INABILITÀ

INABILITÀ. - Impedimento a porre validamente alcuni determinati atti. Per tutelare il bene comune della società, sia essa civile o religiosa, è necessario alcune volte che il legislatore abbia il potere di emanare, tra le leggi regolatrici del valore giuridico degli atti umani, alcune che possano rendere giuridicamente invalidi atti che per loro natura sarebbero validi.

Da ciò non si deve dedurre, però, che la legge positiva prevalga sul diritto naturale, perché in alcuni casi, infatti, è lo stesso diritto naturale che richiede, per il bene comune, che determinati atti giuridici non siano assolutamente validi, ma lo siano condizionatamente a una disposizione positiva del legislatore umano. Questi, tuttavia, può fare ciò non a suo arbitrio, ma solamente nel caso che lo richieda l'interesse generale della collettività, ad es., per evitare frodi e danni di altro genere, per tutelare i buoni costumi, per curare gli interessi dei minori che possono subire dei rischi nei contratti aleatori, per colpire i matrimoni clandestini, per punire il reato di simonia nei contratti e così via.

È comunemente ammesso, sia nella prassi che nella dottrina, che tanto la Chiesa quanto lo Stato hanno il potere di emanare tali leggi. Per quanto riguarda la Chiesa, ciò è esplicitamente riconosciuto da una dichiarazione del Concilio di Trento (Sess. XXIV, de Sacramento Matrimonii, can. 4). Le leggi in questione regolano specialmente la materia dei contratti, dei testamenti, del Matrimonio, del conferimento dei benefici, della adozione, dei voti, della professione religiosa, del giuramento. La legge ecclesiastica (cf. CIC, can. 11) toglie il valore a un atto umano in due modi: o colpendone direttamente e in radice il valore, e allora si dice irritante, oppure con il dichiarare il suddito inabile a porlo, e allora è inabilitante.

I. è dunque quello stato giuridico in cui viene a trovarsi una persona in séguito a una legge inabilitante, la quale fa sì che gli atti da quella compiuti siano resi invalidi e quindi senza alcuna efficacia; ad es., secondo i can. 1072 e 1073, i chierici in sacris e i religiosi con voti solenni o ad essi equiparati non possono contrarre un valido matrimonio; il can. 1076 stabilisce che in linea retta di consanguineità legittima o naturale, e in linea collaterale fino al terzo grado, il matrimonio è sempre nullo; il can. 1075 afferma che non contrae validamente le nozze chi durante un precedente matrimonio commise adulterio con promessa di matrimonio, o ne attenò sia pure la forma civile, coloro che commisero adulterio seguito da coniugio, coloro che insieme, fisicamente o moralmente, procurarono la morte del coniuge di uno dei due; il can. 1067 si statuisce che l'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo compiuti non possono contrarre matrimonio valido; e il can. 157 dice che un ufficio vacante per rinuncia o privazione in séguito a sentenza non può, dallo stesso Ordinario che ha accettato la rinuncia o pronunciato la sentenza, esser conferito a familiari, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario; secondo il can. 36 § 2 sono inabili al valido conseguimento dei rescritti pontifici gli scomunicati, i sospesi e i colpiti da interdetto personale, dopo una sentenza; secondo il can. 2204 § 1 coloro che sono colpiti da infamia iuris non possono conseguire benefici, pensioni, uffici e dignità ecclesiastiche, ciò che vale anche, per il can. 2345, Pietro Palazzini.

INABILITÀ. - In impedimento a porre validamente alcuni determinati atti. Per tutelare il bene comune della società, sia essa civile o religiosa, è necessario alcune volte che il legislatore abbia il potere di emanare, tra le leggi regolatrici del valore giuridico degli atti umani, alcune che possano rendere giuridicamente invalidi atti che per loro natura sarebbero validi.

Da ciò non si deve dedurre, però, che la legge positiva prevalga sul diritto naturale, perché in alcuni casi, infatti, è lo stesso diritto naturale che richiede, per il bene comune, che determinati atti giuridici non siano assolutamente validi, ma lo siano condizionatamente a una disposizione positiva del legislatore umano. Questi, tuttavia, può fare ciò non a suo arbitrio, ma solamente nel caso che lo richieda l'interesse generale della collettività, ad es., per evitare frodi e danni di altro genere, per tutelare i buoni costumi, per curare gli interessi dei minori che possono subire dei rischi nei contratti aleatori, per colpire i matrimoni clandestini, per punire il reato di simonia nei contratti e così via.

