha dato parere favorevole.

La licenza dell'Ordinario, il parere e, ordinariamente, il nome del revisore devono essere stampati in principio o alla fine del libro (can. 1393 § 4 e 1394 § 1).

Non è da confondere con l'«il permesso, che i chierici devono ottenere dall'Ordinario del luogo, e se religiosi anche dal proprio Superiore maggiore, prima di dare alle stampe qualsiasi scritto o di assumere la direzione di giornali, periodici o riviste (can. 1386 § 1).

La prima legge ecclesiastica, che impose la previa censura e il conseguente i., fu promulgata da Innocenzo VIII nel 1487. Per la storia e la disciplina vigente in materia, V. CENSURA; INDICE DEI LIBRI PROIBITI.

Lo Statuto Albertino (art. 28) sancì l'obbligo di sottoporre alla previa censura del vescovo le Bibbie, i Catechismi e i libri di preghiere, prima di darli alle stampe: questa disposizione, mai osservata, non è stata riprodotta nella Costituzione della Repubblica italiana.

BIBL.: A. Boudinhon, La nouvelle législation de l'Index, Parigi 1890; F. M. Cappello, De Curia Romana, II, Roma 1911; E. J. L.'i. et la permission d'éditer, in Rev. des comm. relig., 1 (1925), pp. 110-121; A. Grazioli, Censura e licenza nelle pubblicazioni dei sacerdoti, in Palestra del clero, 8 (1929), pp. 22-23 e 10 (1931), pp. 400-403; P. Matthaeus a Coronata, Institutiones iuris canonici, I, Torino 1931, nn. 953-958. Arturo De Jorio