INABILITÀ

INABILITÀ. - Impedimento a porre validamente alcuni determinati atti. Per tutelare il bene comune della società, sia essa civile o religiosa, è necessario alcune volte che il legislatore abbia il potere di emanare, tra le leggi regolatrici del valore giuridico degli atti umani, alcune che possano rendere giuridicamente invalidi atti che per loro natura sarebbero validi.

Da ciò non si deve dedurre, però, che la legge positiva prevalga sul diritto naturale, perché in alcuni casi, infatti, è lo stesso diritto naturale che richiede, per il bene comune, che determinati atti giuridici non siano assolutamente validi, ma lo siano condizionatamente a una disposizione positiva del legislatore umano. Questi, tuttavia, può fare ciò non a suo arbitrio, ma solamente nel caso che lo richieda l'interesse generale della collettività, ad es., per evitare frodi e danni di altro genere, per tutelare i buoni costumi, per curare gli interessi dei minori che possono subire dei rischi nei contratti aleatori, per colpire i matrimoni clandestini, per punire il reato di simonia nei contratti e così via.

È comunemente ammesso, sia nella prassi che nella dottrina, che tanto la Chiesa quanto lo Stato hanno il potere di emanare tali leggi. Per quanto riguarda la Chiesa, ciò è esplicitamente riconosciuto da una dichiarazione del Concilio di Trento (Sess. XXIV, de Sacramento Matrimonii, can. 4). Le leggi in questione regolano specialmente la materia dei contratti, dei testamenti, del Matrimonio, del conferimento dei benefici, della adozione, dei voti, della professione religiosa, del giuramento. La legge ecclesiastica (cf. CIC, can. 11) toglie il valore a un atto umano in due modi: o solpendone direttamente e in radice il valore, e allora si dice irritante, oppure con il dichiarare il suddito inabile a porlo, e allora è inabilitante.

1. È dunque quello stato giuridico in cui viene a trovarsi una persona in seguito a una legge inabilitante, la quale fa sì che gli atti da quella compiuti siano resi invalidi e quindi senza alcuna efficacia; ad es., secondo i cann. 1072 e 1073, i chierici in sacris e i religiosi con voti solenni o ad essi equiparati non possono contrarre un valido matrimonio; il can. 1076 stabilisce che in linea retta di consanguineità legittima o naturale, e in linea collaterale fino al terzo grado, il matrimonio è sempre nullo; il can. 1075 afferma che non contrae validamente le nozze che durante un precedente matrimonio commise adulterio con promessa di matrimonio, o ne attendo sia pure la forma civile, coloro che commiserono adulterio seguito da coniugicidio, coloro che insieme, fisicamente o moralmente, procurarono la morte del coniuge di uno dei due; il can. 1067 § 1 statuisce che l'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo compiuti non possono contrarre matrimonio valido; e il can. 157 dice che un ufficio vacante per rinuncia o privazione in seguito a sentenza non può, dallo stesso Ordinario che ha accettato la rinuncia o pronunciato la sentenza, esser conferito a familiari, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario; secondo il can. 36 § 2 sono inabili al valido conseguimento dei rescritti pontifici gli scomunicati, i sospesi e i colpiti da interdetto personale, dopo una sentenza; secondo il can. 2294 § 1 coloro che sono colpiti da infamia iuris non possono conseguire benefici, pensioni, uffici e dignità ecclesiastiche, ciò che vale anche, per il can. 2345,

per i chierici che abbiano usurpato o detengano diritti o beni della Chiesa Romana (vedi anche i cann. 2346, 2368 § 1, 2394 § 1 e 2095 ecc.). In tutti questi casi si vede dunque che l'i. tocca direttamente la persona che la legge positiva umana presuppone idonea, per suo diritto naturale, a porre l'atto giuridico che viene da quella invalidato.

L'i. può essere assoluta, o erga omnes, oppure relativa. Ad es., è assoluta l'incapacità del novizio ad alienare i propri beni, è assoluta l'i. derivante dalla mancanza della età richiesta per contrarre matrimonio; è invece relativa, ad es., la i. del confessore ad assolvere il proprio complice da un peccato turpe. L'i., inoltre, può essere comminata da una legge o in maniera espressa o mediante parole che abbiano la stessa forza. Ad es., stabiliscono espressamente l'i. i cann. 504, 534 § 2, 2294 § 1, 2345, 2346, 2368 § 1, 2390 § 2, 2394 n. 1, 2395, 2413; mediante parole equipollenti i cann. 1036 § 2, 222 § 1, 116, 150 § 1, 162 § 5, 171 § 3, 555, 765.

Infine, l'i. derivante da una legge mere inhabilitans non obbliga in coscienza a omettere un atto giuridico, ma obbliga soltanto a subire l'effetto della i. da quella comminata; invece una i. derivante da una legge non solo inabilitante ma anche proibente obbliga in coscienza ad asternersi dal compiere atti giuridici (non è lecito, ad es., tentare il matrimonio in presenza di un impedimento dirimente).

Accidentalmente può accadere che una i. comminata abbia valore per il foro esterno ma non per quello interno, ad es., se essa si basa su una legge che presuppone un fatto o una circostanza che nel caso particolare non sussistono (nel caso, ad es., di un impedimento dubbio per disparità di culto, se la parte di fatto è battezzata il matrimonio in coscienza è valido).

BIBL.: A. Van Hove, De legibus Ecclesiasticis, Malines-Roma 1939, p. 160 seg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, I, ivi 1937, p. 99 seg.; H. J. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad Librum Primum CIC, I, ivi 1939, p. 184; Werna-Vidal, I, p. 215 seg.
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“INABILITÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), p. 1007. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/inabilita.