Se ne ebbero esempi già verso la fine del secolo scorso, ma soltanto dopo il CIC si svolsero e si affermarono, specialmente per opera del card. van Rossum (v.), prefetto della S. Congr. de Propaganda Fide dal 1918 al 1932, allo scopo di permettere ai nuovi missionari di iniziare l'apostolato in un dato luogo. Oggi Propaganda preferisce che i nuovi missionari lavorino in una zona sotto la guida dell'Ordinario di luogo entro i limiti di una diocesi o quasi-diocesi ed il territorio a suo tempo potrà essere diviso ed eretto in diocesi o quasi-diocesi.
A capo delle missioni autonome vi è il s. c., che viene nominato direttamente con decreto da Propaganda, come i prefetti apostolici, ed alla pari di questi ha eguali diritti e facoltà e gode della stessa giurisdizione ordinaria e quindi è un vero Ordinario di luogo, sebbene non ne parli il can. 198, né il cap. VIII della parte 1a del l. II del CIC. Detto capitolo, però, fino all'ultima redazione del 1916 parlava del s. e. Secondo l'istruzione di Propaganda in data 7 nov. 1929 (Sylloge P. F., n. 146, pp. 349-350) alle missioni autonome ed ai loro s. e. si applicano, «servatis servandis» su linea generale, i canoni che si riferiscono alle prefetture apostoliche e ai prefetti apostolici. I s. e. possono quindi nominarsi il superiore delegato o meglio il vicario delegato, devono «ex iustitia» (cf. can. 306) applicare la Messa «pro populo» (Sylloge P. F., n. 187, pp. 463-64), ma non godono dei privilegi onorifici dei prefetti apostolici (cf. can. 308).
Il s. e. può inducere anche l'Ordinario di luogo in rapporto al superiore religioso o regolare di un Ordine o Congregazione religiosa. Questi due termini, così contrapposti, sono particolarmente in uso nel diritto missionario per determinare i diritti ed i doveri dell'Ordinario di luogo nelle missioni e del superiore religioso dei missionari che vi lavorano (v. TERRITORI DI MISSIONE). Nella prassi delle società missionarie senza voti il superiore dei missionari è chiamato superiore regionale.