TERRITORI DI MISSIONE

TERRITORI DI MISSIONE. - I. t. di m., a norma del can. 252, sono esclusivamente quelli di pendenti dalla S. Congreg. de Propaganda Fide (v. MISSIONI CATTOLICHE). Attualmente comprendono varie regioni delle tre Americhe, tutta l’Africa ad eccezione delle diocesi di Algeri, Orano, Costantina e Cartagine, l’Egitto, l’Etiopia settentrionale, Angola e Mozambique; tutto il Pakistan, l’India eccetto il patriarcato di Goa, Ceylon, la Birmania, il Siam, l’Indo-cina francese; l’Indonesia eccetto la diocesi di Dili; la Cina eccetto la diocesi di Macao, la Corea, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda e l’Oceania eccetto la diocesi di Honolulu e l’Isola di Pasqua; nelle Isole Filippine solo due vicariati ed una prefettura apostolica.

In questi territori la Chiesa quasi-diocesi (v.). Le diocesi si trovano dove è stata eretta la gerarchia ecclesiastica ordinaria e cioè in India, Pakistan, Giappone, Cina, Australia, America, Europa, recentemente nell’Africa occidentale inglese e nell’Unione sud-africana. In molte regioni coesistono diocesi e quasi-diocesi. Non vi sono prelature nullius né sedi primaziali o patriarcali. La sede patriarcale di Goa non dipende da Propaganda. Le quasi-diocesi rappresentano la gerarchia straordinaria, propria delle missioni, che però è sorta per esigenze di ordine storico. Pochissime si trovano anche in qualche territorio passato da Propaganda alla S. Congr. Oriente. Al presente le quasi-diocesi segnano piuttosto le varie fasi dello sviluppo della Chiesa nascente il cui territorio inizia con la missione sui iuris e per gradi attraverso la prefettura apost. e il vicariato viene elevato a diocesi che rappresenta la circoscrizione ecclesiastica giuridicamente più perfetta ed in pratica la più sviluppata e la meglio organizzata. Non sempre però un dato territorio passa attraverso tutte le varie fasi indicate. Al presente le missioni sui iuris vanno scomparendo e da vari anni non se ne erigono più (v. SUPERIORE ECCLESIASTICO). Anche i vicariati e le prefetture apostoliche, sebbene ancora molto numerosi, non tendono a crescere di numero, per la graduale introduzione della gerarchia ordinaria.

Le diocesi e quasi-diocesi missionarie sono affidate ad un istituto religioso o al clero indigeno. Nessuna è affidata al clero di una diocesi europea o americana (cf. S. Paventi, L’azione missionaria delle diocesi, in Missioneswissenschaftliche Studien. Festgabe Dindinger, Aquisgrana 1951, pp. 152-71; id., De actione missionari diocesium, in Monitor ecclesiasticus, 76 [1951], pp. 449-55). I territori affidati al clero indigeno si avvicinano di più ai territori di diritto comune. Negli altri si ha una commissione canonica da parte della S. Sede, che, non in perpetuo ma ad nutum, affida un dato territorio all’istituto con il dovere di fornirlo di personale e mezzi sufficienti e concedendo di

ritti, quale quello che il superiore ecclesiastico del territorio appartenga all’istituto. In questi territori i missionari per la loro disciplina religiosa dipendono dal superiore religioso, che spesso viene chiamato anche superiore regionale specialmente nelle società senza voti; quanto alla cura d’anime sono sottoposti al superiore ecclesiastico. Si ha così una diarchia, con reciproci diritti e doveri stabiliti con chiarezza dall’istruzione di Propaganda dell’8 dic. 1929 e da altri documenti.

Lo sviluppo dell’organizzazione missionaria tende a condurre i territori missionari verso una nuova situazione giuridica, che ha avuto già esempi in India e poi in Cina e specialmente in Giappone. I territori in avvenire passeranno con ritmo sempre maggiore agli Ordinari indigeni, da cui i missionari stranieri dovranno dipendere. A questi può essere affidata la direzione di qualche opera speciale, come collegi, scuole, parrocchie. In Giappone, invece, ad essi è demandato il lavoro apostolico in una vasta zona della diocesi o quasi-diocesi per un tempo determinato. La zona è considerata come una specie di vicariato foraneo con a capo il superiore religioso dei missionari, ai quali l’Ordinario del luogo comunica le necessarie facoltà. Gli altri diritti e doveri delle due autorità sono in genere stabiliti per mezzo di una convenzione, da approvarsi da Propaganda.

BIBL.: V. ARTOTIRITI, Jus constitut. missionum, Torino 1947, passim; S. Paventi, La Chiesa missionar., Man. di missioni. dottr., Roma 1949, pp. 19-21, 290-94, 339-45; id., Breviarium iuris mission., ivi 1952, passim.