PROPOSITO. - Va inteso, qui, come atto del penitente, ed è la volontà di non peccare per l'avvenire. Non deve essere quindi una velleità, né d'altra parte è necessario che includa una vera e propria promessa o il voto di evitare tutti i peccati. Il p. può essere duplice: esplicito e formale, se è emesso con un atto speciale e distinto dalla contrizione; implicito e virtuale, se è già incluso in un altro atto in cui necessariamente è richiesta, p. es., la contrizione.
I. NECESSITÀ
Per la validità del Sacramento della Penitenza si richiede almeno un p. implicito, il quale necessariamente è contenuto in ogni vera e universale contrizione, poiché una vera contrizione consta di due momenti distinti: detestazione dei peccati passati e volontà di evitarli in futuro. Chi detesta un atto già compiuto nel passato, necessariamente deve avere la volontà di evitarlo in futuro; in caso contrario la detestazione non sarebbe né vera né sicura. Questa è la sentenza comunemente ritenuta dai moralisti; ma ad essa si oppongono il Bellarmino (De Sacramento Poenitentiae, I, II, Venezia 1599, cap. 6) e il Concina (Theol. dogm. mor., Roma 1749, de Sacr. poen., I, I, diss. 3, cap. 1, q. 8), esigendo un p. esplicito. Quest'ultimo fonda la sua argomentazione sul fatto cheil Concilio Tridentino esige un «propositum non peccandi de coetero» (sess. XIV, cap. 4, de Poen.). Questa ragione è falsa, tanto è vero che il Concilio, enumerando gli atti espliciti del Sacramento della Penitenza da parte del fedele, enumera soltanto la contrizione, confessione e soddisfazione, senza alcun cenno della necessità di un p. esplicito. Come l'atto di fede e di speranza sono richiesti implicitamente in questo Sacramento, così si deve dire del p. In pratica è quasi impossibile avere una sincera contrizione senza un vero e reale p., perché parte essenziale di essa; come non è possibile credere alla misericordia e giustizia di Dio senza l'atto di fede e ottenere il perdono, unitamente alle grazie per evitare in futuro le occasioni del peccato, senza l'atto di speranza. Tuttavia per la maggior efficacia del Sacramento è meglio un p. esplicito universale e particolare secondo le necessità del penitente.
Per chi si pente dei peccati mortali per un motivo particolare, al fine della validità stessa del Sacramento, si richiede almeno che abbia un'abituale avversione verso ogni peccato mortale: così insegna la maggior parte degli autori, per quanto la sentenza non sia condivisa da tutti i moralisti.
II. QUALITÀ
Il p. deve essere vero: occorre cioè che realmente si voglia fare ciò che si promette, come effetto della volontà attuale che comanda una determinata azione e ne proibisce altra, benché in futuro possa venire meno a questa esigenza imperativa: la costanza quindi non rientra nella reale efficienza del p. Si richiede solo che in questo momento sinceramente ed efficacemente si proponga di non più peccare, poiché l'oggetto del p. è l'attuale volontà, non il futuro evento che non può essere in nostro potere ed è subordinato a diverse circostanze che, presentemente, la ragione umana difficilmente può valutare. Da ciò segue che bisogna ben distinguere il p. dalla persuasione del penitente: si può avere un buon p., ma nello stesso il timore che, per l'esperienza già avuta in passato, si ricada in peccato per l'incostanza e la fragilità della natura umana. In questo caso se il p. è corroborato dalla fiducia nella divina Grazia, si ha certamente un vero e sincero p. In questa materia non si debbono confondere gli atti della volontà con quelli dell'intelletto: il p. è atto della volontà, la persuasione dell'intelletto.Il p. deve essere efficace, cioè si richiede che la volontà muova l'intelletto ad usare tutti i mezzi necessari, sia positivi che negativi, per evitare il peccato, le occasioni prossime e per ripagare il danno che eventualmente fosse derivato dal peccato. Chi vuole il fine deve anche volere i mezzi per raggiungerlo. Anche per questa qualità si richiede che il penitente abbia attualmente la seria volontà di usare tutti i mezzi per rimuovere il peccato.
Infine il p. deve essere universale, in quanto deve estendersi all'esclusione di tutti i peccati mortali. In ciò si distingue dal dolore che abbraccia soltanto i peccati commessi, mentre invece il p. si deve estendere anche ai peccati non perpetrati. Tuttavia non è necessario un p. particolare per ogni singolo peccato, ma basta il p. generale di non voler più peccare mortalmente. Per i peccati veniali si richiede il p. fermo ed efficace, come per i mortali; non è tuttavia necessario che sia universale. D'altra parte però, sebbene il Concilio Tridentino (sess. VI, can. 23) insegni che è impossibile, senza uno speciale privilegio, evitare tutti i peccati veniali, niente proibisce tuttavia che in pratica si emetta il p. fermo ed efficace di evitare tutti e i singoli peccati veniali, anche semideliberati.