TITOLO DELL'ORDINAZIONE

TITOLO DELL'ORDINAZIONE. — Consiste nella garanzia di un reddito vitalizio sufficiente per il decorso sostenimento dell'ordinando (can. 979 § 2).

I. Cenni storici

Nei primi tempi della Chiesa l'ordinazione in sacris era subordinata alla disponibilità di un impiego permanente in una determinata chiesa, con la conseguenza così di assicurare il sostentamento all'esclusione. Il conferire il Sacramento dell'Ordine soltanto a colui che fosse stato assegnato ad una chiesa faceva sì che necessariamente si dovesse procedere all'ordinazione tenendo conto delle esigenze dei singoli luoghi e delle comunità dei fedeli. Il chierico ordinato veniva annoverato tra i chierici addetti ad una determinata chiesa, rimanendo ivi incardinato perpetuamente, con l'obbligo di prestare il servizio prescritto, tanto che la chiesa e l'ufficio ecclesiastico a cui il chierico era destinato venivano a costituire lo scopo ed il t. dell'o., nel senso, cioè, che questa poteva darsi soltanto ad titulum, ossia con l'incardinazione dell'esclusione ad una chiesa determinata.

Il principio fu ribadito dalla disposizione del Concilio di Calcedonia del 451, emanata a seguito di ordinazioni di chierici in numero sproporzionato rispetto ai redditi disponibili e quindi senza l'assegnazione ad una chiesa (ordinazioni sine titulo): il Concilio (can. 6) dichiarò nulla l'ordinazione qualora il chierico non avesse assunto effettivamente l'esercizio del ministero ecclesiastico e, in pari tempo, decretò che non potesse essere ordinato un ecclesiastico allorché non gli fosse stato affidato un ufficio stabile (titulus) in una determinata chiesa. Gli effetti della disposizione ebbero, tuttavia, assai breve du-

tata, poiché nel sec. VI furono di nuovo ordinati numerosi
chierici senza alcun titolo, partendosi dalla considera-
zione che il conferimento dell'Ordine doveva essere di-
stinto dal titolo, cioè dall'ufficio ecclesiastico, cui era
annesso il diritto di percepire i frutti dei beni della chiesa.
Probabilmente, per riparare a questi nuovi inconvenienti,
nel sec. VI, il chierico, appena ordinato, era investito di
un beneficio da cui trarre i proventi per il suo sostenta-
mento, venendosi così ad equiparare al titulus ordinationis
il titulus beneficii, che rimase poi il normale t. dell'o.
Sul finire del sec. XI fu ribadito di nuovo quanto disposto
in proposito dal Concilio di Calcedonia, ma senza alcun
risultato.

Intanto, nei primi anni del sec. XII, una nuova ten-
denza si andava affermando, il conferire cioè gli Ordini
a coloro che, pur non avendo un titolo canonico (titulus
beneficii), possedessero un complesso di beni che potesse
loro garantire, vita natural durante, un decorso sosten-
tamento. Alessandro III, nel Concilio Lateranense III
del 1179, tenne ferma la regola per cui i chierici dovevano
ordinarsi principalmente col titulus beneficii, ma permise
anche, in linea subordinata, che potessero ordinarsi con
un patrimonio privato, allorché le esigenze della chiesa
e del culto lo avessero richiesto (can. 5). Dispone, in-
fatti, che, qualora il vescovo avesse ordinato un diacono
ed un prete senza un titolo certo e stabile, sufficiente
a garantirgli il sostentamento, aveva l'obbligo di provve-
dere al suo mantenimento fin quando non lo avesse prov-
visto di un adeguato beneficio, a meno che il chierico
non fosse stato in grado di sostentarsi con beni propri
o paterni (c. 4, X, de praebendis et dignitatibus, III, 5);
così ebbe origine il titulus patrimonii, cioè un complesso
di beni costituito a patrimonio dall'ordinando a se stesso,
ovvero da un terzo all'ordinando, in modo che questi
avesse un fondo di riserva a disposizione, e si riconobbe
ufficialmente un istituto che nella prassi già da tempo
ricorreva di frequente. La suddetta disposizione preve-
deva anche la sanzione per i vescovi che non l'avessero
rispettata, prevedendo per essi l'obbligo di sommini-
strare gli alimenti al chierico ordinato, qualora avessero
conferito l'Ordine sacro senza titolo o patrimonio; san-
zione di carattere patrimoniale, a cui, peraltro, i vescovi
trovarono la possibilità di sottrarsi, facendosi promettere
con giuramento dai chierici ordinati che mai avrebbero
avanzato domanda di alimenti. Successive disposizioni
conciliari dichiararono, però, simonaci coloro che aves-
sero costretto gli ordinandi a giurare che si sarebbero
sempre astenuti dal richiedere alimenti. Dato il carattere
esclusivamente alimentare del patrimonio sacro, questo
non poteva essere regolato dalla legge comune relativa ai
beni laici, ma doveva usufruire delle speciali norme, pre-
rogative e privilegi di cui godevano i beni della Chiesa,
come quelli dell'inalienabilità e dell'insequestrabilità, che
gli furono poi riconosciuti.

