SACRILEGIO. - È il trattamento irriverente o la profanazione di una cosa sacra.
I. NOZIONI
Già presso i pagani e i popoli primitivi esisteva una nozione sufficientemente precisa del s.; riconobbero essi, ad es., un vero s. almeno dal furto di cose sacre. In senso largo oggi si chiama s. qualunque peccato contro la religione; in senso stretto si intende esclusivamente ogni irriverenza contro la particolare santità della cosa destinata al culto divino o consacrata a Dio.Nella definizione data, si intende per «cosa sacra» non solo quanto di materiale viene messo in relazione con Dio, come oggetti e luoghi, ma anche le stesse persone consacrate a Dio. La consacrazione al culto divino, indispensabile perché si possa parlare di s., deve essere pubblica, ossia proveniente da pubblica autorità, legittimamente esercitata dai competenti ministri secondo le norme emanate dalla Chiesa, oppure provenire direttamente da Dio. È noto infatti che Gesù Cristo stesso rese sacre alcune cose, quali, ad es., i Sacramenti e i ministri dell'altare; altre invece le rese sacre la Chiesa. È evidente che il carattere sacro è più intrinseco nelle prime che nelle seconde. È essenziale però che la consacrazione avvenga, come si è detto, per pubblica autorità; poiché una persona o una cosa o un luogo non sono detti sacri solo perché uno o più fedeli di propria iniziativa, senza l'osservanza delle norme relative, li hanno riservati al Signore o al suo culto: l'esempio tipico di assenza di santità capace di indurre il s. è l'emissione di voti privati che la persona fa in onore di Dio, o anche la deputazione privata di un determinato luogo ad oratorio. Pertanto le cose sacre, oggetto materiale del s., sono quelle consacrate al culto divino o per diritto divino stesso o per volontà della Chiesa, mediante consacrazione o benedizione costitutiva vera e propria, come, ad es., avviene nella consacrazione o benedizione di chiese, oratori pubblici e semipubblici, cimiteri, calici e vasi destinati al culto, oppure sono quelle legittimamente destinate al culto per determinazione tassativa della stessa Chiesa, anche senza alcun rito, come, ad es., avviene per i beni ecclesiastici mobili e immobili strettamente detti e per le reliquie di santi. Perché si abbia il s. infine si richiede la profanazione, intesa non solo secondo quanto di irriverente l'entità oggettiva del fatto comporta di per se stessa, ad es., l'uccisione di persona sacra, la profanazione delle sacre Specie eucaristiche, ma anche secondo quanto la Chiesa determina per i casi che costituiscono una profanazione quale essa intende.
Il s. è peccato ex genere suo, grave. Esso ha una propria e intrinseca malizia distinta dalla malizia di ogni altro peccato e pertanto chi, ad es., ruba oggetti sacri commette un doppio peccato, ossia di furto e di s.; parimenti chi uccide una persona consacrata commette un omicidio e un s. Il s. stesso però ammette tre forme specificamente distinte secondo l'oggetto diverso a cui si dirige la profanazione: s. personale, s. locale e s. reale.
II. S. PERSONALE. - Consiste nella profanazione o indegno trattamento di persona sacra. Ciò può accadere: a) per violazione della castità da parte delle persone astrette da obbligo ecclesiastico, cioè dei chierici ordinati in sacris nella Chiesa latina (suddiaconi, diaconi, sacerdoti, vescovi) a norma di quanto espressamente dice il can. 132 § 1 del CIC; e nei religiosi di ambedue i sessi dopo emessa la professione anche se semplice e temporanea (cann. 592 e 132 § 1). Il s. personale contro la castità non si commette solo da coloro che vi sono obbligati, ma anche dai loro complici; b) per ingiuria reale contro un chierico ancorché minorista (cann. 119 e 108 § 1); o contro un religioso o una religiosa anche se laico o novizio (cann. 614 e 119); o contro membri, anche laici, di società legittimamente erette dalla Chiesa, non però religiose, ma con vita comune (cann. 673 § 1; 680 e 119). Per ingiuria reale va intesa esclusivamente quella che ha effetti diretti sul corpo della persona sacra, o limita di fatto la sua li-
bertà, o ne avvilisce la dignità (maltrattamenti, sputi, lacerazioni di vesti, carcere e simili); c) per violazione di immunità ecclesiastica (qualche isolato scrittore non ritiene questa violazione come un vero e proprio s.) cioè: a) col tradurre come reo un chierico davanti a un tribunale non ecclesiastico anche se per cause esclusivamente contenzioso senza la richiesta licenza (can. 120); b) obbligando i chierici al servizio militare o costringendoli ad accettare incombenze o uffici pubblici incompatibili con lo stato clericale (can. 121).
