VISITA CANONICA. - In base all'attuale legislazione canonica - che è frutto delle numerose norme promulgate in precedenza dai Romani Pontifici - gli autori sogliono definire la V. c. «quae dam diligens et accurata investigatio seu inquisitio forma solemniore et propria facta de omnibus rebus ad quas observandas tenentur personae ipsae visitatae; cum iure corrigendi et reformandi si quos abusus visitator inveniet» (cf. A. Villagut, Speculum visitatorum [V. BIBLICA.], p. 3).
Gli elementi costitutivi della V. si riducono perciò a quattro: a) l'investigazione (inquisitio) sia sulle persone sia sulle cose e luoghi (cf. can. 344; 512; 511; 513); b) con il potere del visitatore di procedere alla correzione, mediante disposizioni giuridiche, degli abusi riscontrati (cf. can. 513 § 1); c) fatta dal visitatore con autorità (cf. can. 513 § 2; 2413); d) sia l'investigazione come l'eventuale correzione devono esser svolte con le formalità canoniche, in conformità, cioè, del CIC (cf. can. 344; 512; 511). In relazione all'autorità del visitatore la visita può essere giurisdizionale o disciplinare, a seconda che venga compiuta con giurisdizione o solamente con potestà dominativa: ambedue rivestono carattere giuridico e sono da ritenere canoniche. In base al modo con cui vien fatta, essa può essere giudiziale, se compiuta con le formalità del diritto processuale, paterna se per via amministrativa. Con riferimento al tempo, la V. c. vien detta ordinaria o straordinaria, a secondo che venga fatta in periodi determinati o meno (cf. can. 343, 344; 511, 512 § 1, n. 2). In rapporto all'estensione può essere totale o parziale, a secondo che vien fatta su tutto o solamente su determinati oggetti o cose (cf. can. 512 § 2, n. 2 e 3; 618).
Si hanno inoltre nella Chiesa le visite occasionaliter aderenti con mandato speciale dall'autorità, quali sono le visite apostoliche, per le quali il visitatore procede con mandato diretto della S. Sede. In questo caso l'autorità ed i poteri del visitatore apostolico sono in relazione alla natura del mandato avuto. Tali visite non sono infrequenti; il CIC in proposito non ha stabilito norme speciali, causa la straordinarietà di questo tipo di visite per le quali la S. Sede, secondo le necessità, le circostanze ed i fattori reali che ne suggeriscono l'opportunità, stabilisce poteri e modalità speciali per il visitatore. Di solito inviano visitatori apostolici la S. Congregazione Consistoriale per l'ordinamento complessivo delle diocesi; la S. Congregazione dei Religiosi per la disciplina degli Ordini e delle Congregazioni religiose; la S. Congregazione del Concilio per la questione relativa alla disciplina del clero e del popolo cristiano; la S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi per la materia relativa alla formazione morale e culturale dei candidati sacerdotici (per l'Italia vi è un visitatore apostolico stabile). La S. Congregazione del S. Uffizio, all'occorrenza, suol inviare visitatori apostolici per le questioni di sua competenza; la S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti alle volte invia visitatori apostolici per la vigilanza sui tribunali trattati cause matrimoniali.
Il fine che la Chiesa si è prefisso o si propone di raggiungere ogni qualvolta ordina una visita è essenziale, mentre quello ricordato dal can. 343 § 1: «Ad sanam et torthodoxam doctrinam conservandam, bonos mores tuendos, pravos corrigendos, pacem, innocentiam, pietatem et disciplinam in populo et clero promovendam ceteraque pro ratione adiunctorum ad bonum religionis constituenda...». Fini speciali potranno essere suggeriti da situazioni e circostanze singolari, le quali di solito vengono esaminate da visitatori speciali, come i visitatori apostolici.