VOCE ATTIVA E PASSIVA

VOCE ATTIVA e PASSIVA. - Termine giudizio per indicare il diritto spettante ai membri di una società di dare il proprio voto sopra questioni che interessano la società stessa e soprattutto il diritto di eleggere e di essere eletti a cariche della medesima. Tale diritto compete, poste determinate condizioni, ai membri di tutte le persone morali ecclesiastiche, quali i capitoli, i consigli, ecc., ma ha speciale importanza nelle famiglie religiose (v. RELIGIONE).

In queste, come pratica, nacque fin dalle origini della vita cenobitica, ma trovò nel monachesimo il suo sviluppo pieno, avendo ricevuto i monaci il diritto di elezione del proprio abate (*Regula s. Benedicti*, cap. LXIV).

Successivamente il diritto di V. a. e p. entrò in tutte le religioni, ricevendo a poco a poco importanza sempre maggiore e precisazioni giuridiche, finché ebbe una propria figura speciale.

Nella legislazione attuale la concessione, e la determinazione del diritto di V. a. e p. come pure la rinuncia

e la privazione nelle religioni di diritto pontificio sono competenza della S. Sede, attraverso i dispositivi del CIC e delle Costituzioni delle singole religioni. Con il can. 578, il CIC concede il diritto di V. a. e p. ai soli professi perpetui, eccetto che le costituzioni lo estendano espressamente ai professi temporanei. Però sia dal diritto comune, come dalle Costituzioni delle singole religioni, l'esercizio reale del diritto attivo e passivo viene assoggettato a molte altre condizioni, quali l'età, il sacerdozio, gradi di cultura e seconda dei casi.

Il religioso, come ogni altro membro di persona morale, può venire privato del diritto di V. a. e p. in pena di qualche mancanza. Debono essere privati con sentenza giudiziale: 1) i religiosi che avessero cospirato contro il Romano Pontefice, il suo Legato, il proprio Ordinario, can. 2331 § 2; 2) che avessero cooperato direttamente alla formulazione di leggi lesive dei diritti della Chiesa o avessero impedito l'esercizio della giurisdizione della Chiesa ricorrendo alla potestà laica, can. 2334, n. 2; 2336 § 1; 3) che avessero dato la propria ascrizione a séttre massoniche, o del genere condannate dalla Chiesa, can. 2335, 2336 § 1; 4) che avessero introdotto donne di qualunque età nella clausura papale degli Ordini regolari, can. 2342, n. 2; 5) che avessero falsificato lettere, decreti, rescritti della S. Sede, o si fossero serviti dei medesimi sapendo della loro falsità, can. 2360 § 2; 6) che avessero commesso il delitto di sollecitazione in confessione, can. 2368 § 1; 7) che avessero violato in modo gravissimo la vita comune ed ammoniti non se ne fossero emendati, can. 2389.

Sono privati della V. a. e p. ipso facto i religiosi: 1) che avessero apostolato dalla Religione, anche dopo il ritorno (can. 2384); 2) gli elettori che avessero invocato l'intrusione illegittima di laici nelle elezioni, riservate ai religiosi (can. 2390 § 3); 3) il collegio di religiosi che avesse scientemente eletto un indegno (can. 2391 § 1); 4) i religiosi che avessero commesso delitto di simonia nella concessione di offici, benefic, dignità (can. 2392, n. 2); 5) tutti coloro che avendo diritto di eleggere non hanno domandato la conferma prescritta dell'elettor all'autorità ecclesiastica competente, quando ciò è richiesto (can. 2393); 6) i Capitoli, i conventi e tutti i religiosi che hanno accettato i presentati o i nominati a qualche officio o beneficio senza aspettare prima le lettere di conferma dell'autorità ecclesiastica competente (can. 2394, n. 43); 7) i secolarizzanti (can. 640 § 1, n. 1); 8) gli elettori che non inoltrassero nel tempo prescritto la domanda di postulazione dell'elettorato (can. 181 § 2). Non possono esercitare il diritto di V. a. e p.: 1) i religiosi incapaci di atti umani (can. 167 § 1, n. 1); 2) i religiosi che fossero incorsi in una censura o nell'infamia di diritto, dopo la sentenza condannatoria. Restano pure privati della V. a. e p. coloro che sono incorsi nella pena della rimozione dagli atti ecclesiastici sia per sentenza, sia per pena latae sententiae. Per la loro peculiare condizione sono privati della V. a. e p., tranne dispensa della S. Sede, i cardinali ed i vescovi, anche solo titolari, anche nel caso che, lasciato il loro ufficio, rientrino nella casa religiosa, (can. 629 § 2); come pure gli esclusi tratti durante il periodo dell'indulto (can. 639, 640).

Il diritto particolare delle singole religioni può privare a titolo di pena del diritto di V. a. e p., purché si tratti di colpa grave e questa consti attraverso un serio processo, almeno amministrativo (cf., p. es., Costituzioni della Società del Verbo Divino, Roma 1944, art. 332). Che poi nel superiore maggiore di una religione si possa dare il potere di punire, almeno ad tempus et ad casum, anche con la privazione di tale diritto, un religioso colpevole di grave mancanza pare si debba affermare sulla base dei can. 2291 e 2298, per i quali, tra le pene vendicative che i superiori religiosi possono infliggere, figura anche la privazione della V. a. e p.

BIBL.: A. a S. mo Corde, Man. iuris comm. regularum, Gand 1899; A. Blat, Ius de religiosis et de laicis, Roma 1918, p. 548; L. Fanfani, Il dir. delle religione, Torino 1922, p. 66; T. Schäfer, De religiosis, Roma 1947, p. 236. Giulio Mandelli