VISITA PASTORALE. - È la conoscenza diretta che, mediante ispezione, il pastore prende delle condizioni del territorio a lui affidato per rilevarne i bisogni e provvedervi con zelo e carità, secondo le norme del CIC, can. 343. Il diritto e più il dovere della V. patriarchi, ai metropoliti e ai vescovi, trattandosi di mezzo assolutamente necessario al buon governo delle anime (Conc. Trid., sess. XXIV, de ref., cap. 3).
I. CENNI STORICI
Per questo motivo fin dalle origini del cristianesimo la visita è ritenuta come uno dei più gravi obblighi del ministero pastorale. Di s. Pietro attestano gli Atti che egli «circuibat civitates ac vices ut confirmaver fidelis» (Act. 9, 32), e su tale esempio i vescovi hanno premurosamente disimpegnato questo dovere. Basti ricordare, p. es., s. Basilio di Cesarea, di cui Socrate ha scritto: «Urbes perlustrans languentes in fide confirmabat» (Hist. eccl., IV, cap. 21). Non fu da meno s. Martino a Tours. S. Agostino scrive di sé: «Quoniam visitandarum ecclesiarum ad meam curam pertinentium necessitate proiectus sum...» (Ep., 56: PL 33, col. 223). E non potendo visitare di persona perché non tante alcune località, infestate dallo scisma donatista, preferì costituire sul posto un altro vescovo, anziché mantenere sotto la sua giurisdizione quella parte del gregge, che gli riusciva impossibile di ispezionare (Ep., 209: PL 33, Ep., 209, col. 953). Ma la prima legge scritta sull'obbligo della sacra visita risale al Concilio di Tarragona (a. 516) can. 8: «ut antiquae consuetudinis ordo servetur et annuis vicibus ab episcopo dioceses vieserunt» (cf. Hefele-Leclerq, II, p. 1028, n. 8); disposizione poi rettata e meglio determinata da altri Concili spagnoli, come quelli di Lugo (a. 569, di dubbia esistenza perb. cf. ibid., III, p. 193), di Braga (a. 572, can. 1; cf. ibid., p. 194), il Concilio IV di Toledo (a. 633, can. 36; cf. ibid., 272) e generalizzata un po' dovunque, specialmente in Italia e in Francia sotto il pontificato di S. Gregorio Magno, finché entrò nelle compilazioni autentiche, dove le decretali si sono limitate per lo più a reprimere abusi, in occasione di sacra visita specialmente a motivo di esagerate esazioni. A questo proposito parecchi concili hanno parole di fuoco contro alcuni vescovi. In seguito poi invalse la prassi in molti luoghi, specialmente fuori d'Italia, di commettere in pieno l'incarico della visita agli arcidiaconi.E poiché non poche persone sia fisiche che morali, per privilegi ed esenzioni ottenute, non erano soggetti agli arcidiaconi, l'istituto giuridico della V. p., verso la fine del medioevo, andò quasi completamente perdendo del suo carattere ed utilità. Il Concilio di Trento estese la sua riforma anche in questo campo, col rendere più spedito ai vescovi l'adempimento di un così grave dovere. Dichiarò che la V. vescovo; da non affidarsi ad altri se non per gravi ragioni, quali ed es., la malferma salute del prelato o la vastità del territorio diocesano. In simili casi il vescovo ne doveva dare l'incarico al suo vicario generale o ad altra persona idonea. Il tempo utile per compiere la sacra visita, secondo il diritto pretridentino di un anno (c. 10, C. 10, q. 1), fu portato a un biennio, ma solo qualora per l'ampiezza della diocesi la visita non si fosse potuta terminare entro l'anno (sess. 24, cap. III, de reform.). Però il CIC, tenendo conto di uno schema del Concilio Vaticano (C. Martino, Concil. vatic. docum. collect., Paderborn 1873, p. 138) e della prassi ormai comune e non disapprovata dalla S. Sede, stabilisce che il vescovo personalmente o, se legittimamente impedito, per mezzo di un procuratore, visiti la diocesi almeno in parte ogni anno e per intero una volta ogni cinque anni. Per eliminare inconvenienti derivanti da privilegi di esenzione il Tridentino aveva concesso ai visitatori di procedere, oltreché in forza della loro autorità ordinaria, anche come delegati della Sede Apostolica. Di tale delegazione non si fa più parola nel CIC e d'altra parte vi è tassativamente determinato quali persone e quali istituti esenti in certe circostanze il vescovo può visitare; perciò si deve ritenere che tale potestà è ipso iure annessa all'ufficio e che pertanto il vescovo anche quando visita a norma di legge le persone e gli istituti esenti, agisce per autorità ordinaria, benché vicaria.
