TITOLO DELL'ORDINAZIONE

TITOLO DELL'ORDINAZIONE. - Consiste nella garanzia di un reddito vitalizio sufficiente per il decoroso sostentamento dell'ordinando (can. 979 § 2).

I. CENNI STORICI

Nei primi tempi della Chiesa l'ordinazione in sacris era subordinata alla disponibilità di un impiego permanente in una determinata chiesa, con la conseguenza così di assicurare il sostentamento all'ecclesiastico. Il conferire il Sacramento dell'Ordine soltanto a colui che fosse stato assegnato ad una chiesa faceva sì che necessariamente si dovesse procedere all'ordinazione tenendo conto delle esigenze dei singoli luoghi e delle comunità dei fedeli. Il chierico ordinato veniva annoverato tra i chierici addetti ad una determinata chiesa, rimanendo ivi incardinato perpetuamente, con l'obbligo di prestare il servizio prescritto, tanto che la chiesa e l'ufficio ecclesiastico a cui il chierico era destinato venivano a costituire lo scopo ed il t. dell'o., nel senso, cioè, che questa poteva darsi soltanto ad titulum, ossia con l'incardinazione dell'ecclesiastico ad una chiesa determinata.

Il principio fu ribadito dalla disposizione del Concilio di Calcedonia del 451, emanata a seguito di ordinazioni di chierici in numero sproporzionato rispetto ai redditi disponibili e quindi senza l'assegnazione ad una chiesa (ordinazioni sine titulo): il Concilio (can. 6) dichiarò nulla l'ordinazione qualora il chierico non avesse assunto effettivamente l'esercizio del ministero ecclesiastico e, in pari tempo, decretò che non potesse essere ordinato un ecclesiastico allorché non gli fosse stato affidato un ufficio stabile (titulus) in una determinata chiesa. Gli effetti della disposizione ebbero, tuttavia, assai breve du-

rata, poiché nel sec. VI furono di nuovo ordinati numerosi chierici senza alcun titolo, partendosi dalla considerazione che il conferimento dell'Ordine dovevasi tenere distinto dal titolo, cioè dall'ufficio ecclesiastico, cui era annesso il diritto di percepire i frutti dei beni della chiesa. Probabilmente, per riparare a questi nuovi inconvenienti, nel sec. VI, il chierico, appena ordinato, era investito di un beneficio da cui trarre i proventi per il suo sostentamento, venendosi così ad equiparare al titulus ordinationis il titulus beneficii, che rimase poi il normale t. dell'o. Sul finire del sec. XI fu ribadito di nuovo quanto disposto in proposito dal Concilio di Calcedonia, ma senza alcun risultato.

Intanto, nei primi anni del sec. XII, una nuova tendenza si andava affermando, il conferire cioè gli Ordini a coloro che, pur non avendo un titolo canonico (titulus beneficii), possedessero un complesso di beni che potesse loro garantire, vita natural durante, un decoroso sostentamento. Alessandro III, nel Concilio Lateranense III del 1179, tenne ferma la regola per cui i chierici dovevano ordinarsi principalmente col titulus beneficii, ma permise anche, in linea subordinata, che potessero ordinarsi con un patrimonio privato, allorché le esigenze della chiesa e del culto lo avessero richiesto (can. 5). Dispose, infatti, che, qualora il vescovo avesse ordinato un diacono ed un prete senza un titolo certo e stabile, sufficiente a garantirgli il sostentamento, aveva l'obbligo di provvedere al suo mantenimento fin quando non lo avesse provvisto di un adeguato beneficio, a meno che il chierico non fosse stato in grado di sostentarsi con beni propri o paterni (c. 4, X, de praebendis et dignitatibus, III, 5), così ebbe origine il titulus patrimonii, cioè un complesso di beni costituito a patrimonio dall'ordinando a se stesso, ovvero da un terzo all'ordinando, in modo che questi avesse un fondo di riserva a disposizione, e si riconobbe ufficialmente un istituto che nella prassi già da tempo ricorreva di frequente. La suddetta disposizione prevedeva anche la sanzione per i vescovi che non l'avessero rispettata, prevedendo per essi l'obbligo di somministrare gli alimenti al chierico ordinato, qualora avessero conferito l'Ordine sacro senza titolo o patrimonio; sanzione di carattere patrimoniale, a cui, peraltro, i vescovi trovarono la possibilità di sottrarsi, facendosi promettere con giuramento dai chierici ordinati che mai avrebbero avanzato domanda di alimenti. Successive disposizioni conciliari dichiararono, però, simonisci coloro che avessero costretto gli ordinandi a giurare che si sarebbero sempre astenuti dal richiedere alimenti. Dato il carattere esclusivamente alimentare del patrimonio sacro, questo non poteva essere regolato dalla legge comune relativa ai beni laici, ma doveva usufruire delle speciali norme, prerogative e privilegi di cui godevano i beni della Chiesa, come quelli dell'inalienabilità e dell'insequestrabilità, che gli furono poi riconosciuti.

