SPONSALI. - Sono l'atto con il quale le parti si
obbligano reciprocamente a contrarre in seguito matri-
monio fra di loro, ossia la promessa bilaterale di matri-
monio, che può precedere, pur senza essere prescritta,
la celebrazione: «mutua futuri matrimonii promissio».
I. DIRITTO
L'istituto ha i suoi precedenti nella sponsio che, nei diritti antichi, era la promessa fatta al futuro marito dal padre della figlia destinata alle nozze, e che poi, con il progredire del costume, si trasformò nel consenso dato dalla interessata stessa al matrimonio da contrarsi in seguito. Nel diritto romano il contenuto degli s. viene definitivamente a fissarsi nell'accordo dei fidan- zati sulla loro futura unione. Questo accordo non impor- tava peraltro obbligazione giuridica di contrarre effetti- vamente il matrimonio, in omaggio al principio: in con- tradendis nuptiis libera potestas esse debet (C. V., I, 5, 6); e quindi si dichiarò priva di effetto anche la clausola pe- nale, cioè il patto col quale si stipulava il pagamento di penalità nel caso di inadempienza.Nel diritto germanico, invece, gli s., fissati in un
formale contratto, che l'infrangere ingiustificatamente
importava danno patrimoniale, costituivano elemento
essenziale del matrimonio, che effettivamente si con-
traeva come rapporto di diritto mediante gli s. (despon-

Spoleto, arcidocesi di - Sarcofago di s. Isacco Siro (sec. vi). Al centro la figura di Cristo col nimbo cruciforme, benedicente alla maniera greca, tra sim-
satio) e aveva esecuzione con la conseguente traditio sponsae. Nel diritto canonico l'istituto andò man mano assumendo fisionomia propria distinguendosi dal diritto romano come da quello germanico; e ciò reagendo contro la caratteristica degli s. romani di non produrre obbligazione giuridica di contrarre matrimonio, con l'insistere sulla mutua obbligazione che è l'effetto naturale della promessa spontanea e con pubblica onestà (v.) nei rapporti con i consanguinei in primo grado dei fidanzati; nonché distinguendo se il consenso sponsalizio era volto a un matrimonio futuro o presente. Si distinse così tra gli sponsalia per verba de futuro, cioè la promessa matrimoniale concernente il futuro, e gli sponsalia per verba de praesenti, cioè l'effettiva conclusione del vincolo, quando nel consenso era contenuta la volontà di dare senz'altro vita con esso al matrimonio.
Dato poi che gli s. sono un atto disponente e preparatorio al Sacramento del Matrimonio, il diritto canonico li avocò alla giurisdizione della Chiesa, come ancora Pio VI definiva alla prop. 58 della bolla Autorem fidei contro il Sinodo di Pistoia (Denz-U, 11, 1558).
L'importanza degli s. nel diritto della Chiesa fu grandissima nel periodo anteriore al Tridentino; fra i loro effetti più caratteristici era quello di dar vita senz'altro al matrimonio quando tra i promessi aveva luogo la copula carnalis. Questa faceva presumere, iuris et de iure, un pieno e attuale consenso matrimoniale, per cui gli sponsalia de futuro si convertivano senz'altro in sponsalia de praesenti, cioè in matrimonio, senza il necessario intervento di alcuna solennità (v. MATRIMONIO).
In seguito, fattasi sempre più netta la distinzione fra gli s. e il matrimonio, e scomparso l'istituto del matrimonio presunto come effetto dell'unione carnale dei fidanzati, l'importanza degli s. va sempre diminuendo, finché nel diritto vigente l'istituto si riduce essenzialmente, con criteri analoghi a quelli accolti nelle legislazioni civili, ad una obbligazione morale di contrarre il matrimonio, limitando gli effetti dell'inadempienza ingiustificata a dare azione contro lo sposo per il risarcimento dei danni. Perciò la dottrina giuridica relativa agli s., di notevole importanza per il passato, come quella relativa alla promessa di matrimonio in genere, ha ora perso gran parte del suo interesse pratico. Il che è anche dovuto, oltre che al carattere facoltativo dell'istituto, alla rigorosa disciplina formale stabilita in materia dal diritto vigente per la validità del contratto.
