SABOTAGGIO

SABOTAGGIO. - S. (dal francese saboter, camminare in zoccoli e quindi condursi da insolente, scalpire) significò in un primo tempo il fuorviare o rendere impossibile le azioni dell'avversario in modo ingiusto, far danno all'altro e, in seconda linea, trarne vantaggio per sé. Più tardi significò il mezzo di lotta sociale, con cui si danneggia altri (imprenditore) per averne un profitto proprio (lavoratore).

Però le prime forme di s., nel suo significato ultimo, si trovano in Inghilterra (1839, 1842), dove la proibizione di associazione diede origine alla rivoluzione nelle officine. In Francia fu l'avversione contro ogni rappresentanza indiretta degli interessi dei lavoratori a dare origine ad un'azione diretta contro l'apparato economico del capitalismo: sizione che si sviluppò con scioperi, dimostrazioni, s. Scioperi e s., oltre al successo momentaneo, miravano a socialismo (v.).

Il s., per cui man mano fu elaborato tutto un sistema minuzioso, si attuava in forme diverse, dalla resistenza passiva al rendere inutilizzabili i prodotti, al lavoro fitizio, alla simulazione, all'insudicamento dei viveri, al danneggiamento degli impianti, degli strumenti di lavoro o di trasporto, della stessa viabilità, all'intimidazione e impedimento del lavoro dei non scioperanti, ecc. Oltre che nelle officine e nel campo del lavoro, può attuarsi anche nel campo militare, dove è espressione di tradimento o di ispirazioni politiche, pre-rivoluzionarie; o in quello coloniale, dove viene usato come arma contro le potenze occupanti, per raggiungere l'indipendenza.

I. NEL DIRITTO PENALE ITALIANO

Il Codice penale italiano del 1930 prevede sotto il nome di s. due distinti tipi di reati. Disciplina una prima volta il s. nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 253), poi come delitto contro l'ordine economico. La partizione è una innovazione del Codice penale del 1930, che trae i suoi motivi dalle tristi esperienze della prima guerra mondiale.

Nel primo caso la legge attuale tende a tutelare la personalità internazionale dello Stato, in pace e in guerra, affinché non venga pregiudicata la sua preparazione o efficienza militare per fatti di distruzione e s., diretti contro navi, aeromobili, strade, ecc. La pena prevista per il reato di cui all'art. 253 è la reclusione non inferiore agli otto anni. Lo stesso articolo poi prevede due aggravanti: se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

In ambo i casi è sancita la pena dell'ergastolo. In ogni caso, se nel reato ricorrono gli elementi che qualificano il fatto come colposo si applica la pena da uno a cinque anni di reclusione. Se il soggetto attivo è un militare, tali fatti, in quanto possono rappresentare la violazione dei doveri specifici inerenti alla qualità del colpevole, assumono il carattere di reati militari. Provvede in tal caso il Codice penale militare di pace (1940), il quale all'art. 167 dispone analogamente all'art. 253 del Codice penale e prevede nell'ultimo comma anche l'ipotesi del reato colposo.

Costituiscono un reato autonomo gli atti di s. considerati sotto il particolare aspetto della tutela dell'ordine economico. L'art. 508 del Codice penale punisce « chiunque con il solo scopo di impedire e turbare il normale svolgimento del lavoro invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale». E al capoverso dello stesso articolo si trova sanzionata una più grave pena contro « chi

danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate alla disposizione precedente».

L'interesse che muove siffatte norme è la tutela dell'economia nazionale dell'ordine del lavoro. L'interesse del privato è protetto solo di riflesso; direttamente esso è garantito dalle disposizioni di cui all'art. 633 concernenti i delitti contro il patrimonio. Per la punibilità dei delitti previsti nell'art. 508 del Codice penale è necessario il dolo, cioè l'intenzione di produrre i fatti previsti nell'articolo stesso. Non è sufficiente la colpa. Con una disposizione analoga il Codice penale militare di pace disciplina i fatti di ostruzione o s. sui lavori perpetrati dai mobilitati civili. Infatti per l'art. 250 è punito «chiunque... ostacola il corso dei lavori ovvero eseguire lavorazione di fettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli».

II. S. E TIRANNIA. — Negli Stati in cui trionfa il partito unico, il s. è punito con la qualifica di ostruzionismo della produzione agricola ed industriale, e spesso diventa un pretesto per l'eliminazione di nemici politici o di incapaci.

III. VALUTAZIONE MORALE

Le forme di s., che si arrestano ad un resistenza passiva o ad una simulazione di lavoro, possono venire giustificate solamente quando rappresentano il modo unico per difendersi da un sopruso o per ottenere una riparazione, essendo preclusa la via a mezzi legali. Per la legittimazione è poi necessario vedere la proporzione tra il danno subito dai sabotatori e il danno che si minaccia a colui contro cui è diretto il s.; è necessario anche vedere il danno collettivo che può nascere da una sospensione violenta di attività economiche. SOCIETÀ (v.) dovrebbe prevenire queste situazioni, che obbligano a farsi giustizia da sé in modo assai pericoloso e difficilmente contenibile entro i limiti morali.

Nel campo generale della vita nazionale, può essere legittima una maniera di s. che si concreti in resistenza passiva per arrestare una guerra ingiusta, per liberarsi da un governo tirannico. Ma anche qui è difficile contenere nei limiti e sarebbe auspicabile che un'organizzazione internazionale efficace eliminasse tali situazioni senza stringere a ricorrere a questa ultima ratio.

È difficilmente giustificabile il s. che si concreti in danneggiamento positivo di impianti, di merci, ecc. Molto meno se si concreti in danno alle persone. È pure da condannarsi senza riserve il s. come arma di un partito politico per imporsi agli altri partiti ed al governo legittimo.

BIBL.: P. Di Vico, Dir. pen. militare, 2a ed., Milano 1907, p. 323 sgg.; G. Balladore-Pallieri, La guerra, Padova 1935, p. 244 sgg.; V. Manzini, Trattato di dir. pen., Torino 1936, IV, p. 150; VII, p. 136; G. Maggiore, Dir. pen., II, Bologna 1950, passim.