TORTURA

TORTURA. - Nel senso più ristretto e più preciso, (giudiziaria) è ogni procedimento giudiziario con cui si cerchi d'esserci all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta.

Il costringere con la violenza una persona a riconoscere o indicare qualche cosa contro sua voglia, è un modo di procedere così umanamente ovvio che riesce difficile immaginare un'età in cui potesse non esser conosciuto. Più importerebbe stabilire in quali condizioni storiche sia maturata l'assunzione di quel modo di procedere tra gli istituti del diritto giudiziario. La questione non si può naturalmente risolvere indicando nomi, date, luoghi, persone; si può solo osservare, genericamente, che l'intro

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dizione dell'uso giudiziario della t. presuppone superato quello stadio più primitivo del diritto probatorio in cui la sentenza si fonda sull'esito di giudizi di Dio o d'altre prove irrazionali.

Presso i popoli dell'antichità i giudizi di Dio e la t. si dividono il campo, prevalendo i primi là dove la vita giuridica è dominata da concezioni mistiche, prevalendo la seconda in quelle età e in quei paesi in cui tali concezioni vanno cedendo di fronte a un realismo bene o male inteso. Documentata solo sporadicamente (a differenza dei giudizi di Dio) per l'antico Oriente, in Grecia e a Roma la t. (βασανισμός, quaestio per tormenta) presenta uno svolgimento storico che si può dire parallelo, tenuto conto d'uno sfasamento di qualche secolo. Perdutosi presto l'uso dei giudizi di Dio dopo rari esempi storici, la democrazia greca dell'età classica e la Roma repubblicana conobbero e applicarono largamente la t. per gli schiavi, a convalidare le cui dichiarazioni non si reputava sufficiente il giuramento, come per i liberi, che dai tormenti andavano immuni; derogarono a quest'ultima regola, entro certi limiti, da un lato la prassi delle tirannie greche e più delle ellenistiche, dall'altro la legislazione romana dell'età imperiale. Il diritto romano, accanto alla t. dei liberi, proibiva la t. dei servi degli accusati in caput dominorum (cioè perché testimoniassero contro i padroni), sempre per rispetto della personalità dell'uomo libero; ma anche a questa proibizione si derogò fin dai tempi della Repubblica, in casi molto gravi, e più largamente dopo, quando i privilegi già propri di tutti i liberi furono ristretti a poche classi di persone. Le norme del diritto imperiale in questa materia furono condensate nei titoli De quaestionibus dei Digesta (XLVIII, 18) e del Codex (IX, 41). Fuori d'ogni classificazione restano le t. inflitte durante le grandi persecuzioni ai cristiani, non per farli confessare colpevoli del reato d'opinione loro ascritto, ma, all'opposto, per costringerli a rinnegare la loro fede e a sacrificare agli dèi; la discussione sulla logicità o illogicità (di fronte allo stretto diritto) della feroce procedura si prolunga da Tertulliano, da Minucio Felice, da s. Cipriano fino ai giorni nostri.

Con le invasioni barbariche la t. declinò. È discusso se i barbari la conoscessero prima di venire a contatto con le genti romane; certo è che in generale erano ancora fermi ai giudizi di Dio, dei quali riportarono nelle terre d'Europa una frequente pratica. Ammiserò tuttavia la t. per gli schiavi, ed eccezionalmente anche per i liberi, le leggi salica, visigotica, bavarica, borgognona, alamanna; forse non l'ignorarono i longobardi. Non la ricevettero nei loro diritti altri popoli rimasti estranei, per ragioni soprattutto geografiche, alla cultura romana;

e quando questa, dopo la breve rinascita carolingia, finì sommersa dappertutto da costumanze e concezioni germaniche, la storia legislativa della t. mostra una lacuna di quasi quattro secoli (IX-XII), a cui però varie attestazioni sparse e la non interrotta menzione nelle compilazioni giuridiche di scuola permettono di ritenere che non corrispondesse una lacuna altrettanto grande nella pratica effettiva.

