TIMORE. - Dal latino timor, è la trepidazione od il turbamento della mente a causa di un pericolo sovrastante o di un male imminente.
Si può considerare sia come passione o moto della parte sensitiva, con qualche commozione organica (ed allora viene chiamato più propriamente timor, paura), sia come moto che influisce nel processo deliberativo della volontà, indipendentemente dalla perturbazione passionale (metus, t.). In questo ultimo senso è preso il t. dai teologi e canonisti, che, per quanto riguarda gli effetti nella parte sensitiva, PASSIONE (v.).
I. DIVISIONE
1) Guardando alla priorità o meno del moto di apprensione in rapporto all'atto, il t. è antecedente, se precede e genera l'atto, o concomitante, se lo accompagna soltanto; nel primo caso l'atto viene posto per causa del t., nel secondo invece con il t. 2) Guardando all'intensità dell'influsso, si parla di t. grave, quando, data l'entità del danno che si teme o può venire, l'animo di chi agisce è fortemente turbato; e di t. leggero, quando il turbamento è di lieve entità, sia perché il male che si teme non è grave, sia perché il pericolo non è imminente. La gravità del t. può essere assoluta o relativa. È assoluta, quando il t. è tale da far presa ordinariamente su tutti (cadit in virum constantem), perché il male che si teme è grave (carcere, esilio, perdita di gran parte dei beni, morte, mutilazione, ecc.), e insieme perché si attuerà con quasi certezza o con molta probabilità. La gravità è relativa, se la commozione che produce non è tanto imputabile alla natura dell'oggetto o del male che si teme, quanto all'età, all'indole o alla condizione della persona stessa che teme. Al t. leggero si riduce il t. riverenziale, con cui un suddito teme il dispiacere, l'offesa o l'indignazione dei genitori, del superiore o di coloro in genere a cui si deve rispetto. Questo t. è generalmente leggero;se però l'offesa e l'indignazione temute sono gravi in sé o per le circostanze che lo accompagnano (litigi, rimproveri, preci importune e discussioni), anche questo t. è ritenuto grave. Se poi si teme un danno grave, come la perdita di un'eredità, l'espulsione dalla famiglia, percosse, ecc. il t. è semplicemente grave. Nel foro esterno il t. riverenziale si presume però leggero; ma questa presunzione può essere vinta dalla realtà dei fatti. 3) Guardando alla fonte o alla causa del t., si distingue il t. proveniente da causa necessaria, sia intrinseca (ad es., malattia) sia estrinseca (naufragio, incendio), e quello proveniente invece da causa libera creata (uomo). Quest'ultimo si suddivide in giusto od ingiusto. L'ingiustizia può provenire dal fatto che chi minaccia non ha alcun diritto di farlo (ingiusto quoad substantiam) oppure dal fatto che, pur avendo un diritto di risentirsi e minacciare, ecceda nel modo di farlo (ingiusto quoad modum).
II. INFLUSSO DEL T. SULL'ATTO LIBERO E SULLA MORALITÀ DELL'ATTO. - 1) Sul t. come passione (paura) vale quanto PASSIONE (v.). Riassumendo brevemente, il t. come passione diminuisce la libertà degli atti, e perciò la loro moralità. Anzi, qualche volta, sebbene raramente, può togliere del tutto e l'una e l'altra (panico). 2) Nel t. come moto spirituale, occorre distinguere: a) in chi agisce con t. (t. concomitante), l'atto è maggiormente volontario, perché dimostra una volontà così forte da vincere e superare anche il t. Quest'atto, perché ha maggior volontarietà, ha anche maggiore moralità. b) In chi agisce per t. (t. antecedente), l'atto per lo più non è puramente volontario, ma misto di volontario ed involontario: la volontà infatti spinta dal t., dopo aver considerato tutte le circostanze, vuole efficacemente l'atto (atto simpliciter volontario), ma conserva insieme qualche ripugnanza all'atto, che altrimenti non si vorrebbe (involontario secundum quid), conseguentemente la moralità dell'atto ne è diminuita.