II. DIRITTO ATTUALE
Sono soggetti alla visita del vescovo persone, cose e luoghi. Quanto alle persone la visita può essere generale e speciale. È speciale se ha per oggetto un ufficio particolare o una determinata persona rea di qualche colpa. È generale se ha per oggetto gli uffici o le persone in genere. La visita particolare ha luogo soltanto quando un giusto motivo la rende necessaria (can. 1939 CIC). Inoltre è oggetto di visita vescovile tutto ciò che serve al pubblico esercizio del culto divino, come le vesti e i vasi sacri; i benefìci, le fondazioni pii; i legati pii; i beni ecclesiastici; le cause pii in genere; inoltre tutti i luoghi sacri, come chiese e oratori, pubblici e semipubblici, i luoghi pii, come ospedali, orfanotrofi, mendicicomi e simili altri istituti.Per ciò che riguarda gli oratori privati il vescovo deve visitarli la prima volta soltanto al fine di dare il nulla osta per la celebrazione della S. Messa a tenore del can. 1195 CIC. Non è però escluso che il vescovo possa in seguito rendersi conto anche de visu se in tali oratori vengano rispettate le norme della decenza e le condizioni poste nell'induolo apostolico; ciò almeno quando il suo intervento fosse provocato da accuse e denunce o voce comunque pubblica di inadempienza. I luoghi pii sono soggetti alla visita vescovile anche se esenti e commessi a laici, purché eretti da autorità ecclesiastica o almeno da essa dipendenti in maniera che per legge o per fondazione soggiacciono alla giurisdizione o all'ispezione del superiore ecclesiastico (can. 344, 1489, 1491, CIC). Sono esclusi dalla visita soltanto i luoghi e gli istituti eretti da persone private o dall'autorità civile con finalità profana o puramente filantropica. Nessuno può pretendere l'immunità contro il diritto del vescovo a meno che non sussista un'esenzione particolare e specifica in ordine alla visita, come sarebbe la legge di fondazione, la prescrizione e l'induolo apostolico, tale da potersi dimostrare in modo certo. E anche in questo caso compete sempre all'Ordinario il diritto di esigere la resa dei conti, nonostante consuetudini contrarie (can. 1492, § 1 CIC). Però a norma del can. 1509, n. 7 CIC la prescrizione è titolo legittimo di esenzione dalla visita, se intesa contro un prelato in favore di un altro, non contro qualsiasi superiore si da sottrarre alla vigilanza e all'ispezione in totum; ciò infatti romperebbe il nerbo della disciplina ecclesiastica. Con disposizione generale del CIC sono esenti dalla visita vescovile i religiosi regolari, eccetto per i casi espressamente elencati nel can. 344, § 2 (cf. can. 615). Così il can. 296 assoggetta i missionari regolari alla visita del vicario apostolico o del prefetto apostolico per tutto ciò che concerne il regime della missione, la cura d'anime, l'amministrazione dei Sacramenti, la direzione delle scuole, le offerte per la missione e l'adempimento delle vie volontà in favore della stessa missione. Così il can. 631, § 1 dichiara soggetto all'immediata visita dell'Ordinarie del luogo il vicario religioso che esercita la cura d'anime nella chiesa regolare parrocchiale, anche se ivi fosse la sede generale dell'Ordine, alla stessa stregua del parroco secolare, con facoltà di emanare contro di lui decreti e applicare pene in caso di negligenza dell'ufficio. Il can. 617, § 2 poi pone sotto speciale vigilanza dell'Ordinarie del luogo qualunque casa di religiosi regolari non formata nel senso indicato al can. 488, § 6 e conferisce a lui il diritto di prendere provvedimenti in via amministrativa nel caso di abusi o scandali. Secondo il can. 1261, § 2, i religiosi, compresi gli esenti, sono tenuti a osservare le prescrizioni di culto, che l'Ordinario emanasse per il suo territorio, e a tale scopo il vescovo può visitare le loro chiese e i loro oratori pubblici. E ancora il can. 1279, § 1 proibisce che nelle chiese, comprese quelle degli esenti, o in qualunque altro luogo sacro si espongano immagini insolite se non siano state prima approvate dall'Ordinario del luogo. Infine anche le scuole gestite da regolari sono soggette alla visita vescovile, fatta eccezione di quelle interne per i professi esenti (can. 1382 CIC). In linea generale i religiosi esenti di qualunque specie sono sotto la giurisdizione e quindi soggetti alla visita dell'Ordinarie del luogo per tutto ciò che riguarda la cura delle anime e cioè il dovere pastorale del popolo cristiano. Gli Ordini femminili invece sono meno esenti dall'autorità vescovile che non gli Ordini regolari maschili. Le religiose o sono immediatamente soggette alla S. Sede, o sono direttamente sotto la giurisdizione dell'Ordinarie del luogo, o sottostanno a un prelato regolare. In rapporto alla visita vescovile il can. 512, § 1, n. 1 riconosce all'Ordinarie del luogo il diritto e gli inculca il dovere di visitare ogni cinque anni.
