INABILITÀ. - Impedimento a porre validamente alcuni determinati atti. Per tutelare il bene comune della società, sia essa civile o religiosa, è necessario alcune volte che il legislatore abbia il potere di emanare, tra le leggi regolatrici del valore giuridico degli atti umani, alcune che possano rendere giuridicamente invalidi atti che per loro natura sarebbero validi.
Da ciò non si deve dedurre, però, che la legge positiva prevalga sul diritto naturale, perché in alcuni casi, infatti, è lo stesso diritto naturale che richiede, per il bene comune, che determinati atti giuridici non siano assolutamente validi, ma lo siano condizionatamente a una disposizione positiva del legislatore umano. Questi, tuttavia, può fare ciò non a suo arbitrio, ma solamente nel caso che lo richieda l'interesse generale della collettività, ad es., per evitare frodi e danni di altro genere, per tutelare i buoni costumi, per curare gli interessi dei minori che possono subire dei rischi nei contratti aleatori, per colpire i matrimoni clandestini, per punire il reato di simonia nei contratti e così via.
È comunemente ammesso, sia nella prassi che nella dottrina, che tanto la Chiesa quanto lo Stato hanno il potere di emanare tali leggi. Per quanto riguarda la Chiesa, ciò è esplicitamente riconosciuto da una dichiarazione del Concilio di Trento (Sess. XXIV, de Sacramento Matrimonii, can. 4). Le leggi in questione regolano specialmente la materia dei contratti, dei testamenti, del Matrimonio, del conferimento dei benefici, della adozione, dei voti, della professione religiosa, del giuramento. La legge ecclesiastica (cf. CIC, can. 11) toglie il valore a un atto umano in due modi: o colpendone direttamente e in radice il valore, e allora si dice irritante, oppure con il dichiarare il suddito inabile a porlo, e allora è inabilitante.
I. è dunque quello stato giuridico in cui viene a trovarsi una persona in séguito a una legge inabilitante, la quale fa sì che gli atti da quella compiuti siano resi invalidi e quindi senza alcuna efficacia; ad es., secondo i can. 1072 e 1073, i chierici in sacris e i religiosi con voti solenni o ad essi equiparati non possono contrarre un valido matrimonio; il can. 1076 stabilisce che in linea retta di consanguineità legittima o naturale, e in linea collaterale fino al terzo grado, il matrimonio è sempre nullo; il can. 1075 afferma che non contrae validamente le nozze chi durante un precedente matrimonio commise adulterio con promessa di matrimonio, o ne attenò sia pure la forma civile, coloro che commisero adulterio seguito da coniugio, coloro che insieme, fisicamente o moralmente, procurarono la morte del coniuge di uno dei due; il can. 1067 si statuisce che l'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo compiuti non possono contrarre matrimonio valido; e il can. 157 dice che un ufficio vacante per rinuncia o privazione in séguito a sentenza non può, dallo stesso Ordinario che ha accettato la rinuncia o pronunciato la sentenza, esser conferito a familiari, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario; secondo il can. 36 § 2 sono inabili al valido conseguimento dei rescritti pontifici gli scomunicati, i sospesi e i colpiti da interdetto personale, dopo una sentenza; secondo il can. 2204 § 1 coloro che sono colpiti da infamia iuris non possono conseguire benefici, pensioni, uffici e dignità ecclesiastiche, ciò che vale anche, per il can. 2345, Pietro Palazzini.
INABILITÀ. - In impedimento a porre validamente alcuni determinati atti. Per tutelare il bene comune della società, sia essa civile o religiosa, è necessario alcune volte che il legislatore abbia il potere di emanare, tra le leggi regolatrici del valore giuridico degli atti umani, alcune che possano rendere giuridicamente invalidi atti che per loro natura sarebbero validi.
Da ciò non si deve dedurre, però, che la legge positiva prevalga sul diritto naturale, perché in alcuni casi, infatti, è lo stesso diritto naturale che richiede, per il bene comune, che determinati atti giuridici non siano assolutamente validi, ma lo siano condizionatamente a una disposizione positiva del legislatore umano. Questi, tuttavia, può fare ciò non a suo arbitrio, ma solamente nel caso che lo richieda l'interesse generale della collettività, ad es., per evitare frodi e danni di altro genere, per tutelare i buoni costumi, per curare gli interessi dei minori che possono subire dei rischi nei contratti aleatori, per colpire i matrimoni clandestini, per punire il reato di simonia nei contratti e così via.
È comunemente ammesso, sia nella prassi che nella dottrina, che tanto la Chiesa quanto lo Stato hanno il potere di emanare tali leggi. Per quanto riguarda la Chiesa, ciò è esplicitamente riconosciuto da una dichiarazione del Concilio di Trento (Sess. XXIV, de Sacramento Matrimonii, can. 4). Le leggi in questione regolano specialmente la materia dei contratti, dei testamenti, del Matrimonio, del conferimento dei benefici, della adozione, dei voti, della professione religiosa, del giuramento. La legge ecclesiastica (cf. CIC, can. 11) toglie il valore a un atto umano in due modi: o colpendone direttamente e in radice il valore, e allora si dice irritante, oppure con il dichiarare il suddito inabile a porlo, e allora è inabilitante.
I. è dunque quello stato giuridico in cui viene a trovarsi una persona in séguito a una legge inabilitante, la quale fa sì che gli atti da quella compiuti siano resi invalidi e quindi senza alcuna efficacia; ad es., secondo i can. 1072 e 1073, i chierici in sacris e i religiosi con voti solenni o ad essi equiparati non possono contrarre un valido matrimonio; il can. 1076 stabilisce che in linea retta di consanguineità legittima o naturale, e in linea collaterale fino al terzo grado, il matrimonio è sempre nullo; il can. 1075 afferma che non contrae validamente le nozze chi durante un precedente matrimonio commise adulterio con promessa di matrimonio, o ne attenò sia pure la forma civile, coloro che commisero adulterio seguito da coniugio, coloro che insieme, fisicamente o moralmente, procurarono la morte del coniuge di uno dei due; il can. 1067 si statuisce che l'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo compiuti non possono contrarre matrimonio valido; e il can. 157 dice che un ufficio vacante per rinuncia o privazione in séguito a sentenza non può, dallo stesso Ordinario che ha accettato la rinuncia o pronunciato la sentenza, esser conferito a familiari, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario; secondo il can. 36 § 2 sono inabili al valido conseguimento dei rescritti pontifici gli scomunicati, i sospesi e i colpiti da interdetto personale, dopo una sentenza; secondo il can. 2204 § 1 coloro che sono colpiti da infamia iuris non possono conseguire benefici, pensioni, uffici e dignità ecclesiastiche, ciò che vale anche, per il can. 2345, Pietro Palazzini.
primi cristiani e l'effusione dei suoi carismi, pre-detta da Gioele (cf. Act. 2, 16 sgg.), apparivano noto-riamente (ibid. 1, 4-8) come l'adempimento della grande promessa di Gesù nell'Ultima Cena. Subor-dinatamente ad una stessa condizione («Se mi amate», «Chi mi ama», «Se alcuno mi ama») Gesù aveva promesso tre cose, che però evidente-mente sono connesse tra loro: «Vi darà un altro Paraclito», «Gli manifesterò me stesso», «Veremo a lui e faremo dimora presso di lui» (Io. 14, 16. 21. 23). Benché Gesù prometta la venuta e la di-mora di tutte e tre le Persone divine, tuttavia ebbe sempre maggior rilievo la venuta dello Spirito Santo. Così per gli Apostoli, così per la Chiesa apostolica.