III. S. LOCALE. - Si ha per la profanazione di luoghi sacri strettamente detti ossia di chiese, oratori pubblici, oratori semipubblici solennemente benedetti e cimiteri. Non si ha s. se la profanazione avviene nei locali attigui anche comunicanti immediatamente con i precedenti (come le sagrestie, i portici, i narteci). Anche il s. locale si verifica in vari modi: a) con la violazione dei luoghi sacri nelle forme tassativamente contemplate nel CIC al can. 1172 § 1. Gli atti che comportano detta violazione (purché certi, notori e perpetrati nel luogo sacro, esclusi dal novero di questi ultimi gli oratori semipubblici) sono i seguenti: a) l'omicidio, ossia la deliberata e ingiusta uccisione, e il suicidio; b) l'ingiusto e grave spargimento di sangue prodotto da ferita; c) la destinazione a usi empi o sudici, quali, ad es., a sala da teatro, da ballo, da cinema, a riunione di sette condannate dalla Chiesa; d) la sepoltura di infedale, di scomunicato per sentenza condannatoria o dichiaratoria; e) con gli atti con i quali viene violentemente menomata l'incolumità o la dignità di un edificio sacro, ad es., l'incendio di un altare, lo sfondamento violento della porta della chiesa, la distruzione anche parziale di un luogo sacro; f) con ogni atto col quale si viola l'immunità della chiesa o di altro luogo sacro; g) con la violazione del diritto di asilo, ossia con l'estrazione coatta di chi vi si rifugiò dopo di aver commesso un determinato delitto, salvo casi urgenti o l'esistenza della legittima licenza dell'Ordinario o del rettore della chiesa.
IV. S. REALE. - Si ha per profanazione di cose sacre diverse dalle persone e dai luoghi. La gravità dei vari s. reali ha molte gradazioni: altro è una grave profanazione dell'Eucaristia, altro il ridurre a uso profano di breve durata una veste benedetta, ad es., un manipolo. I modi principali con i quali si commette s. reale sono l'indegna amministrazione dei Sacramenti, l'indegno accostarsi ad essi, la profanazione delle reliquie o immagini di santi, l'indegno trattamento dei vasi o strumenti sacri, il furto o la lesione di cose destinate al culto o appartenenti alla Chiesa, la profanazione dei testi della S. Scrittura, l'incuria nella conservazione e decoro della suppellettile sacra.
V. PENE CONTRO I SACRILEGHI
Gravissime sono le pene comminate nel CIC contro coloro che commettono s. Incorre la scomunica specialissimamente riservata alla S. Sede chi profana le sacre Specie (can. 2320); chi percuote il sommo pontefice (can. 2343 § 1, n. 1); chi assolve o finge di assolvere anche in caso di pericolo di morte illecitamente il complice in peccato turpe (can. 2367 § 1-2); chi viola direttamente il sigillo sacramentale (can. 2369 § 1). La scomunica riservata in modo speciale è stabilita nei cann. 2322 n. 1, 2341, 2343 § 2 n. 1 e § 3, 2345; quella semplicemente riservata, nei cann. 2341, 2346, 2388 § 2; mentre quella non riservata è comminata nei cann. 2339, 2347 n. 3. La pena della degradazione è stabilita nei casi dei quali ai cann. 2343 § 1 n. 3, 2368 § 1, 2388 § 1. Quella della deposizione ai cann. 2320, 2322 n. 1. Inoltre sono infitte pene di sospensioni varie nei cann. 2366, 2368, 2341, 2347 n. 2; l'infamia di diritto è stabilita ai cann. 2343 § 1 n. 2, e § 2 n. 2; l'interdetto al can. 2329. Infine il CIC ricorda che è diritto e dovere dell'Ordinario di punire proporzionalmente i sacrileghi oltre quanto lo stesso Codice determina (can. 2325).linaris, 4 (1931), pp. 307-10; N. Jung, Sacrilege, in DThC, XIV, coll. 693-703. V. anche CELIBATO: CHIESA: LUOGHI SANTI: PRIVILEGI DEI CHIERICI. Lorenzo Simeone