Il Concilio di Trento regolò il titulus patrimonii con norme stabili, determinate nella sess. 21, c. 2, de reformatione, che si può dire contenga la completa e definitiva disciplina dell'istituto. Il Concilio sancì anzitutto che il chierico, anche provvisto di tutti gli altri requisiti, poteva essere ordinato in sacris solo se fornito di un beneficio ecclesiastico donde potesse ricavare l'onesto sostentamento. Con l'esigere per l'ordinazione il requisito del titulus beneficii, il Concilio tridentino confermò il disposto del can. 6 del Concilio di Calcedonia; solo in via sussidiaria ammise il titulus patrimonii, come anche il titulus pensionis (cioè una rendita fissa costituita preferibilmente su beni immobili e garantita da essi), ingiungendo al vescovi di ordinare a tal titolo — secondo il loro giudizio — quel numero limitato di chierici ritenuto strettamente necessario od utile alle singole chiese, e di assicurarsi prima dell'ordinazione che il chierico fosse fornito veramente di un patrimonio o pensione sufficiente al suo decoroso mantenimento. Escluso, inoltre, quale mezzo poco sicuro e d'indole precaria, il titulus mensae, consistente nel diritto del chierico di essere mantenuto da parte di un terzo (come avveniva soprattutto in Germania, ove i ricchi usavano far ordinare un ecclesiastico), che prometteva un assegno alimentare variabile e che poteva cessare quando il sacerdote avesse avuto un beneficio o si fosse procurato un altro mezzo per vivere; vietò, infine, a meno che non vi fosse stata autorizzazione del vescovo, l'alienazione dei beni costituiti in patrimonio sacro fino al conseguimento da parte del chierico di altro beneficio, ed ugualmente vietò che senza licenza dell'Ordinario si potesse rinunciare al patrimonio od alla pensione, ovvero che tali titoli potessero dichiararsi estinti. La disposizione tridentina cercò di riportare il titulus beneficii alla sua posizione di titolo normale per l'ordinazione ed il titulus patrimonii a quella di titolo sussidiario, da darsi eccezionalmente, allorché mancasse la possibilità di un titulus beneficii. Perché il patrimonio sacro potesse corrispondere più efficacemente allo scopo per cui era sorto, furono previsti poi, oltre a quelli della inalienabilità ed insequestrabilità precedentemente fissati, altri privilegi. Rimase come regola che il patrimonio sacro dovesse essere costituito in beni immobili, certi e fruttiferi; tuttavia i canonisti e la giurisprudenza canonica temperarono il principio, ammettendo che il patrimonio potesse essere costituito anche su censi od altri oneri gravanti su beni immobili, con l'obbligo, però, da parte del costituente, in caso di riscatto del censo, a mantenere l'ordinato fino a nuovo investimento. Ed ancora si riconobbe ai beni del patrimonio sacro il privilegio di non essere soggetti ad ipoteca, allo scopo così di assicurare al chierico il necessario per alimentarsi, senza timore di azione del creditore tendente ad espropriarlo, come anche si richiesse il possesso vero ed incontrastato dei beni che compongono il patrimonio sacro da parte del chierico o di chi l'aveva costituito.