circa omnia (persone, cose e luoghi) i monasteri immediatamente soggetti alla Sede Apostolica o all'Ordinario diocesano, e questi come visitatore può e deve interrogare le religiose che crede opportuno sentire e ha il diritto di conoscere tutto quanto rientra negli scopi della sacra visita: conservare e incrementare lo spirito religioso e togliere gli abusi e gli inconvenienti. Per conseguenza tutte le religiose interrogate sono tenute a rispondere secondo verità, essendo il visitatore vero superiore e non un semplice ispettore o relatore (can. 513 § 1). Inoltre il vescovo può inquirire circa la disciplina regolare, l'amministrazione dei beni, ecc.
Il medesimo can. 512 § 2, n. 1 aggiudica ancora all'Ordinarie del luogo il diritto e il dovere di visitare ogni cinque anni i monasteri di monache che dipendono dai regolari, e ciò cumulativamente col superiore regolare, e in atto di sacra visita con potestà limitata, perché può inquirire solo circa quanto riguarda la legge della clausura, con facoltà di interrogare le religiose e di conoscere ciò che è necessario in materia a norma del can. 513 § 1 (Pontif. Commiss. interpr. CIC, 24 nov. 1920; AAS, 12 (1920), p. 575). Qualora però il superiore regolare trascurasse la visita quinquennale, l'Ordinarie del luogo può visitare il monastero delle monache come se gli fosse immediatamente soggetto e cioè circa omnia. Al contrario tutti i religiosi che non vengono sotto il nome di regolari nel senso fissato dal can. 488, n. 7 CIC, anche se esenti, per godere dell'esenzione dalla visita vescovile devono munirsi di un privilegio apostolico (cf. can. 512; 618-19; 690 § 2; 1261 § 2; 1491, CIC). Il vescovo può può visitare anche gli istituti più non eretti a persona morale e affidati a una casa religiosa, però non in modo assoluto e universale se la casa religiosa è di diritto pontificio, ma limitatamente all'insegnamento religioso, all'onestà dei costumi, alle pratiche di pietà e all'amministrazione dei Sacramenti (can. 1491 § 2). Nel compiere la sacra visita il vescovo può farsi assistere da convivatori, di sua libera scelta, che non possono essere più di due, nonostante privilegi o consuetudini in contrario (can. 343 § 2 CIC). Nel fare la visita il vescovo deve procedere de plano, in forma paterna et sine strepitu iudicii, per ciò che riguarda l'oggetto della visita stessa; e contro i provvedimenti presi dal visitatore non si dà appello, ma solo ricorso in devolutivo; perciò essi hanno particolare forza ed efficacia giuridica se contenuti nell'ambito dell'oggetto e dello scopo della visita. Le altre cause si rimandano più opportunamente ad altro tempo ma se il vescovo dovesse deciderle in occasione della visita (ad es., una controversia giurisdizionale o di confine) dovrebbe istruire e giudicare con le forme di rito (can. 345 CIC): e nel caso si darebbe ricorso o appello in sospensivo a seconda della natura dei negozi e dei provvedimenti. Ciò si verificherebbe specialmente quando il visitatore infligesse pene più vendicative che correttive, o anche una gravissima pena medicinale come la scomunica; perché allora egli agirebbe, più che come padre, come giudice: ad uindicatam, più che ad correctionem.
La consuetudine regola le prestazioni di vitto e le indennità in denaro per le spese di viaggio e di mantenimento per il vescovo e il seguito. Oltre la consuetudine però in materia ha forza la legge diocesana, provinciale o regionale, qualora esista. Comunque simili prestazioni sono dovute solo una volta nel caso che la visita venga fatta più volte nell'anno. Il can. 346 CIC dispone che la visita si compia si con diligenza ma senza inutili indugi e senza spese superflue a carico di chi ha l'obbligo di sostenerle; ed è assolutamente vietato al visitatore domandare e ricevere doni tanto per sé quanto per i suoi. Infine il CIC (can. 274, n. 5) contempla il caso di grave negligenza da parte del vescovo nel compiere questo dovere; e allora subentra il metropolit, il quale, solo dopo aver dato notizia dell'omessa visita alla S. Sede e dopo aver avuto dalla medesima il permesso, può visitare la diocesi suffragana al posto del vescovo e in quell'occasione può compiere quanto è richiesto per raggiungere lo scopo della sacra visita e in più può assolvere casi riservati al vescovo diocesano e punire anche con censure delitti notori e offese manifeste che fossero state per caso recate a lui o ai suoi.

anche con censure delitti notori e offese manifeste che fossero state per caso recate a lui o ai suoi.