OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONE. - È uno dei modi di acquisto originario della proprietà, anzi il primo di essi anche storicamente ed il più importante alle origini della società. Consiste nell'apprensione di una cosa che non ha padrone (res nullius) con l'intenzione di ritenerla come propria (animus occupandi). In senso tecnico-giuridico questo genere di o. è la riduzione di una res nullius nel proprio potere di fatto al fine di farla propria di diritto con la conseguenza di acquistarne la proprietà. Tale fatto si rivela veramente idoneo a determinare in concreto il diritto di proprietà. Con l'o., infatti, non si viola alcun diritto di altri, in quanto si tratta di cose prive di proprietario. In essa, inoltre, è inerente l'animus di possedere la cosa per sé. Per tale ragione, sempre e presso tutti i popoli, l'o. è stata ritenuta come titolo sufficiente per l'acquisto della proprietà sulle res nullius.

Il fondamento etico della o. sta, dunque, nel principio di diritto naturale secondo cui la cosa di nessuno o anche abbandonata (vacua possessionis) cede al primo occupante.

Per i moralisti, perché l'o. sia un titolo legittimo per l'acquisto della proprietà, devono sussistere le seguenti condizioni: 1) si abbia un oggetto idoneo, che sia cioè moralmente e fisicamente suscettibile di apprensione e di esclusivo possesso e che sullo stesso non vi sia già un altro titolo di proprietà (altrimenti si perpetrerebbe un furto) e che sia in commercio, cioè che possa entrare nei rapporti giuridici patrimoniali; 2) ci sia la materiale ed effettiva presa di possesso; questa tuttavia può essere fisica o morale secondo la natura della cosa o secondo quanto dispongono gli ordinamenti giuridici positivi. Questa apprensione deve consistere quindi nella effettiva disponibilità della cosa; 3) ci sia l'intenzione (animus) di far propria la cosa; senza questa intenzione l'oggetto starebbe in mano della persona come starebbe in qualsiasi altro luogo, suscettibile di nuova apprensione da parte di chiunque.