La legislazione canonica ammette anche altri due t. dell'o., cioè il titulus paupertatis o mensae communis ed il titulus missionis: il primo fu introdotto da Pio V, il quale, con la bolla Romanus Pontifex del 14 ott. 1368, estese al clero regolare le disposizioni tridentine relative al t., stabilendo che chi entrava a far parte di un Ordine acquistasse il diritto di essere mantenuto a spese di esso.

Il titulus missionis ebbe un'origine particolare. In Italia ed all'estero, tra il sec. XVI e il sec. XVII, furono fondati collegi destinati all'educazione di coloro che avessero voluto dedicarsi all'apostolato nei territori di missione, nei quali, con giuramento speciale, dovevano poi impegnarsi ad andare. La S. Sede, tenendo presente la particolare condizione di costoro, per facilitare la loro promozione agli Ordini sacri, derogò alle disposizioni ordinarie: così, ad es., Gregorio XIII, il 1° maggio 1579, concesse che gli alunni del Collegio inglese di Roma fossero ordinati senza t. e parimenti tale facoltà fu estesa anche ad altri. Questa mancanza di un t. dell'o. specifico e l'ufficio dell'apostolato missionario diedero ben presto origine al nuovo t. di missione, che con il breve Ad uberes fructus di Urbano VIII, in data 18 maggio 1638, ebbe una prima determinazione, richiedendosi, tuttavia, sempre la prestazione del giuramento di missione.

Nei secoli posteriori il t. di missione fu concesso anche ai sacerdoti indigeni e ai membri degli istituti esclusivamente missionari, dando luogo ad una serie di disposizioni particolari, raccolte e quasi codificate nella istruzione del 27 apr. 1871.

II. LA VIGENTE LEGISLAZIONE CANONICA

Il CIC indica tra i requisiti positivi per la liceità del conferimento degli Ordini maggiori il t. canonico e, pur riordinandone completamente la materia, ne accoglie i principi che fino allora l'avevano regolato. Il can. 979 § 1 stabilisce che pro clericis saecularibus titulus canonicus est titulus beneficii, eoque deficiente, patrimonii aut pensionis: il che significa che anche oggi, di regola, la fonte di reddito per l'ecclesiastico è costituita dal diritto ad un beneficio e, in mancanza di esso, da un patrimonio sacro o da una pensione. Il § 2 del medesimo canone dispone che titulus debet esse et vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruum eiusdem sustentationem...: l'espressione vere securus deve intendersi nel senso che anche la volontà del proprietario non è sufficiente a trasferire il dominio dei beni che costituiscono il t. fin quando il vescovo non ne dia autorizzazione, il che porta fonda-

tamente a ritenere che tali beni debbano considerarsi inalienabili ed inquestrabili. Ed invero, la sicurezza e la stabilità non vi potrebbero essere se i beni del patrimonio non fossero sottratti alla disposizione del chierico ed all'esecuzione forzata da parte dei creditori. Non è quindi da accogliere l'opinione di alcuni studiosi per i quali il can. 979 § 2 avrebbe abrogato la norma prevista dal Concilio di Trento, che statuava l'inalienabilità del patrimonio sacro: pur non contenendo il CIC una norma espressa che stabilisca l'inalienabilità e l'inespropriabilità di esso patrimonio, tuttavia si deve ritenere che la norma sia implicita nel testo del citato canone, ai sensi del n. 6 del can. 6 e, qualora rimanesse un dubbio, si dovrebbe in ogni caso applicare la disposizione del n. 4 dello stesso canone, per cui a veteri iure non est recedendum. Il CIC non ha previsto norme precise sulla garanzia e sulla sufficienza del patrimonio o della pensione, ma le ha rimesse al giudizio discrezionale dei vescovi, che, nello stabilire, terranno presenti le varie circostanze di luogo e di tempo. Nel successivo can. 980 il legislatore ha disposto che se l'ordinato in sacris perde il titolo, deve procurarsene un altro, a meno che il vescovo lo ritenga diversamente provveduto di mezzi per il sostentamento; ed ancora ha fissato che chi, senza indulto apostolico, ha ordinato o ha lasciato ordinare un chierico senza titolo deve egli ed i successori provvedere degli alimenti l'ordinato, fin quando questi non ne sia altrimenti provvisto, determinando così la responsabilità civile per inosservanza delle norme sul t. dell'o., e considerando nulla l'eventuale convenzione di esonero da tale responsabilità.