Il CIC ne tratta molto brevemente nel can. 1017. In questo si stabilisce che la promessa di matrimonio, tanto unilaterale quanto bilaterale o sponsalizia, è irrita pro utroque foro, se non sia stata fatta mediante scrittura firmata dalle parti e, inoltre, o dal parroco o dall'Ordine di lei luogo, o da almeno due testimoni. Se entrambe le parti o anche una sola di esse non sappia o non possa scrivere, è richiesto per la validità della scrittura che se ne faccia menzione nella medesima e inoltre deve intervenire un altro testimone che sottoscriva l'atto insieme col parroco o con l'Ordine o coi due altri testi di cui sopra (can. 1017 §§ 1 e 2).
La necessità rigorosa della forma scritta per la validità del contratto di promessa era stata introdotta come norma di diritto universale, quanto agli s., dal decreto Ne temere del 2 ag. 1907. Il CIC la estese, come si è visto, anche alla promessa unilaterale. Questa norme valsero ad eliminare gli inconvenienti creati dalla libertà lasciata dal diritto anteriore circa la forma del contratto e la relativa prova (va ricordato, quanto alla forma, come autori anche relativamente recenti ritenessero, sulla base del Cap. un. de despons. impub. in 60, che «sola taciturnitas in filiis signum est sufficiens ad sponsalia de futuro ineunda, si eorum parentes pro eis praesentibus et non contradicentibus palam sponsalia stipulentur »).
Gli effetti della promessa di matrimonio, sia unilaterale, sia bilaterale o sponsalizia, sono i seguenti: l'obbligo per il promittente o i promittenti di contrarre il matrimonio nel tempo stabilito o nel più breve tempo ragionevolmente possibile; l'obbligo della fedeltà reciproca; l'invalidità della promessa di matrimonio dei promittenti verso terze persone.
Tuttavia, l'obbligo dei promittenti di contrarre il matrimonio, se li vincola sotto peccato grave, non dà in alcun caso azione giudiziaria per chiedere la celebrazione, né fa sorgere alcun altro effetto canonico, salva l'azione (la quale è mixti fori, cioè di competenza sia ecclesiastica che civile, Resp. 2-3 giugno 1918, Commiss. interpret. aut. CIC), nel caso di inadempimento ingiustificato della promessa valida, per ottenere il risarcimento dei danni (can. 1017 § 3). Sono stati così dal CIC grandemente ridotti, rispetto alla disciplina precedente, gli effetti giuridici degli s., che hanno anche cessato di produrre l'impedimento di diritto pubblico onestà (v.) che prima aveva così consanguinei in primo grado dell'altra parte. Nessun'altra norma, oltre quelle ricordate relative alla forma e agli effetti, detta il CIC in ordine al contratto di promessa di matrimonio. Esso passa pertanto sotto silenzio quanto concerne la capacità delle parti e le cause di scioglimento del contratto.
Per supplire a tale silenzio la dottrina, quanto alla capacità delle parti, suole in genere richiamare i requisiti comuni a qualsiasi contratto; ma le opinioni differiscono nella determinazione concreta dell'età in cui le parti possono contrarre validamente la promessa. Alcuno ritiene che per la validità della promessa basti l'età di sette anni, come si affermava nel diritto antico, purché i promittenti abbiano l'uso della ragione, che è presunto; altri pensa invece che non possano contrarre la promessa di matrimonio, in analogia con gli altri contratti, i minorenni, il che, se si ritenga la nozione di minorenne quale posta dal can. 88 § 1, non può certamente essere esatto, poiché se i minori non sono esclusi dallo stesso matrimonio entro certi limiti (can. 1067), non vi sarebbe ragione di accogliere un criterio più restrittivo per gli s.; altri ancora, con opinione che pare più attendibile, richiedono nel promittente almeno la pubertà, o l'età richiesta per il matrimonio dal can. 1067 § 1.
Ovviamente, è necessario poi che tra i promittenti non sussistano impedimenti non suscettibili di dispensa. Il caso sembrerebbe diverso nell'ipotesi di impedimenti dispensabili e quando le parti abbiano apposta alla promessa la clausola subordinante l'atto alla concessione della dispensa; però, nella pratica, più volte, ante codecem, gli s. contratti in tali condizioni furono dichiarati invalidi.
Quanto allo scioglimento dall'obbligo di adempimento della promessa, esso può aver luogo per giuste cause. Nel silenzio del CIC la dottrina considera come tali: il mutuo consenso; il sopravvenire di un impedimento dirimente non dispensabile; la dispensa del Pontefice; l'ingresso in religione, o nello stato chiericale, o la pronunzia di voti perpetui di una delle parti. Queste cause producono ipso facto lo scioglimento del contratto.
Danno il diritto di rescinderlo ad una delle parti i fatti - sopravvenuti o scoperti - costituenti una sostanziale modificazione della situazione esistente all'atto della promessa, e che se fossero stati noti o preveduti allora non l'avrebbero fatta contrarre, quali il mutamento notevole in bonis corporis, animi, nella condizione sociale od economica, ecc., oppure il comportamento colpevole dell'altra parte (violatio factae promissionis). Arnaldo Bertola
II. CONSIDERAZIONI MORALI SUGLI OBBLIGHI DEI FINANZIATI
Nei rapporti con i genitori. - Nel contrarre gli s. i figli sono tenuti ordinariamente a chiedere il consiglio dei genitori, trattandosi di una deliberazione di così ampio rilievo, che può avere ripercussioni su tutta la loro vita. Giustamente Pio XI nell'encic. Casti connubii raccomanda perciò ai figli «che trattandosi di eleggere il futuro coniuge, i figli non trascurino di chiedere il prudente consiglio dei genitori e non ne facciano poco conto, affinché con la loro più matura visione ed esperienza delle cose evitino perniciosi errori in materia e nell'imminenza del matrimonio attirino su di sé la divina benedizione del IV Comandamento » (AAS, 22 [1930], p. 586).Non esiste però un vero obbligo di seguire tale consiglio, a parte il rispetto sempre dovuto ai genitori. D'altra parte i genitori non possono costringere al matrimonio i loro figliuoli, ma solo indurveli per ragionevoli motivi, dando suggerimenti anche sulla scelta della persona. L'attitudine più severa di alcuni antichi moralisti va giudicata
nell' ambiente del tempo, quando la scelta del coniuge dipendeva più dai genitori che dai futuri sposi. 2. Nei mutui rapporti, - Oggi la maggiore libertà concessa agli interessati, meglio rispondente ai diritti di natura, importa anche la necessità di farsi personalmente un'idea più completa possibile del carattere e dei psichiche e morali del futuro coniuge, e della possibilità della mutua armonia. Perciò la necessità di frequenti incontri. Ciò non augurato però a fare la
meno della vigilanza dei genitori. I contatti frequenti possono portare alla conoscenza delle qualità o difetti manifesti, ma non di quelli occulti. Per questi vi è obbligo di manifestare spontaneamente quei difetti o vizi che rendano il matrimonio dannoso o alla prole o all'altra parte o ad ambedue, come malattie venere, tisi, ecc. oppure sotto certi rilievi inutile, ad es., sterilità, ecc. Se non si vuole arrivare alla manifestazione di simili difetti, vi è l'obbligo di recedere dagli s.
Difetti, che rendano il matrimonio solo meno desiderabile, ma non nocivo o inutile, non vi è obbligo di manifestarli: ad es., i peccati della vita precedente.
In rapporto alla castità i fidanzati rimangono nella condizione di non-sposati fino al momento delle nozze e quindi hanno comuni doveri con tutti i celibi e nubili. Non esiste per i fidanzati nessun diritto ad esigere atti carnali di qualunque specie, né perfetti né imperfetti (v. Lussuria). Sono solo loro consentite le mutue manifestazioni di affetto in base alle consuetudini cristiane del luogo. Anche se da ciò provengano commozioni venere involontarie, non vi è peccato, purché non siano accomodate. Si comprende però come l'affetto crescente, la familiarità, la necessità di trovarsi insieme e queste manifestazioni di affetto, sia pur lecite in sé, costituiscono una occasione e pericolo di peccato. Occorrono perciò le necessarie cautele per rendere il pericolo da prossimo a remoto (v. Occasione di peccato); e soprattutto è consigliabile incominciare il fidanzamento soltanto quando vi sia la possibilità di sposarsi entro un tempo ragionevolmente breve.