STUPRO

STUPRO. - Nel diritto canonico per s. si intende l'oppressione carnale di donna vergine; mentre i moralisti estendono lo s. all'oppressione di qualunque donna, indipendentemente dallo stato di verginità; il diritto penale italiano poi lo allarga ancora di più, comprendendovi le persone dell'uno e dell'altro sesso (art. 519, comma 1).

Nel diritto italiano sono considerati oggetto di violenza, benché acconsentano alla congiunzione carnale: 1) in ogni caso coloro che non hanno compiuti gli anni 14 (art. 519, comma 2, n. 1); 2) coloro che non hanno compiuti gli anni 16, qualora i soggetti attivi siano gli ascendenti o il tutore, oppure altri cui il minore è affidato per ragione di cura o di educazione o di istruzione o di vigilanza o di custodia (ibid., n. 2); 3) i malati di mente o coloro che si trovano in condizioni tali di inferiorità psichica o fisica da non essere in grado di resistere, anche se la menomazione non dipenda da fatto del colpevole (ibid., n. 3); 4) coloro che sono stati ingannati per il fatto che il colpevole si sostituì ad altra persona (ibid., n. 4). Anche per il CIC devono considerarsi soggetto sposo di s. le persone che, al momento del fatto, non sono capaci di consenso, p. es., gli ubbriachi, gli addormentati di sonno naturale o anche artificiosamente provocato, i pazzi, gli idioti, ecc. Lo s. non è mai possibile tra coniugi in diritto canonico: è possibile nel diritto penale italiano, quando i coniugi siano separati legalmente; è pure possibile (solo però in diritto penale italiano) tra persone dello stesso sesso: nel diritto canonico resta allora una circostanza aggravante dell'omosessualità.

Le pene contro i colpevoli di s. sono, nel codice penale italiano, la reclusione dai tre ai dieci anni (art. 519, comma 1), e la perdita dell'eventuale patria potestà sull'oppresso (art. 541, comma 1); tuttavia la pena non viene applicata, o viene estinta se, in via di esecuzione, il colpevole si unisce in matrimonio con colei a cui ha arrecato violenza (art. 544). Nel CIC, contro i fedeli legittimamente condannati per s., è inflitta di diritto la pena dell'infamia, mentre altre sono lasciate all'arbitrio dell'Ordinario (can. 2357 § 1); contro i chierici minori, oltre l'infamia predetta, sono da applicarsi altre pene parimenti ad arbitrio dell'Ordinario fino alla espulsione dallo stato clericale (can. 2358); contro i chierici in sacris sono comunque pene varie (sospensione, infamia, privazione dall'ufficio, del beneficio, ecc., fino alla deposizione) che però non si incorrono se non dopo essere state effettivamente applicate dall'Ordinario (can. 2359 § 2).

BML.: I. Sole, De delictis et poenis, Roma 1920, nn. 404-407; A. Piscetta-A. Gennaro, Elementa theol. mor., VII, Torino 1944, n. 157; M. A. Coronata, Inst. iur. can., IV, 1948, nn. 2052, 2059-62; V. Manzini, Istituz. di dir. pen., II, Padova 1949, n. 308.