Nei casi di mancanza dei t. beneficii, patrimoni e pensionis, che in alcuni paesi vanno diventando sempre più rari, il can. 981 consente che si possa supplire con il t. servitii dioecesis e missionis. Il primo consiste in una obbligazione assunta dall'ordinante di provvedere adeguatamente e per tutta la vita al sostentamento decoroso dell'ordinato, che da parte sua s'impegna con giuramento a prestare servizio per tutta la vita nella diocesi; l'altro riguarda una analoga promessa formale da parte dell'ordinando di dedicarsi in perpetuo al servizio della missione nei territori dipendenti dalla S. Congregazione De Propaganda Fide, accettando gli incarichi che gli saranno affidati dai competenti superiori cui s'impone l'obbligo di provvedere al sostentamento dell'ordinato.

Il giuramento da parte dell'ordinando di attendere in perpetuo al servizio della diocesi o della missione viene dato, a norma del can. 981, senza alcuna riserva, tanto che il vescovo può sempre obbligare chi l'ha prestato a dedicarsi alla cura di anime. Precedentemente, al contrario, si presentava alquanto dubbia la possibilità per l'Ordinario di costringere un sacerdote ad assumere l'ufficio parrocchiale, ed infatti la giurisprudenza delle Congregazioni romane aveva in proposito decisioni contrastanti, di cui alcune ritenevano sufficienti le facoltà ordinarie del vescovo, altre richiedevano particolari facoltà delegate (cf., p. es., le decisioni della S. Congreg. del Concilio, 7 ag. 1910, in Monitore ecclesiastico, 22 [1911], p. 437 sgg.). Ulteriori effetti del giuramento, di cui al can. 981, consistono nel divieto per il chierico di scardinarli e - secondo una parte dei canonisti - di entrare in religione. Invero, alcuni scrittori sostengono che il giuramento di prestare servizio nella diocesi non vieti, in base al can. 1319 § 2, di entrare in religione, e che il divieto sussista soltanto per coloro che si siano posti a disposizione di una missione, a meno che non abbiano ottenuto relativa autorizzazione dalla S. Sede; altri, al contrario, sono di avviso diverso, ritenendo che il giuramento costituisca un iuris vinculum così da non consentire l'entrata in religione, indipendentemente dall'applicazione del can. 542, n. 2, in base al quale il vescovo è autorizzato a vietare l'ammissione al noviziato dei chierici che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori, qualora possa aversi grave danno delle anime altrimenti non evitabile.

Il can. 982 dispone che per i religiosi il t. canonico è costituito dalla sollemiis religiosus professio seu titulus, ut dicitur, paupertatis, cioè da quel mezzo di sostentamento che proviene dall'appartenere ad un Ordine reli-

religioso, nel senso che la sola qualità di religioso dà diritto al mantenimento e quindi consente l'ordinazione. Quando il voto di povertà è un voto semplice, perpetuo, il titulus paupertatis prende la forma più attenuata di titulus mensae communis o Congregationis o di specie analoga.

