OCCASIONE DI PECCATO

OCCASIONE DI PECCATO. -

I. Nozioni

Per o. di p. propriamente si intende una circostanza di persona, cosa, luogo, esterna al soggetto, la quale alletti alcuno al peccato, rendendone facile l'esecuzione. L'o. di p. implica dunque due elementi essenziali, l'uno fuori del soggetto, ed è la circostanza allettante, la cui presenza esercita un'influenza particolare sull'individuo, l'altro nel soggetto stesso, ed è la disposizione generale o personale al peccato in oggetto. L'o. di p. differisce dal pericolo, perché quest'ultimo ha un significato più ampio ed include anche le varie inclinazioni interne (tentazioni, abitudini, passioni, naturale fragilità, ecc.), e perché il pericolo è piuttosto un effetto dell'occasione la quale crea il pericolo.

La vita moderna ha moltiplicato le o. di p.: stampa, rapporti con persone senza fede, matrimoni misti, o con persone ostili alla vita cristiana, scuole neutre o miste, moda, impieghi, e lavori promiscui, sale da ballo, cinematografo, spettacoli diversi, tutte cause che, unite ai cattivi esempi, al rispetto umano o debolezza personale, sono causa di contagio morale.

Secondo il grado di influsso che esercita sul soggetto, l'o. di p. è remota, se crea un pericolo di peccare leggero; prossima, se crea un pericolo probabile di peccato grave, sia per tutti (occasione assoluta) sia per un individuo determinato per le sue particolari disposizioni (occasione relativa).

L'occasione prossima è presente (continua) o assente (non continua), secondo che l'occasione sia attuale e permanente presso il soggetto, o esiga un accesso (andata, incontro, ecc.). L'o. di p. prossima può essere inoltre libera (volontaria) o necessaria, secondo che il soggetto possa abbandonarla o meno senza grave danno, incomodo o scandalo. Un libro, un ritrovo, un divertimento sono occasioni libere, anche se la persona possa averne utilità; la convivenza famigliare, militare, carceraria sono occasioni necessarie. La stessa cosa può per un individuo essere occasione libera e per un altro occasione necessaria, p. es., un impiego, una relazione.

Ci si deve guardare dalle illusioni di giudizi personali, non essendo alcuno buon giudice in causa propria, specie se c'è di mezzo qualche passione o utilità (cf. le proposizioni condannate in merito in Denz-U, nn. 1141, 1211-13).

Il Norme per l'ATTIVITÀ MORALE. - L'occasione prossima libera di peccato grave, presente o assente, si deve sotto pena di peccato grave evitare o allontanare anche fisicamente. È chiaro infatti che questa occasione costituisce grave pericolo di peccato, e insieme non vi è motivo sufficiente per esporsi al pericolo, che è removibile soltanto con il distacco. Quest'obbligo particolare nasce dall'obbligo generale di usare conveniente diligenza nell'assolvere il proprio dovere. Si può anche concedere che usando i mezzi atti per resistere cessi l'obbligo di allontanare l'occasione, purché però con tali mezzi l'occasione divenga remota. Soggettivamente può darsi pure che il soggetto non abbia o non possa formarsi la coscienza della gravità del pericolo; ci si trova allora di fronte ad una coscienza falsa, che occorre illuminare.

Non si è obbligati a evitare fisicamente l'occasione prossima, moralmente necessaria, di peccato, purché la si renda remota con l'uso di mezzi efficaci (preghiera, vigilanza, Sacramenti, mortificazione, meditazione, penitenza, ecc.). In tal caso non mancherà la grazia di Dio per non cadere, tenuto presente che solo il consenso costituisce di per sé colpa, non già il pericolo.

La difficoltà sta nel vagliare i casi dubbi circa la necessità morale, la prossimità dell'occasione, l'efficacia dei mezzi. In caso di incertezza non si può parlare di obbligo grave, ma di consiglio. Specialmente nell'ipotesi di occasione prossima relativa o necessaria moralmente la discrezione deve suggerire di esigere quel tanto che la persona è in grado di dare; p. es., anche una diminuzione di cadute.

OBCASIONE DI PECCATO - OCCUPAZIONE

BIML.: oltre alle opere di teologia morale, nel trattato De Poenitentia, cf. A. Berardi, De recietis et occasionariis, II, Faenza 1897; B. Merkelbach, Quaestiones de variis poenitentium catechismi, Liegi 1928, pp. 44-53; P. Napolito, De vera proxima occasionis peccati notione, in Periodica de re mor., can., lit., 21 (1932), pp. 1-34; 129-57; Fr. Ter Haar, De occasionariis et recietis, 2ª ed., Torino 1939; E. Thamiry, Occasion, Occasionaires, in D'Th. XI, coll. 905-11; M. Fabregas, De obligatione vitandi probabile periculum peccandi, in Periodica de re mor., can., lit., 30 (1940), pp. 20-45; E. Rauwz, S'exposer au péché, c'est pécher, in Rev. diocés, de Namur, 3 (1948), pp. 214-22. Sistino da Romallo