Ricacciarono nell'ombra i giudizi di Dio e riportarono in onore la t., dal sec. XII in poi, il riformismo degli studi di diritto romano e la rafforzata coscienza dell'autorità e dei compiti dello Stato. Sottratte le funzioni di giustizia alla precaria autorità di feudatari e alle vendette e comparazioni di privati, e introdotto sempre più largamente accanto al processo accusatorio l'inquisitorio, fecero larga parte alla t. sia le leggi dei grandi Stati territoriali (a cominciare da Federico II in Sicilia, da Luigi IX in Francia, da Alfonso X in Castiglia), sia gli statuti comunali italiani (primo il veronese del 1228) e le corrispondenti leggi o consuetudini locali (talvolta molto anteriori a ogni possibile influsso romanistico) delle città straniere, in particolare francesi, fiamminghe, tedesche. La S. Sede seguì con cautela la corrente: il dictum di Graziano, di remota origine pseudodisiordina, e quod., confessio cruciatibus extorquenda non sit» (Decr. Grat., C. 15, q. 6, § Quod vero), rimase come principio generico, ma già in decretali e scritti dottrinali del sec. XII il ricorso alla t. era, se non comandato, presupposto come ammissibile, e Innocenzo IV con la bolla Ad extirpanda (§ 25) disponeva tra l'altro, preceduto in questo dalla legislazione statutaria, che si potessero assoggettare a una moderata t. gl'imputati d'eresia (1252): norma in seguito largamente applicata, fin tanto che l'istituto della t. restò in vigore, in armonia col pareggiamento dell'eresia alla lesa maestà e con la conseguente applicazione anche ad essa d'una procedura più severa che per i reati comuni. Ma solo nel diritto romano, che del resto la maggior parte delle leggi e soprattutto degli statuti intendeva soltanto integrare e non sostituire, ha il suo fondamento la teoria giuridica della t., elaborata dall'interpreti (civilisti e anche canonisti), con libertà d'atteggiamenti, tra il sec. XII e il sec. XVIII; vi lasciarono impronte inconfondibili Azzone e Accursio, Bartolo e Baldo, e la trattarono a fondo tutti i criminalisti dell'epoca. Tra le molte monografie che questi vi dedicarono, spiccano il Tractatus de tormentis d'ignoto di scuola bolognese (sec. XII) e il De indiciis et tortura di F. dal Bruno (1495).

Nel sistema della t. giudiziaria quale fu costruito dai dottori del diritto comune, il campo d'applicazione di questo mezzo di prova era offerto in genere dalle cause criminali più gravi, e il normale soggetto passivo era l'imputato. La gravità della causa era stabilita per lo più col criterio della pena prevista per il reato, e la misura variava enormemente da luogo a luogo e da tempo a tempo in armonia con la diversa severità dei sistemi penali. Ma la t. si poteva anche applicare in certe cause civili, principalmente in quelle originate da delitto o quasi delitto: esempio più frequente, le cause di fallimento. E accanto al reo (cioè all'imputato o al convenuto secondo la terminologia moderna) vi potevano andar soggetti anche il testimone, quando nella sua deposizione vacillasse o si contraddicesse, o quando più semplicemente apparisse sospetto per la sua bassa condizione sociale o perché infamato, e in casi del tutto particolari lo stesso accusatore infamato o altrimenti sospetto.

La t. non si poteva applicare se non sotto alcune condizioni. Nel caso normale di t. dell'imputato si richiedeva: da una parte, la piena certezza che il reato era stato commesso; dall'altra, una relativa incertezza intorno alla persona del colpevole, relativa nel senso che una o più persone fossero gravate da vari indizi non lievi, o anche da un indizio solo, purché di tale urgenza (come si diceva) da costituire una prova semplificata, ma una piena prova non si fosse ancora ottenuta; infine, la mancanza d'ogni altro mezzo con cui si potesse giungere legalmente al conseguimento della prova stessa. Di queste condizioni, già tutte accennate dalle fonti romane, gli interpreti formarono una complessa teoria, intesa a integrare logicamente il sistema della t. Condizioni analoghe valevano per la t. del convenuto, del testimone e dell'accusatore, tenuto conto della loro diversa posizione processuale e della diversa funzione che aveva nel loro caso l'applicazione dei tormenti. Il principio, già romano, secondo cui non poteva quest'ultima costituire l'atto iniziale d'un processo, era di quelle condizioni il compendio o anzi il fondamento comune.

