SALICA, LEGGE. - leggi barbariche (v.), quasi immune da influenze straniere, la più antica fra quelle del gruppo franco, rappresenta lo stato di diritto intermedio fra l'epoca di Tacito e quella dei nuovi regni germanici e il quadro di una società ancor primitiva, dedita alla caccia ed alla pastorizia, pervasa da spiriti bellicosi, in buona parte migrante.
L'assenza di ogni accenno al cristianesimo poté farla credere risalente al periodo 448-81 anteriore a Clodoveo, od al principio del suo regno, mentre l'assenza delle norme pagane l'ha fatta ritenere successiva alla parziale conversione dei Franchi (496). Ipotesi, però, questa, malsicura, potendosi ammettere caduta nelle successive redazioni la parte più antica della quale è stato conservato il capitolo, indubbiamente pagano, che allude ai sacrifici d'animali; perciò rimane più sicura l'attribuzione del testo originario all'età di Clodoveo o a quella immediatamente posteriore alla sua morte e anteriore al Pactum pro tenore pacis (508-11). Non meno discussa la sua formazione, la cui storia è resa meno chiara dalla presenza dei due prologhi, non coevi al testo come nell'Editto longobardo ma posteriori, e dagli epiloghi, riportati in qualche
codice insieme ad una recapitulatio legis salicae. Emanata quale Pactus Legis Salicae, non pervenuto, attesta l'intervento del popolo e dei proceres gentis: essa si accorda perciò con gli altri pactus franchi e svevi che segnano un accordo fra la monarchia e l'aristocrazia o fra il popolo e l'aristocrazia, a differenza della legge borgognona e più tardi della longobarda che raccolsero in forma scritta il diritto regio. I tribunali popolari (malberg) in cui si applicavano le norme formaltistiche originarie e perciò la l. s. con le sue disposizioni concernenti i delitti privati, si contrapposero così al tribunale regio cui erano invece deferiti i delitti contro l'esercito, il buon costume e il bene pubblico, e che divenne un tribunale d'equità. Rimandendo distinte le funzioni dei due tribunali, la stesura delle norme popolari si compì senza l'intervento del re, che vi appare citato solo quando doveva completarle, per es., escludendo il contumace dal diritto. L'influsso romano, ricevuto attraverso la legge borgognona dal Codice Teodosiano o dai compendi delle Istituzioni di Gaio o dalle Receptae Sententiae di Paolo, ha determinato la divisione in titoli e paragrafi ed anche certi tipici concetti romani dei prologhi. Scopo di questi ultimi fu poi di nobilitare la l. s., anzitutto con l'antichità mitica di una era pre-monarchica o già monarchica del capostipite re Faramondo, i cui legislatori Wisogast, Arogast, Salogast e Widogast con il nome dei punti cardinali indicano electi de pluribus i rappresentanti dell'intera natio salica; poi di esaltare quali autori ed emendatori della l. s. Clodoveo, Childeberto e Clotario; infine di dare il carattere di guerra di liberazione a quella che era stata solo invasione e distruzione dell'ultima provincia romana, difesa da Egidio e Siagrio, e di testimoniare il primato cattolico dei Salii su tutti i Germani.
Il secondo prologo, che si ritiene più recente, con l'esaltazione della geni Francorum inclita, auctore Deo condita... ad catholica fide super conversa et immunis ab herere ricorda la conversione avvenuta nel sec. vi e le eresie orientali, specie l'iconoclastia, che in Occidente ebbero certo vasta risonanza. I Franchi sono addirittura dichiarati vindici del giogo romano, difensori della fede, protettori dei corpi dei martiri che i Romani avrebbero bruciato o dato alle fiere con palese sovvertimento della storia del sec. v, forse ormai troppo lontana e dimenticata, essendo stato proprio dai Romani trasmesso ai Franchi il culto dei martiri. La conversione, che si effettuò dal paganesimo al cattolicesimo senza il passaggio traverso l'eresia ariana, trova rilievo nel prologo a giustificare il predominio dei Salii sugli altri Germani, la conquista della Gallia, l'appoggio alla Chiesa e la politica, indipendente da Bisanzio, di Clodoveo console ed Augusto.
Malgrado l'oscura terminologia latino-germanica e le formalità simboliche proprie del mondo arcaico, come la rottura o l'offerta di fuscelli per rompere o creare una parentela, la l. s. è di grande importanza per la sua estensione all'Impero carolingio e perciò anche in Italia, nelle contee e tra l'alto clero. Ciò spiega come alle revisioni fatte dai successori di Clodoveo si siano aggiunte quella di Carlo Magno (l. s. emendata, forse del 768), di Ludovico il Pio (a. 819) e di Carlo II (a. 864). La sua diffusione è testimoniata dall'Editto e cartulario longobardo come dalle professioni di legge nei documenti e ancora nel sec. xi la contessa Matilde di Toscana, longobarda di origine, si dichiarava salica per matrimonio.
Sulla l. s. è fondato un tipo di successione al trono. Questo è derivato dalla esclusione delle donne alla successione terriera stabilita nel tit. LIX, 5 de alodis e mitigata poi dal cap. 3 del Capitolare di Chilperico (573-75) che vi sostituì il diritto di preferenza ai successori maschi di pari grado: principio di diritto privato, che con l'evoluzione della monarchia da elettiva in ereditaria passò nel diritto pubblico, influendo forse sul diritto ereditario feudale franco. In base alla l. s. l'esclusione delle donne dal trono di Francia fu attestata da Gilberto di Metz (1434) e dal savoiardo Claude Seyssel (1519) che lodò quella première specialité del regno di Francesco I. Il principio fu difeso nel Trattato di Utrecht (1713) che attribuì ai Duchi di Savoia la Sicilia e nel Trattato di Londra (1718) per la Sardegna. Poi, contro i tentativi del Metternich,
che in danno del ramo Carignano cercava di far passare la successione alla duchessa Beatrice, moglie dell'arciduca Francesco d'Este, onde estendere allo Stato sabaudo l'influenza dell'Austria. Nel 1814 il Napione e il Balbo scrivevano le difese del principio salico che prevalse al Congresso di Vienna (1815) per la cessione di Genova e al Congresso di Verona (1822) a tutela di Carlo Alberto. Non citato nelle Costituzioni francese, belga e in altre che pure lo fecero proprio, fu invece esplicitamente accolto nello Statuto emanato da Carlo Alberto nel 1848.