È comunemente ammesso, sia nella prassi che nella dottrina, che tanto la Chiesa quanto lo Stato hanno il potere di emanare tali leggi. Per quanto riguarda la Chiesa, ciò è esplicitamente riconosciuto da una dichiarazione del Concilio di Trento (Sess. XXIV, de Sacramento Matrimonii, can. 4). Le leggi in questione regolano specialmente la materia dei contratti, dei testamenti, del Matrimonio, del conferimento dei benefici, della adozione, dei voti, della professione religiosa, del giuramento. La legge ecclesiastica (cf. CIC, can. 11) toglie il valore a un atto umano in due modi: o colpendone direttamente e in radice il valore, e allora si dice irritante, oppure con il dichiarare il suddito inabile a porlo, e allora è inabilitante.

I. è dunque quello stato giuridico in cui viene a trovarsi una persona in séguito a una legge inabilitante, la quale fa sì che gli atti da quella compiuti siano resi invalidi e quindi senza alcuna efficacia; ad es., secondo i can. 1072 e 1073, i chierici in sacris e i religiosi con voti solenni o ad essi equiparati non possono contrarre un valido matrimonio; il can. 1076 stabilisce che in linea retta di consanguineità legittima o naturale, e in linea collaterale fino al terzo grado, il matrimonio è sempre nullo; il can. 1075 afferma che non contrae validamente le nozze chi durante un precedente matrimonio commise adulterio con promessa di matrimonio, o ne attenò sia pure la forma civile, coloro che commisero adulterio seguito da coniugio, coloro che insieme, fisicamente o moralmente, procurarono la morte del coniuge di uno dei due; il can. 1067 si statuisce che l'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo compiuti non possono contrarre matrimonio valido; e il can. 157 dice che un ufficio vacante per rinuncia o privazione in séguito a sentenza non può, dallo stesso Ordinario che ha accettato la rinuncia o pronunciato la sentenza, esser conferito a familiari, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario; secondo il can. 36 § 2 sono inabili al valido conseguimento dei rescritti pontifici gli scomunicati, i sospesi e i colpiti da interdetto personale, dopo una sentenza; secondo il can. 2204 § 1 coloro che sono colpiti da infamia iuris non possono conseguire benefici, pensioni, uffici e dignità ecclesiastiche, ciò che vale anche, per il can. 2345, Pietro Palazzini.

primi cristiani e l'effusione dei suoi carismi, pre-detta da Gioele (cf. Act. 2, 16 sgg.), apparivano noto-riamente (ibid. 1, 4-8) come l'adempimento della grande promessa di Gesù nell'Ultima Cena. Subor-dinatamente ad una stessa condizione («Se mi amate», «Chi mi ama», «Se alcuno mi ama») Gesù aveva promesso tre cose, che però evidente-mente sono connesse tra loro: «Vi darà un altro Paraclito», «Gli manifesterò me stesso», «Veremo a lui e faremo dimora presso di lui» (Io. 14, 16. 21. 23). Benché Gesù prometta la venuta e la di-mora di tutte e tre le Persone divine, tuttavia ebbe sempre maggior rilievo la venuta dello Spirito Santo. Così per gli Apostoli, così per la Chiesa apostolica.