Alla t. non si potevano sottoporre indiscriminatamente tutte le persone per cui valessero i presupposti fin qui enumerati. Nel diritto romano classico, anzi, la qualità stessa di libero cittadino era sufficiente per esimere dalla t. Ma fin dall'età imperiale il mutamento sostanziale di rapporti tra il cittadino e il potere politico aveva portato con sé la nascita d'un principio diverso, per il quale la soggezione alla t. era la regola, l'immunità un'eccezione. Godevano dell'esenzione per ragioni fisiche i fanciulli (fino ai 14 anni, salvo diverso limite), i vecchi (generalmente, oltre i 60 o i 70 anni), le donne incinte (a cui gli interpreti aggiunsero le puerpere fino al quarantesimo giorno dopo il parto, e le allattanti), i malati, i feriti, e infine, se e in quanto non fossero in grado di seguire l'interrogatorio, i pazzi e i sordomuti. Inoltre, esclusi i processi di lesa maestà divina o umana nel senso più lato, e fatta riserva per le contestazioni da cui non una delle prerogative in questione andava esente, c'erano: un'immunità dei nobili, soppressa da molte legislazioni particolari, se non anche (è il caso delle leggi comunali contro i magnati nei secc. XIII-XV) addirittura rovesciata; un'immunità degli uomini d'arme, fieramente avversata dai giuristi del Rinascimento; un'immunità degli uomini di governo, superata spesso e travolta dal fluttuare delle vicende politiche; un'immunità degli uomini di chiesa, concessa dal diritto romano ma respinta dalla dottrina canonistica; un'immunità infine dei giudici, degli avvocati, dei dottori, degli uomini di scienza (e delle persone in ogni modo utili per loro dottrina o valore alla comunità), ignorata per lo più dalle leggi scritte, ma proclamata a più riprese dai giureconsulti.

Il giudice non poteva emanare la sentenza interlocutoria di t., se prima non aveva notificato al soggetto gli indizi accertati e le altre condizioni richieste, e non gli aveva, con esito negativo, dato tempo e modo di discorsi o comunque di difendersi. L'interlocutoria, sempre appellabile, non poteva secondo molte procedure essere emanata da un giudice unico; anche nei processi d'eresia di competenza dell'inquisizione occorreva il previo accordo tra l'inquisitore e l'ordinario del luogo. Sempre al giudice spettava poi la direzione e la responsabilità della t. e dell'interrogatorio, con l'assistenza del carnefice per la materiale esecuzione, del cancelliere per la redazione del processo verbale, spesso del medico come garanzia per il caso d'infortuni.

Le specie di t. erano le più varie. La più comune, quella che nel parlare d'ogni giorno si confondeva con la t. medesima (come già era avvenuto della ruota presso i greci e dell'eccezione presso i romani, strumenti l'uno e l'altro a cui si legava il corpo del paziente slegandone tutte le giunture), era in Italia (all'estero, meno) durante i secoli del diritto comune il tormento della corda, che consisteva nel sollevare per aria il soggetto, con le mani legate dietro la schiena, per mezzo d'una corda che passava per una carrucola fissata al soffitto della stanza, tenendolo in quella posizione per un tempo variabile da pochi istanti a un'ora, per poi, nei casi più gravi, lasciarlo ricadere giù di schianto fin quasi a terra (tratti di corda). Altri tormenti comuni erano: la stanghetta, con cui si comprimeva la caviglia tra due tasselli di ferro; le cannette, che si mettevano tra le dita delle mani, stringendo con una cordicella; il fuoco, con cui si scottavano per qualche momento i piedi uniti di lardo; la veglia, a cui si costringeva il soggetto per molte ore in posizione scomoda (t., in origine, essenzialmente mentale, poi trasformata); l'acqua, fatta ingerire a litri; e infiniti altri. Tutti erano variamente graduati secondo la gravità del caso e le possibilità di resistenza fisica del soggetto.

Il giudice era tenuto da leggi e giurisprudenza a non applicare i tormenti fuori dei casi prescritti, e ad appli

carni anche allora ut moderatae rationis temperamentae desiderant (Arcadio Carisio, in D., 48, 18, 10, 3) e più concretamente citra membri diminutionem et mortis periculum (Innocenzo IV, bolla Ad extirpanda, loc. cit.), e la sua non era responsabilità meramente teorica. Per il caso della t. abusiva, così come per quello dei tormenti eccessivi, erano previste pene adeguate, che potevano giungere fino alla morte, particolarmente quando la t. illegale avesse avuto per conseguenza la morte del torturato. Né andava esente da pena l'omissione di formalità particolare stabiliti e guarantigia dei diritti dell'imputato.

