VIOLAZIONE DI LUOGO SACRO. - La V. di chiese, cimiteri e, in genere, di qualunque altra cosa che sia stata ordinata al culto divino, è determinata da atti o fatti per i quali vengono a realizzarsi gli estremi della figura del sacrilegio (v.), vizio di irreligiosità, con il quale si pecca indirettamente contro Dio offrendendo quelle cose che sono destinate al suo culto. E poiché possono essere oggetto di consacrazione persone, luoghi e cose, si suole distinguere tra sacrilegio personale, locale e reale.
Gli atti che possono essere causa di V. di chiese, di cimiteri, ecc. sono il delitto di omicidio (ed egualmente decesi ritenere il suicidio), un grande spargimento di sangue umano, volontariamente ed ingiuriosamente provocato; la sepoltura di un infedele o di una persona scomunicata dopo la sentenza dichiarativa o di condanna; ed infine altri empi ed irriverenti usi (can. 1172). È espressamente richiesto che tali fatti siano certi e notori e che siano stati commessi in tali luoghi. La predetta elencazione ha carattere tassativo e non può perciò essere soggetta a interpretazione estensiva. La stessa regola vale per l'elemento locale: cosicché, in caso di V. chiesa, la stessa non può essere estesa al contiguo cimitero e viceversa. Ciò in base al CIC e in contrasto con la precedente legislazione ecclesiastica.
A causa della v., il luogo sacro, quantunque non perda l'originaria consacrazione, rimane tuttavia contaminato. Perciò varie sono le conseguenze. Immediato effetto della V. è che in luoghi così profani non possono essere celebrati divine cerimonie. Anzi è prescritto che se la V. accada durante le sacre funzioni, queste siano subito interrotte. A riparare le estreme conseguenze della V. occorre l'istituto della riconciliazione (v. CHIESA, B, II, 17). Altri atti, pur non costituendo V. in senso stretto, sono ritenuti offensivi della natura dei luoghi sacri e pertanto in essi vietati. Fra tali atti profani devono essere annoverati i giudizi civili, le negoziazioni, gli spettacoli teatrali, ecc. Per espresso richiamo, la stessa disciplina dettata con riguardo alle chiese, si applica anche ai cimiteri (can. 1207).
A coloro che perpetrano i suddetti delitti, il CIC commina la pena dell'interdetto; e inoltre concede la facoltà all'Ordinario di applicare altre opportune pene. I violatori di sepolcri, oltre che con l'interdetto, sono colpiti ipso facto d'infamia e se chierici sono deposti.
Nel diritto penale italiano, la V. di chiese, sepolcri e cimiteri consacrati è considerata quale attività criminosa diretta contro il sentimento religioso. All'art. 404 il Cod. pen. contempla le offese alla religione mediante vilipendio alle cose. Tali cose, alla V. legge, sono richiamate con una espressione indeterminata: «cose che formano oggetto di culto, siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto». L'oggetto in cui si concreta il significato di queste ultime espressioni comprende fra l'altro le chiese, i sepolcri, i cimiteri consacrati. Ma tale requisito, del quale fa menzione la legge, non deve essere inteso come «consacrazione» in senso stretto. È pertanto sono da considerare tali anche quei luoghi divenuti sacri mediante la sola benedizione costitutiva (cf. can. 1497 § 2).
La legge pone inoltre come condizione di punibilità del fatto che il vilipendio sia avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure in luogo destinato al culto. Ma, per ciò, è sufficiente anche una pubblicità semplicemente presunta: cosicché il fatto è punibile anche se, nel caso concreto, l'offesa sia stata commessa di nascosto. Di conseguenza, nel vilipendio di chiese, cimiteri, ecc. la pubblicità non è che un aspetto del reato stesso. Sotto questo profilo alle chiese, ai templi, ecc. sono pienamente equiparati gli oratori semi-pubblici e le cappelle domestiche. Tuttavia, per una esatta applicazione della legge, è opportuno far ricorso al dettato del CIC, per il quale sono luoghi sacri quelli destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante consacrazione o benedizione liturgica (can. 1154).
Nel concetto di vilipendio rientrano in genere tutti quei fatti per i quali si ritiene che il luogo sacro non sia stato convenientemente rispettato. Tali fatti possono constatare sia in atti materiali contro la cosa, sia anche in atti immateriali come parole, discorsi, ingiurie, diffamazioni, disegni, ecc. È necessario, infine, che l'attività in giuriosa sia svolta con dolo specifico, cioè con volontà e coscienza di vilipendere e disprezzare la religione. È chiaro che se le cose vilipese sono anche danneggiate o distrutte, si ha concorso di reato (artt. 404 e 635, n. 3 Cod. pen.). Il Codice italiano, inoltre, punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque violi una tomba, un sepolcro o un'urna. Oggetto della V. è qualunque costruzione fatta in luogo di sepoltura per la deposizione di spoglie umane. Perché possa aversi il reato, è necessario che il sepolcro raccolga realmente resti umani. Per tale reato non si richiede il dolo specifico: il movente del delitto può consistere nel vilipendio stesso o nel furto, danneggiamento, ecc. In questi ultimi casi la stessa azione dà luogo a diversi eventi giuridici, realizzandosi così un concorso di reati.