III. IL «TITULUS PATRIMONII» NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Tra i vari t. dell'o. viene in considerazione nel diritto italiano soprattutto il titulus patrimonii o patrimonio sacro facendosi questione se l'istituto sia ammesso e ne sia riconosciuto il regime canonico, nel senso, cioè, che non possano consentirsi sia l'alienazione o l'espropriazione dei beni di tale patrimonio, sia il pignoramento ed il sequestro delle rendite di essi beni.

Come è noto, opinioni contrastanti sono state sostenute in proposito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo un'autorevole opinione, che sembra da accoglierli, i beni costituenti il patrimonio sacro in se stesso sono sottratti all'esecuzione forzata, applicandosi nei loro confronti le disposizioni del diritto canonico comune vigente negli Stati ove i concordati non avevano stabilito diversamente. Infatti, si deve ritenere che tali disposizioni non siano state abrogate né dal Cod. civ. ital. del 1865 né dall'attuale, i quali non hanno regolato la materia del patrimonio sacro, pur riconoscendolo in varie norme come istituto giuridico autonomo (art. 48 disp. trans. Cod. civ. 30 nov. 1865, n. 2606; art. 4 disp. prelim. Cod. civ. 1865; art. 15 disp. prelim. Cod. civ. vigente). In considerazione, dunque, del fatto che per l'inalienabilità dei beni costituenti il titulus patrimonii non è stata prevista dal legislatore italiano alcuna disposizione, si è portati a concludere che il patrimonio sacro continua ad essere regolato dalle norme canoniche, purché non contrastanti con la legge statutale, e che quindi i beni che lo costituiscono debbono considerarsi inalienabili.

Per quanto riguarda, poi, le rendite derivanti dai beni del titulus patrimonii, è da ritenere la loro impignorabilità, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 545 Cod. proc. civ., relativa ai crediti impignorabili. Ed invero, è ben chiaro che la ragion d'essere di tali rendite ha un carattere eminentemente alimentare, per cui sembra esatto doversi applicare il divieto di pignorabilità, previsto dal citato articolo per i crediti alimentari.

BIBLI: A. Bride, Titre canonique, in DThC, XV, col. 1146 sgg.; Wernz-Vidal, IV, 1, p. 289 sgg.; F. Walter, Man. del dir. eccles. di tutte le confessioni cristiane, II, Pisa 1848, p. 15 sgg.; T. Santachiara, Il tit. patrim. nello stor. e nel dir., Alatri 1908, p. 36 sgg.; N. Coviello, Man. di dir. eccles., 2ª ed., a cura di Del Giudice, I, Roma 1922, p. 90 sgg.; C. Magni, Il tit. patrim. e il Concordato, in Riv. di dir. process. civ. (1932), p. 177 sgg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epit. iuris can., II, 5ª ed., Bruges 1934, p. 169; D. Schiappoli, Alienabilità ed espropriabilità del sacro patrim., in Foro ital., 3 (1935, 1), col. 1532; P. Fedele, Effetti civ. del tit. patrim., in Il dir. eccles., 46 (1935), p. 500-509; F. Cappello, Tract. can.-mor. de Sacram., II, Torino 1935, p. 401 sgg.; G. Saviano, Il tit. patrim. nella legisla. ital., in Studi in onore di F. Scaduto, II, Firenze 1936, p. 310 sgg.; M. Falco, Corso di dir. eccles., I, Padova 1938, p. 78; II, ivi, p. 64 sgg.; X. Paventi, De iuram. ac de tit. missionis, Roma 1946; M. Petroncelli, Lineam. di dir. can., 2ª ed., Napoli 1947, p. 194 sgg.; E. Miranda, De Tit. missionis, Betzada 1948; V. GIUDICE, Man. di dir. eccles., 7ª ed., Milano 1949, p. 107 sgg.; M. Petroncelli, Lex. di dir. eccles., I, Napoli 1950, p. 207 sgg.; X. Paventi, Breviarium iuris mission., Roma 1952, pp. 180-86.

Lorenzo Spinelli

Cite this article

“TITOLO DELL'ORDINAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 120. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/titolo-dell-ordinazione.