VIOLENZA. - Per v., forza o coazione si intende nel linguaggio teologico-canonistico una mozione che proviene da un principio esterno, mentre il paziente vi si oppone o resiste. Perché si abbia un atto di V. si richiedono quindi due elementi: 1) una mozione da un principio esterno (dall'interno non si può recare vera v.); il timore (che alle volte è detto V. morale, prendendo l'effetto per la causa) si distingue quindi dalla v.; 2) resistenza o opposizione da parte del paziente.
Si dà V. assoluta, se il paziente resiste in tutte le maniere, relativa, se il paziente resiste, ma non quanto può e deve. Quest'ultima è detta anche V. timore (v.). La resistenza che si oppone alla v., può essere interna, se consiste nel dissenso della volontà, o esterna, se si tenta di respingere la mozione della V. con la persuasione, con preghiere, con minacce, con il gridare o con il difendersi: o può essere insieme interna ed esterna.
I. ESERCIZIO DELLA V
La volontà non può patire V. per quanto riguarda i suoi atti eliciti, derivanti immediatamente dalla volontà stessa, come il consentire, l'amare, ecc. Invece può subire V. per quanto riguarda gli atti imperati, da emettersi cioè per mezzo di altra potenza o esterna od interna (v. VOLONTÀ).II. INFLUSSO DELLA
V. VOLONTARIO, SUL LIBERO E LA MORALITÀ
1. Se il paziente internamente ed esternamente, come può e deve, resiste, l'atto determinato dalla V. sarà del tutto involontario, in nessun modo imputabile né a merito né a demerito. La stessa resistenza interna ed esterna, volontaria e libera, è buona o cattiva, secondo che la V. bene.2. Nel caso in cui il paziente resiste esternamente, con tutta la resistenza di cui è capace, ma internamente acconsente o ha affetto all'atto cui la V. lo spinge, per giudicare, si deve esaminare l'imputabilità sia del consenso interno, sia dello stesso atto compiuto, sia della resistenza esterna. Certamente il consenso interno è da imputarsi, ma questa imputabilità diminuisce secondo il grado di libertà e volontarietà del consenso stesso; e così, p. es., quanto maggiore è stata la V. arrecata, o quanto più prepotente è stato il piacere naturalmente incluso nello stesso atto di V. ed allettante la volontà, tanto minore sarà l'imputabilità del consenso, sia che si tratti del bene o del male. L'atto stesso esterno della v., considerato astrattamente dallo stesso consenso interno, da cui del
resto deriva, non è volontario, né imputabile. La resistenza esterna, che si ha per altro motivo, diverso dal consenso interno (p. es. evitare l'infamia) considerata separatamente, ha la sua imputabilità, che è anche da considerarsi relativamente al grado di imputabilità del consenso interno.
3. Se il paziente soltanto internamente dissente, ed esternamente né acconsente, né resiste, ma rimane passivo, l'atto esterno è indirettamente volontario ed anche peccaminoso, tutte le volte che vi è l'obbligo di resistere esternamente. Simili casi debbono risolversi secondo i principi del volontario indiretto e della cooperazione materiale al peccato del prossimo. Qui è sufficiente notare che: a) quando, resistendo esternamente, il soggetto può senza incomodo sproporzionato, respingere la V. male, è tenuto a resistere; b) anche quando la resistenza per allontanare il peccato esterno appare inutile, può essere obbligatoria per altro motivo, come p. es. quale protesta necessaria per impedire lo scandalo, od anche per evitare il pericolo del consenso interno, p. es. in materia di castità.
4. Nel caso in cui il paziente internamente dissente e un po' resiste esternamente, ma non quanto può e deve moralmente, l'atto esterno è indirettamente volontario ed imputabile, in quanto si ha l'obbligo di resistere efficacemente.
III. LA
V. NEL DIRITTO CANONICO
Il Codice di diritto canonico riguardo alla V. ed al suo influsso sancisce: « Gli atti che la persona fisica o morale pone, per forza esterna, a cui non si possa resistere, si reputano non fatti » (can. 103 § 1). La V. fisica che toglie ogni facoltà di agire, esclude del tutto il delitto (can. 2205 § 1). Per quanto poi riguarda l'influsso nell'atto giuridico, il Codice in genere attribuisce alla V. lo stesso effetto del timore grave: così riguardo al matrimonio (can. 1087 § 1), così riguardo all'ammissione al noviziato od alla professione (can. 542, n. 1°; 572 § 1), riguardo all'assistenza dell'Ordinario e del parroco al matrimonio (can. 1095 § 1), riguardo alla remissione della pena (can. 2238).IV. LA
V. NEL DIRITTO CIVILE E PENALE ITALIANO
Il diritto considera solo la V. timore, cioè la V. morale; la dottrina invece distingue tra V. assoluta che toglie ogni volontà al soggetto, influendo direttamente sulla manifestazione (come costringere un individuo a fare un cenno oggettivamente di assenso con il capo) e che rende radicalmente nullo il negozio per mancanza assoluta della volontà, e la « vis » morale (vis compulsiva) che sotto l'influsso di una minaccia fa sì che il processo formativo di volontà del minacciato si svolga nel senso voluto dal minacciante e che rende l'atto annullabile (non nullo), per la ragione che l'atto compiuto è pur sempre espressione della volontà di colui dal quale procede (« quamvis si liber essem, noluissem, tamen coactus volui »). Questa specie di V. è dal timore (v.) di cui è causa.Nel diritto penale italiano, più che come circostanza attenuante (art. 62 Cod. pen. ital.) o escludente il delitto, la V. o minaccia viene considerata come configurazione di delitto a sé stante nelle sue varie fattispecie: come semplice minaccia (art. 612), come intimidazione diretta in genere a costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa (art. 610), come intimidazione diretta a costringere altri a commettere un reato (art. 611), come intimidazione a pubblico ufficiale (art. 336, 339), o ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a rappresentanze di essi (art. 338, 339), come mezzo di farsi giustizia da sé (art. 392-93). Molte di queste configurazioni di delitto rientrano direttamente o indirettamente nei delitti contro la libertà individuale e l'individuo che la subisce è costretto ad agire sotto l'influsso del timore. A delitto contro la libertà individuale può riportarsi anche lo speciale tipo di v., che va sotto il nome di V. carnale, giacché la libertà sessuale è una parte della più generica libertà individuale (art. 519, 539-44; Cod. civ. ital., art. 269; V. STUPRO). Per l'esercizio della V. sciopero, V. SCIOPERO.
de violence en tant que vice du consentement, Parigi 1923; G. B. Funioli, La teoria della V. nei negozi giurid., Roma 1927; E. Leroux, De V. eiusque influxu in moralitate actuum, in Rev. eccles. de Liège, 21 (1929-30), pp. 241-43; I. Brys, De V. eiusque in fluxu in actuum moralitatem, in Collat. Brug., 30 (1930), pp. 273-77; I. Salmans, Circa vitia consensu, in Jus pont., 10 (1930), p. 105 seg.; E. Carton de Wiart, De v., in Collect. Mechlin., 6 (1932), pp. 313-17; O. Giacchi, La V. nel negozio giurid. canon.,
Milano 1937; G. Dossetti, La V. nel matrim. in dir. can., ivi 1943; A. Bride, Violence, in DThC, XV. II, coll. 3086-93; O. Lottin, Principes de morale, I, Lovanio 1947, pp. 99-100. Pietro Palazzini