III. IL T. ED IL VALORE GIURIDICO DEGLI ATTI. - Come principio generale, gli atti compiuti sotto l'assillo del t. sono pur sempre voluti e quindi annullabili, ma non nulli.
1) Nel diritto canonico. - Gli atti, posti per grave t. ingiustamente inflitto o per inganno, valgono, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto, ma a norma dei cann. 1684-89 possono venir dichiarati rescissi con sentenza del giudice, provocata da azione di parte oppure ex officio (can. 103 § 2). Tuttavia alcuni atti che richiedono una particolare considerazione, atti che danno origine ad un impegno stabile, forse duraturo per tutta la vita, non possono essere sufficientemente tutelati dalla semplice rescindibilità (che a volte non è neppure possibile), e perciò nel diritto canonico sono garantiti dall'assoluta nullità dell'atto, sancita per legge positiva, prescindendo quindi dalla validità o meno che l'atto possa avere nel puro diritto naturale.
Sono considerati del tutto invalidi: la rinuncia all'ufficio o beneficio fatta per t. grave ed ingiusto (can. 185), il matrimonio contratto per grave t., inflitto dall'esterno ed ingiustamente (can. 1087 § 1, V. appresso), il voto emesso sotto grave ed ingiusto t. (can. 1307 § 3), l'ammissione al noviziato e qualsiasi professione religiosa viziata da t. grave (can. 542, n. 1, 572 § 1), l'assistenza al matrimonio dell'Ordinario o del parroco, costretti da grave t. (can. 1095 § 1, n. 3), la remissione della pena estorta da grave t. (can. 2238), il suffragio nell'elezione, se l'elettore sia stato costretto da grave t. L'ordinazione sacra, ricevuta con t., è da ritenersi valida, ma se poi non viene ratificata, l'ordinato non contrae alcun obbligo di celibato e di ore canoniche, e potrà dal giudice essere ridotto allo stato laicale (can. 214 § 1; V. ORDINE).
2) Nel diritto italiano. - Anziché il t. violenza (v.) come vizio di consenso, intendendo però non la violenza fisica assoluta, ma la violenza morale che turba il processo formativo della volontà e che è causa di t. assolutamente grave (il semplice t. riverenziale non ha rilevanza: art. 1437).
La violenza è sempre causa di annullamento (non di nullità) nei contratti, purché sussistano le condizioni volute dalla legge (art. 1434). Occorre innanzitutto che esista un soggetto attivo (che non deve essere necessariamente
l'altra parte, ma può essere anche un terzo: art. 1434), il quale eserciti una minaccia con uno scopo preciso. La minaccia deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé ed i suoi ad un male ingiusto e notevole (art. 1435).
Il danno, per essere ingiusto, deve ledere un diritto (la minaccia dell'esercizio di un diritto può essere ingiusta solo se diretta ad ottenere effetti ingiusti: art. 1438); per essere notevole, deve essere più grave di quello cui si andrebbe incontro con l'atto, a cui si è spinti. La gravità del male va però valutata secondo due elementi: elemento oggettivo (danno in sé) ed elemento soggettivo (valutazione che del danno vien fatta dal soggetto paziente). Da ciò la necessità di tener conto dell'età, sesso, ecc. dell'individuo (art. 1435). Il male minacciato è rilevante sia che sia diretto contro la persona che si vuol costringere, ed i suoi beni, sia che sia diretto contro il coniuge, un ascendente o discendente ed i loro beni (art. 1436). Se è rivolta ad altre persone, al giudice spetta valutare le circostanze. Parallela all'annullabilità dei contratti per violenza è l'impugnazione dell'accettazione dell'eredità (art. 482), della rinunzia alla medesima (art. 526), della disposizione testamentaria (art. 624), della divisione dell'eredità (art. 761, 768), quando siano effetto di violenza.