II. NELL'ETÀ PATRISTICA

La dottrina dell'8. di Dio nell'8. passò con uguale, se non maggiore, rilievo dall'età apostolica a quella patristica. Anzi fece un passo innanzi: dalle semplici affermazioni della Epis-tula Barnabae, che oppose al tempio materiale degli Israeliti il vero tempio in cui veramente abita Dio, cioè l'anima libera dal peccato (Epist. Barn., 16; PG 2, 774) o di Ignazio di Antiochia che coniò i ter-mini espressivi ἑσφόροι, ναφόροι, χριστόφοροι, ἀγώφοι (Eph., 9: PG 5, 652), si giunse persino a servirsi del fatto universalmente conosciuto dell'8. per provare contro gli eretici alcune verità fondamen-tali della fede: la risurrezione dei corpi che furono tempio di Dio (Herma, Pastor, III, simil. 5, 6: PG 2, 962; Ireneo, Ad. haeres., V, cap. 6, 2: ibid. 7, 1139; Novaziano, De Trin., 29: PL 3, 973), l'incorporità dello Spirito Santo (Origene, Περὶ ἀρχῶν, I, cap. 1, 3: PG 11, 122), la sua divinità (Atanasio, I Epist. ad Serap., 24: ibid. 26, 586; Didimo Aless., De Spiritu, 6: ibid. 39, 1037; Cirillo Aless., In Io. Evang., I [cap. 1, 13]: ibid. 73, 158; cf. anche IX: ibid. 74, 258; X: ibid. 291; altri testi in Petavio, De Trin., I, VIII, cap. 5, nn. VIII-XVI), la divinità del Verbo (Atanasio, De synodis, 51: ibid. 26, 783; cf. 53: ibid. 787). Taziano arrivò a subordinare la stessa immortalità dell'anima all'8. dello Spirito di Dio (Oratio adv. Graecos, 13: ibid. 6, 834). Ciò dimostra che si aveva in mente una presenza sostanziale e testimonia del grande rilievo e della larga diffusione che questa certezza incontrastata aveva nell'età patristica. Come già nell'età apostolica, così anche nell'età patristica si parla abitualmente dello Spirito Santo. Ma con un semplice processo il-lativo si passò facilmente alla presenza in noi delle tre Persone divine, a causa della loro inseparabilità (Ilario, De Trinit., VIII, 27: PL 10, 256; Didimo, De Trinit., II, 7: PG 39, 530; Giovanni Crisostomo, Hom. XII, in Epist. ad Romanos, 8: ibid. 60, 519; Agostino, Epist. ad Dardanum [Epist. 187 alias 57], 16: PL 33, 837). Del resto bastava ricordare l'esplicita pro-messa di Gesù circa la venuta del Padre e del Figlio (Origene, Περὶ ἀρχῶν, I, cap. 1, 2: PG 11, 122; Cirillo Aless., In Io. Evang., X [cap. 14, 231: ibid. 74, 290). Lo scopo e il compito di questa i. su cui insisté principalmente la letteratura patristica, è quello di santificarci, trasformarci in tempio di Dio e pre-pararci alla beatitudine eterna. Perciò questa pre-senza di Dio è riservata a coloro che ne realizzano le condizioni, e non può esser confusa con la presenza di Dio in tutte le cose. Lo dirà, fra gli altri, espres-samente s. Agostino nella Lettera a Dardano (loc. cit.).

III. DIBATTITI TEOLOGICI

Così all'indagine dei teologi si presenta una dottrina fortemente e chiaramente affermata sia nella S. Scrittura sia nella tradizione. Sarà loro compito precisare il concetto e studiarne la natura. Una questione pregiudiziale è quella di sapere se l'8. appartiene a tutte e tre le Divine Persone o è propria dello Spirito Santo. Gesù ha promesso chiaramente la venuta del Padre e sua in chi lo ama; ma l'insistenza con cui ha promesso lo Spirito Santo ed il rilievo che l'azione dello Spirito Santo ha sempre avuto sia nella Chiesa pri-mitiva sia nella letteratura patristica ha indotto alcuni teo-logi, fra cui i due fondatori della teologia positiva Petavio e Tomassino, e non pochi moderni, ad attribuire funzioni proprie allo Spirito Santo circa l'8. e l'azione santificatrice nelle anime. Al contrario la stragrande maggioranza dei teologi si è richiamata al principio secondo cui tra le Tre Persone divine tutto è unico e indiviso, eccetto le relazioni di origine. Per cui si ritiene che l'8. è ugualmente di tutte e tre le Persone divine, e l'insistenza dei docu-menti sull'inabituazione dello Spirito Santo è spiegata con la dottrina teologica dell'appropriazione, ossia della attribuzione a una Persona divina di un predicato co-mune a tutte, per una particolare analogia con la sua proprietà personale. In questo senso si esprime Leo-ni XIII nell'encic. Divinum illud, del 9 maggio 1897, e Pio XII nella Mystici Corporis, del 29 giugno 1943. Più dibattuta è l'altra questione: come concepire questa speciale presenza. Stando alle spiegazioni che finora hanno più interessato i teologi, si indicano le seguenti: