PUBBLICA ONESTÀ

PUBBLICA ONESTÀ. - È un vin:olo, analogo all'affinità (v.), che però, a differenza di questa, non deriva da un matrimonio valido, bensì o da un matrimonio invalido (consumato o no) oppure da un pubblico o notorio concubinato; il vincolo, nell'uno e nell'altro caso, sussiste tra l'uomo e i parenti della donna, e tra questa e i parenti di quello (CIC, can. 1078).

Prima del CIC la nozione di p. o. era diversa. Avendosi infatti affinità sempre e solo se tra l'uomo e la donna si fosse avuta la copula, matrimoniale o no (v. affinità), veniva chiamato p. o. (o anche quasi-affinità) il vincolo che sorgeva, tra i parenti dell'uomo e la donna, e tra i parenti di questa e l'uomo, quando tra l'uomo e la donna fossero intervenuti gli sponsali oppure quando essi avessero contratto, ma non consumato, un matrimonio.

La p. o. costituì impedimento dirimente al matrimonio, forse dal sec. x a. c.; prima di Graziano non si hanno infatti prove sicure dell'esistenza di questo impedimento nella legislazione della Chiesa. Anche l'estensione dell'impedimento fino al IV Concilio Lateranense (a. 1215) non è molto chiara: sembra però che da quel Concilio esso sia stato ridotto ai primi quattro gradi, mentre il Concilio di Trento ridusse poi al solo primo grado l'impedimento di p. o. derivante da sponsali.

Nel diritto canonico orientale la nozione di p. o. derivante da sponsali o da matrimonio non consumato è rimasta fino al 1° maggio 1949, quando cioè entrò in vigore il moto proprio Crebrea allata del 22 febbr. 1949. L'impedimento sussisteva nel primo e secondo grado, in caso di p. o. derivante da sponsali, e fino al sesto o settimo o ottavo grado, nell'altro caso (per il computo dei gradi nel diritto canonico orientale prima del 1949, V. CONSANGUINETÀ).

Attualmente, tanto nel diritto canonico latino (CIC can. 1078) quanto in quello orientale (motu proprio Crebrea allata, cit., can. 69; AAS, 41 [1949] p. 104), la p. o. costituisce impedimento soltanto nel primo e secondo grado della linea retta, cioè tra l'uomo e i parenti in primo e secondo grado della donna, e tra questa e i parenti in primo o secondo grado dell'uomo.

Per ben comprendere la portata dell'impedimento, occorre tener presente: a) che per matrimonio invalido s'intende quello che, pur essendo nullo, abbia però l'apparenza di vero matrimonio; è necessario cioè che sia stato manifestato (sia pur solo simultaneamente) il consenso matrimoniale nella forma prescritta o almeno in forma apparentemente regolare. Se quindi i contraenti sono persone obbligate ad osservare la forma ecclesiastica, il loro matrimonio civile non può produrre, come tale, l'impedimento di p. o. (ma, se i due hanno convissuto, l'impedimento può derivare dal concubinato); b) che per concubinato pubblico s'intende quello la cui notizia è già divulgata o può fondatamente prevedersi che facilmente sarà divulgata; per concubinato notorio s'intende quello che risulta da una sentenza o da una confessione giudiziale, ovvero che è conosciuto pubblicamente e commesso in circostanze tali da non poter essere celato o scusato (cf. can. 2197).

L'impedimento di p. o. non essendo di diritto naturale, ma di diritto ecclesiastico, può essere dispensato (v. DISPENSAZIONE); e, nel secondo grado, è impedimento di grado minore (CIC, can. 1042 § 2, n. 3; motu proprio Crebrea allata, can. 31 § 1, n. 3). Però la dispensa non viene mai concessa per il matrimonio tra l'uomo e una figlia della donna, quando vi sia qualche dubbio che la figlia sia stata concepita per opera di quell'uomo.

Alle persone non battezzate non si applica tale impedimento; dubbia è invece l'applicabilità, nel caso di persone che abbiano vissuto in concubinato (o contratto matrimonio invalido) prima di ricevere il Battesimo, e poi, dopo cessato il concubinato o la convivenza pseudo-maternale, abbiano ricevuto il Battesimo.

Parimenti è dubbio l'impedimento, in caso di matrimonio invalido per difetto di consenso. È pure dubbio se l'impedimento persista, insieme con la sopraggiunta affinità, quando i due concubini contraggono matrimonio fra di loro, o quando il matrimonio invalido venga convalidato.

Bruno: Wernz-Vidal, V., pp. 448-62; P. Gasparri, Tract. canon. de matrim., I. Roma 1932, pp. 446-53; F. M. Cappello, Tract. canon. moral. de sacramentis, III, p. 1, 4° ed., Torino-Roma 1939, pp. 646-58; G. Miceli, Le dispense matrimoniali, Roma 1941, passim; I. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canon. de matrim., 5ª ed., Vicenza 1947, pp. 122-25.