IV. IL T. COME VIZIO DI CONSENSO NEL MATRIMONIO. — Una menzione particolare merita il t. come vizio di consenso nel matrimonio per la molteplicità di problemi suscitati nella dogmatica del diritto e nella giurisprudenza.
1) Nel diritto canonico. — «È invalido anche il matrimonio contratto per violenza o t. grave, indotto dall'esterno, ingiustamente, per liberarsi dal quale il contraente sia costretto a scegliere il matrimonio. Nessun altro t., anche se causa il contratto, importa la nullità del matrimonio» (can. 1087).
Dal canone precedente si deduce che all'irritazione del consenso matrimoniale per t. occorrono quattro condizioni: a) Il t. deve essere grave. Anche qui i due elementi da prendere in considerazione sono: il danno notevole e la sua imminenza. Nel foro esterno per ammettere come provata la nullità del matrimonio per t., si devono osservare le disposizioni soggettive della persona che ha subito il t., ma tuttavia si richiede anche la considerazione della gravità oggettiva del male minacciato. Perché consti della gravità il giudice deve guardare alla persona che minaccia (se irascibile, violenta, di grande autorità, ecc.), alla persona che lo subisce (se timida, debole, docile, ecc.), e alle minacce o al danno stesso temuto. Nel dubbio poi, in foro esterno, si deve stare per il valore del matrimonio, che gode del favore del diritto (can. 1014). Il t. riverenziale è anch'esso invalidante qualora sia qualificato. b) Il t. deve essere indotto dall'esterno. Si dice esterno quel t. che proviene da causa libera, cioè da persona umana, sia questa l'altro contraente o un terzo. c) Il t. deve essere inflitto ingiustamente. Ciò si ha tutte le volte che o chi patisce il t. non ha l'obbligo di sposare, o chi incute t. non ha il diritto di infliggere il male che minaccia. d) Il t. deve essere tale che per liberarsene il minacciato sia costretto a scegliere il matrimonio. L'opinione più comune ritiene che si richieda che il t. sia direttamente inflitto per strappare il consenso. Tale opinione è suffragata dalla giurisprudenza ed oggi anche dalla norma espressamente introdotta nel Codice orientale (can. 78 § 1). Mancando le quattro condizioni, vale quanto prescrive lo stesso can. 1087 § 2. «Nessun altro t., anche se è causa del contratto, importa la nullità del matrimonio. Il matrimonio nullo per t. può essere impugnato non solamente da chi l'ha subito, ma anche dall'altro coniuge».
Indagando sul fondamento dell'irritazione del consenso matrimoniale per t., si discute se il t. dirima il matrimonio solo per diritto ecclesiastico (Feye, Gasparri) o anche per diritto naturale (s. Tommaso, s. Raimondo di Pelfaort, Cappello, Vidal, Prümmer). È però chiaro per tutti che, se dal t. viene eccezionalmente tolta la deliberazione e l'essenziale libertà dell'atto morale, viene irritato il matrimonio per diritto di natura, perché manca il consenso.
La questione non è puramente speculativa, ma ha anche le sue conseguenze pratiche. Così, data la contro-
versia, è da considerarsi dubbio il valore del matrimonio contratto sotto l'influsso del t. dagli infedeli, qualora non esista impedimento civile invalidante. Naturalmente nei singoli casi va applicato il principio che si deve stare per il valore dell'atto (can. 1014) salvo il privilegio della fede (can. 1127), finché non si dimostri l'esistenza del t. invalidante. Nel matrimonio tra un fedele e un infedele, il matrimonio è sempre invalido, tanto se la vittima del t. è il fedele, quanto se l'infedele abbia subito il t. Nel primo caso infatti la Chiesa rende nullo il consenso del fedele e nel secondo caso rende il fedele inabile a contrarre un tale matrimonio per la tutela della libertà. Inoltre, atteso sempre il dubbio circa la fonte dell'impedimento, la Chiesa non dispensa mai dal vizio di consenso per t., perché è dubbia la sua potestà.