Il Concilio di Trento regolò il titulus patrimonii con
norme stabili, determinate nella sess. 21, c. 2, de reforma-
zione, che si può dire contenga la completa e definitiva
disciplina dell'istituto. Il Concilio sancì anzitutto che il
chierico, anche provvisto di tutti gli altri requisiti, po-
teva essere ordinato in sacris solo se fornito di un be-
neficio ecclesiastico donde potesse ricavare l'onesto so-
stentamento. Con l'esigere per l'ordinazione il requisito
del titulus beneficii, il Concilio tridentino confermò il
disposto del can. 6 del Concilio di Calcedonia; solo in
via sussidiaria ammise il titulus patrimonii, come anche il
titulus pensionis (cioè una rendita fissa costituita preferi-
bilmente su beni immobili e garantita da essi), ingiun-
gendo ai vescovi di ordinare a tal titolo - secondo il
loro giudizio - quel numero limitato di chierici ritenuto
strettamente necessario od utile alle singole chiese, e di
assicurarsi prima dell'ordinazione che il chierico fosse
fornito veramente di un patrimonio o pensione suffi-
ciente al suo decorso mantenimento. Escluse, inoltre,
quale mezzo poco sicuro e d'indole precaria, il titulus
mensa, consistente nel diritto del chierico di essere
mantenuto da parte di un terzo (come avveniva so-
prattutto in Germania, ove i ricchi usavano far ordinare
un ecclesiastico), che prometteva un assegno alimen-

6. - ENCICLOPEDIA CATTOLICA. - XII.
tamente a ritenere che tali beni debbano considerarsi inalienabili ed inesquettabili. Ed invero, la sicurezza e la stabilità non vi potrebbero essere se i beni del patrimonio non fossero sottratti alla disposizione del chierico ed all'esecuzione forzata da parte dei creditori. Non è quindi da accogliere l'opinione di alcuni studiosi per i quali il can. 979 § 2 avrebbe abrogato la norma prevista dal Concilio di Trento, che statuiva l'inalienabilità del patrimonio sacro: pur non contenendo il CIC una norma espressa che stabilisca l'inalienabilità e l'inespropriabilità di esso patrimonio, tuttavia si deve ritenere che la norma sia implicita nel testo del citato canone, ai sensi del n. 6 del can. 6 e, qualora rimanesse un dubbio, si dovrebbe in ogni caso applicare la disposizione del n. 4 dello stesso canone, per cui a veteri iure non est recedendum. Il CIC non ha previsto norme precise sulla garanzia e sulla sufficienza del patrimonio o della pensione, ma le ha rimesse al giudizio discrezionale dei vescovi, che, nello stabilire, terranno presenti le varie circostanze di luogo e di tempo. Nel successivo can. 980 il legislatore ha disposto che se l'ordinato in sacris perde il titolo, deve procurarsi un altro, a meno che il vescovo lo ritenga diversamente provveduto di mezzi per il sostentamento; ed ancora ha fissato che chi, senza indulto apostolico, ha ordinato o ha lasciato ordinare un chierico senza titolo deve egli ed i successori provvedere degli alimenti l'ordinato, fin quando questi non ne sia altrimenti provvisto, determinando così la responsabilità civile per inosservanza delle norme sul t. dell'o., e considerando sulla l'eventuale convenzione di esonero da tale responsabilità.

Nei casi di mancanza dei t. benefici, patrimonii e pensionis, che in alcuni paesi vanno diventando sempre più rari, il can. 981 consente che si possa supplire con il t. servitii dioecesis e missionis. Il primo consiste in una obbligazione assunta dall'ordinante di provvedere adeguatamente e per tutta la vita al sostentamento decoroso dell'ordinato, che da parte sua s'impegna con giuramento a prestare servizio per tutta la vita nella diocesi; l'altro riguarda una analoga promessa formale da parte dell'ordinando di dedicarsi in perpetuo al servizio della missione nei territori dipendenti dalla S. Congregazione De Propaganda Fide, accettando gli incarichi che gli saranno affidati dai competenti superiori cui s'impone l'obbligo di provvedere al sostentamento dell'ordinato.

