VIATICO. - Dal punto di vista liturgico, il termine fu prima assunto per indicare tutti i soccorsi o conforti religiosi apprestati ai moribondi (cf. can. 13 del Conc. di Nicea [325]; can. 3 del Conc. di Orange [441]; Hefele-Leclercq, I, 436, 593; Graziano, Decr., 6-89; XXVI, q. 6); ma ben presto fu limitato ad indicare esclusivamente l'Eucaristia e, più determinatamente, la Comunione eucaristica data quale ultimo alimento ai moribondi, senza obbligo del digiuno.
I. OBBLIGO
Per legge sia divina (cf. Io. 6, 54; Summ. Theol., 3a, q. 80, a. 11) che ecclesiastica (can. 864 § 1), urge in pericolo di morte l'obbligo grave di ricevere il V. Nicea, già citato, parla di una «legge antica e canonica» (cf. Hefele-Leclercq, I, 436). Tale è l'urgenza di questo precetto, che, per procurare il v., anche ad un solo moribondo, il sacerdote, che non ha a sua disposizione ostile consacrate, non solo può celebrare non digiuno e a qualsiasi ora del giorno o della notte, ma può anche usare, per la consacrazione, pane fermentato, se di rito latino, o pane azimo, se di rito orientale (cf. can. 851 § 2).Questo precetto incomincia ad obbligare con l'inizio del pericolo di morte, qualunque ne sia la causa (can. 964), interna o esterna (malattia, prima di una battaglia, di un'operazione chirurgica pericolosa, di esecuzione capitale, di parto difficile). Qualora il precetto non fosse stato compiuto coscientemente, si è commesso un peccato, ma non si è tenuti a ricevere la Comunione, perché il precetto non urge più. Se non potesse essere adempiuto nello stesso pericolo di morte, l'obbligo incomincia poco prima del pericolo, ossia quando, moralmente parlando, lo stesso pericolo è prossimo, poiché in tal caso il pericolo già si inizia, e non potendosi soddisfare a tempo debito, si deve subito adempiere. Di qui, giusta la prescrizione del can. 865: «non si differisca troppo il santo V. INFERMITÀ; e coloro che hanno cura di animare il suddivino perché gli infermi lo ricevano quando sono ancora perfettamente consci di sé» (cf. Rituale Rom., tit. V, cap. 4, n. 2; tit. VI, cap. 4, n. 10).

Il can. 864 § 2, dirime una vecchia questione (cf. s. Alfonso, Theol. mor., I, VI, n. 285, dub. 2, ed. L. Gaudé, III, Roma 1909, p. 259 segg.), se cioè chi ha ricevuto lo stesso giorno la Comunione di devozione sia tenuto o possa ricevere il v., e prescrive che la recezione del V. non è obbligatoria, ma sommamente consigliabile. Secondo alcuni autori moderni (Cappello, Coronata) la stessa cosa sembra che si debba ritenere, qualora la Comunione sia stata fatta pochi giorni prima che si verifichasse il pericolo di morte. Durante tutto il pericolo di morte è lecito, anzi conveniente, a giudizio del confessore, ricevere, anche non digiuni, il V. in più giorni distinti ed anche quotidianamente (can. 864 § 3). Anzi il V. potrà essere lecitamente ricevuto due volte nello stesso giorno in due pericoli di morte differenti. Il v., quindi, può essere amministrato in qualsiasi giorno, non escluso il Venerdì Santo, ed anche in caso di interdetto locale, generale o particolare (cf. can. 2270-71), ed a qualsiasi ora del giorno o della notte.
II. SOGGETTO
Ogni fedele, in pericolo di morte, è tenuto a ricevere il V. (can. 864), posto che ne sia capace e degno. Non si soddisfa all'obbligo con la Comunione sacrilega (can. 861), né si è tenuti al digiuno eucaristico (can. 864 § 3).Anche i bambini, a rigor di termine, sono tenuti al precetto del v., anche se non sono stati ammessi alla prima Comunione, purché sappiano distinguere il Corpo di Cristo dal comune cibo e lo sappiano riverentemente adorare (can. 854 § 2). La confessione stessa non è richiesta, se il bambino non è giudicato capace di peccato. Ma se v'è sufficiente discernimento, il bambino sarà previamente e possibilmente istruito sulle verità necessarie di necessità di mezzo, ed in seguito assolto dai suoi peccati. Alla stregua dei bambini vanno considerati gli adulti che ignorano le verità della religione e si trovano in pericolo di morte. I dementi perpetui, secondo l'attuale disciplina ecclesiastica, non possono ricevere il V. Diversamente se deficienti, vecchi rimbambiti e dementi con lucidi intervalli: questi possono e devono ricevere il V. alle stesse condizioni dei bambini.
III. MINISTRO
È riservata all'Ordinario del luogo ed al parroco, nei limiti del rispettivo territorio, l'amministrazione del v., sia pubblicamente che in privato, tanto ai propri sudditi quanto ai forestieri, salvo le eccezioni previste dal diritto e salvo il caso di necessità (can. 848-50).Al vescovo gravemente ammalato amministrano il V. le dignità e i canonici del Capitolo cattedrale, secondo l'ordine di precedenza. A coloro che dimorano in casa religiosa l'amministra il superiore (cf. can. 848, Comm. pontif. per l'autentica interpretazione del CIC, 16 giugno 1931; AAS, 23 [1938], p. 353). In un monastero di monache l'amministra il confessore ordinario o chi ne fa le veci. Nelle religioni laicali o nelle pie case sottratte
alla cura del parroco, il rispettivo cappellano; nel seminario, il rettore o chi ne fa le veci (cf. can. 848 § 1; 836; 397, n. 3; 514; 464 § 2; 1368). In caso urgente, con la licenza almeno presunta del parroco o dell'Ordinario del luogo, amministra il V. qualsiasi sacerdote, sia pubblicamente che privatamente; però chi ricevette già una prima volta il V. durante la stessa malattia può riceverlo da qualunque sacerdote senza bisogno del parroco o dell'Ordinario del luogo qualora l'amministrazione è fatta privatamente: si tratta, infatti, in questo caso di V. in senso lato; purché, però, entro i limiti e le norme indicate dai can. 847, 849 § 1.
In caso di necessità generale (persecuzione, guerra, epidemia), se non si può trovare un sacerdote (anche se scomunicato vitando, o dopo la sentenza condannatoria o declaratoria: can. 2261 § 3) o un diacono e non si può ricorrere all'Ordinario per avere l'autorizzazione, oggi conformemente al costume primitivo della Chiesa si insegna comunemente che qualsiasi laico, presumendo la licenza, può amministrare il v., tenendo evidentemente conto della destrezza o capacità nel soggetto ministratore. A più forte ragione, in caso di necessità particolare, il laico può amministrare il V. purché non vi sia alcun pericolo di irriverenza o di profanazione.