2) Nel diritto italiano. — Il diritto civile italiano, riconducendo la categoria dell'invalidità matrimoniale (per il cosiddetto matrimonio civile, non già per il matrimonio concordatario, retto dal diritto canonico) alle distinzioni generali del negozio giuridico, considera la violenza morale come causa di annullamento; quando esistano i soliti presupposti. L'azione è esclusiva in favore dello sposo, il cui consenso sia stato estorto con violenza, e non può essere più proposta dopo un mese di convivenza dalla cessazione dell'influsso della violenza (art. 122). Nel Cod. civ. francese il matrimonio è invalido e può essere impugnato entro 6 mesi (art. 180-81); nel Cod. civ. germanico (§ 1333) il matrimonio è annullabile, ma la sentenza del giudice ha forza retroattiva.
V. T. COME VIZIO DI CONSENSO NEGLI SPONSALI. — sponsali (v.) sempre in diritto canonico (il diritto italiano non se ne occupa) il t. grave (assolutamente o relativamente), incusso ingiustamente per estorcere il consenso, è da alcuni ritenuto solo causa di rescindibilità, a norma del can. 103 § 2. Ma risponde più al vero l'opinione che lo ritiene causa di nullità, arguendo a maiori ad minus dall'invalidità del consenso matrimoniale per la stessa causa. Se il t. è lieve, ma ingiusto e dare causam contractui, gli sponsali sono validi, ma rescindibili da parte di colui che ha subito il t. Se il t., sebbene grave, sia ab intrinseco o anche ab extrinseco, ma incusso giustamente, gli sponsali sono validi.
Se il t. sia ingiusto, ma non diretto ad estorcere il consenso, anche allora gli sponsali dovrebbero considerarsi nulli: certamente sono rescindibili.
VI. IL T. COME CAUSA SCUSANTE DALL'OSSERVANZA DELLE LEGGI. — Le leggi positive, sia divine che umane, generalmente non obbligano sotto t. grave, cioè con grave incomodo, presumendosi che in tali circostanze il legislatore non voglia esigere l'osservanza della sua legge. Quando però la legge positiva sancisce una prescrizione di diritto naturale, o quando la violazione della legge porterebbe un danno più grave dell'incomodo causato dalla sua osservanza, l'obbligo rimane. Questi principi nel diritto canonico trovano la loro applicazione anche nel foro esterno, specie in materia di delitto e di pene. Il t. grave, anche solo relativamente, la necessità, ed un grave incomodo tolgono per lo più del tutto il delitto, se si tratta di leggi puramente ecclesiastiche (can. 2203 § 2). Se però l'atto è intrinsecamente cattivo o si risolva in disprezzo della fede o dell'autorità ecclesiastica o in danno delle anime, le cause di cui sopra diminuiscono ma non tolgono l'imputabilità del delitto (ibid. § 3).
È in rapporto alle pene: «Se la legge ha le parole: praesumparit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit e simili che richiedono la piena conoscenza e deliberazione, qualsiasi diminuzione d'imputabilità sia da parte dell'intelletto che della volontà (e quindi anche il t.) esime dalle pene latae sententiae» (can. 2220 § 2). Per le pene ferendoe sententiae sta a chi le deve applicare regolarsi in conseguenza. «Se la legge non ha quelle parole... il t. grave non esime affatto dalle pene latae sententiae, se il delitto si risolve in disprezzo della fede e dell'autorità ecclesiastica o in pubblico danno delle anime» (ibid. § 3, n. 3; V. CENSURA).
Nel Codice pen. ital. il t. non viene preso in particolare considerazione e rientra tra le circostanze attenuanti generiche (art. 62).

(fot. Alinari)