Il giuramento da parte dell'ordinando di attendere in perpetuo al servizio della diocesi o della missione viene dato, a norma del can. 981, senza alcuna riserva, tanto che il vescovo può sempre obbligare chi l'ha prestato a dedicarsi alla cura di anime. Precedentemente, al contrario, si presentava alquanto dubbia la possibilità per l'Ordine di costringere un sacerdote ad assumere l'ufficio parrocchiale, ed infatti la giurisprudenza delle Congregazioni romane aveva in proposito decisioni contrastanti di cui alcune ritenevano sufficienti le facoltà ordinarie del vescovo, altre richiedevano particolari facoltà delegative (cf., p. es., le decisioni della S. Congreg. del Concilio, 7 ag. 1910, in Monitore ecclesiastico, 22 [1911], p. 437 sgg.). Ulteriori effetti del giuramento, di cui al can. 981, consistono nel divieto per il chierico di scardinarsi e - secondo una parte dei canonisti - di entrare in religione. Invero, alcuni scrittori sostengono che il giuramento di prestare servizio nella diocesi non vieta, in base al can. 1319 § 2, di entrare in religione, e che il divieto sussista soltanto per coloro che si siano posti a disposizione di una missione, a meno che non abbiano ottenuto relativa autorizzazione dalla S. Sede; altri, al contrario, sono avvisati diverso, ritenendo che il giuramento costituisca un iuris vinculum così da non consentire l'entrata in religione, indipendentemente dall'applicazione del can. 542, n. 2, in base al quale il vescovo è autorizzato a vietare l'ammissione al noviziato dei chierici che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori, qualora possa aversi grave danno delle anime altrimenti non evitabile.

Il can. 982 dispone che per i religiosi il t. canonico è costituito dalla sollemnis religiosa professio seu titulus, ut dicitur, paupertatis, cioè da quel mezzo di sostentamento che proviene dall'appartenere ad un Ordine reli

gioso, nel senso che la sola qualità di religioso dà diritto al mantenimento e quindi consente l'ordinazione. Quando il voto di povertà è un voto semplice, perpetuo, il titulus paupertatis prende la forma più attenuata di titulus mensae communis o Congregationis o di specie analoga.

Il. IL «TITULUS PATRIMONII» NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. - Tra i vari t. dell'o. viene in considerazione nel diritto italiano soprattutto il titulus patrimonii o patrimonii sacro facendosi questione se l'istituto sia ammesso e ne sia riconosciuto il regime canonico, nel senso, cioè, che non possano consentirsi sia l'alienazione o l'espropriazione dei beni di tale patrimonio, sia il pignoramento ed il sequestro delle rendite di essi beni.

Come è noto, opinioni contrastanti sono state sostenute in proposito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo un'autorevole opinione, che sembra da accogliersi, i beni costituenti al patrimonio sacro in se stesso sono sottratti all'esecuzione forzata, applicandosi nei loro confronti le disposizioni del diritto canonico comune vigente negli Stati ove i concordati non avevano stabilito diversamente. Infatti, si deve ritenere che tali disposizioni non siano state abrogate né dal Cod. civ. 1.1. del 1865 né dall'attuale, i quali non hanno regolato la materia del patrimonio sacro, pur riconoscendolo in varie forme come istituto giuridico autonomo (art. 48 disp. trans. Cod. civ. 30 nov. 1865, n. 2606; art. 4 disp. prelim. Cod. civ. 1865; art. 15 disp. prelim. Cod. civ. vigente). In considerazione, dunque, del fatto che per l'inalienabilità dei beni costituenti il titulus patrimonii non è stata prevista dal legislatore italiano alcuna disposizione, si è portati a concludere che il patrimonio sacro continua ad essere regolato dalle norme canoniche, purché non contrastanti con la legge statuale, e che quindi i beni che lo costituiscono debbono considerarsi inalienabili.

Per quanto riguarda, poi, le rendite derivanti dai beni del titulus patrimonii, è da ritenere la loro impignorabilità, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 545 Cod. proc. civ., relativa ai crediti impignorabili. Ed invero, è ben chiaro che la ragion d'essere di tali rendite ha un carattere eminentemente alimentare, per cui sembra esatto doversi applicare il divieto di pignorabilità, previsto dal citato articolo per i crediti alimentari.

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