Quanto agli effetti giuridici, quando era messo alla t. un testimone, la sua resistenza bastava generalmente a confermare e convalidare la deposizione anche sospetta, da lui fatta prima, libero da coercizioni; il suo contraddarsi aveva invece per effetto, ma con riserve ed eccezioni, di togliere fede alla deposizione precedente, già apparsa come viziata. Quando con la t. si costringeva un imputato o un condannato a fornire indicazioni sul conto dei complici (cosa che nel diritto romano, e ancora nel diritto comune fin verso il sec. XVI, non era ammessa se non per eccezione in alcuni reati più gravi, ma più tardi diventò normale e costituì una figura giuridica autonoma, la questioni preludibile dei francesi), allora si poteva aprire l'inquisizione contro le persone incolpate di complicità e anche, se concorrevano altri indizi, metterle a loro volta alla t. Ma nel caso più comune, come s'è detto, questa aveva per soggetto passivo l'imputato e per fine immediato la confessione. Se questa era ottenuta, il confinante era invitato a ratificarla in tribunale, libero e lontano da ogni tormento, a distanza di tempo (di solito, dopo 24 ore); la ratificazione, ed essa soltanto, decideva della sorte del reo confesso, perché la confessione esorta ma confermata era giuridicamente come spontanea, mentre la confessione esorta e non confermata era giuridicamente nulla, salvo il valore d'indizio, sufficiente di solito a giustificare, al pari d'ogni altro nuovo indizio sopraggiunto, la ripetizione del tormento. Si poteva ripetere la prova, di norma, fino a tre volte; se tutte le volte l'imputato confessava e poi rifiutava di ratificare, né d'altra parte le sue confessioni fornivano elementi grazie ai quali si potesse convincerlo di reità col solo sussidio della logica, altro non restava che rimetterlo in libertà per insuffi- cienza di prove, imponendogli caso mai, come a persona sospetta, la prestazione di certe garanzie. L'imputato, infine, che sosteneva fino all'ultimo la propria innocenza, resistendo ai tormenti si guadagnava l'assoluzione piena. Tutte le norme però sugli effetti giuridici (della t. non erano mai così rigide come possono apparire da un rapido schema: tra il risultato della t. e il contenuto della sentenza non correva alcun rapporto di determinazione necessaria, automatica, paragonabile a quello che in altro ambiente storico era caratteristico del processo fondato sui giudizi di Dio.

Tale era l'ufficio della t. e il suo posto nel processo secondo la teoria. In pratica le cose andavano spesso diversamente: la pratica appunto, con le sue incongruenze, le sue ingiustizie, le sue crudeltà, mantenne vivi quei problemi generali, di logica e di morale insieme, che la sapiente teoria aveva cercato per suo conto di sopprimere o di sopire.

A greci e romani un problema della t. non fu ignoto; ma non uscì dal dominio della fredda logica giudiziaria. Una valutazione morale dell'istituto nasce solo col cristianesimo, ed è, nel pensiero costante della tradizione patristica, nettamente negativa: Tertulliano dichiara indegna d'un giudice cristiano l'applicazione dei tormenti (De corona, cap. 11; De idololatria, cap. 17), s. Agostino denunzia l'ingiustizia dell'infingere per un delitto incerto quella ch'è una pena certissima (De civitate Dei, 19, 6), Niccolò I papa impone al popolo bulgaro un'abolizione della t. che, pur ai margini della grande storia, è la prima a memoria d'uomo (Epistolae et decreta, 97, 86). Ma quando l'istituto ritornò in pieno vigore in tutta l'Europa civile (sec. XIII), la condanna ideale bastò solo ad arginare e a moderare la rinnovata prassi ormai fermamente incardinata in un sistema giuridico dal quale non si sarebbe potuta staccare senza mettere in pericolo la stabilità della costruzione intera; il lungo silenzio di civisti e di canonisti sul problema dei fondamenti della t. è un indice, non di disinteresse, ma di consapevolezza di quel pericolo, ed è, a ogni modo, temperato dai rispettivi, insistenti consigli di moderazione da essi rivolti ai giudici e in genere agli uomini della pratica. Un ripensamento del problema, e un suo allargamento in senso sociale e politico, si ha solo nel sec. XVI, favorito da una nuova familiarità di marca umanistica con gli autori antichi, pagani e cristiani, e stimolato dall'incrudire della giustizia penale sotto i governi assoluti e dall'inferie dei processi di stregoneria: contro la t. si levano ora voci autorevoli, e prende a farsi strada il concetto ch'essa non sia un male necessario a cui bisogni rassegnarsi, ma una barbarie di cui si potrebbe e dovrebbe far senza. Cominciano a comparire non molto più tardi i primi libri in pro dell'abolizione; hanno tutti in comune un vivo affatto religioso, siano essi d'autori cattolici, come Fr. von Spee (Cautio criminalis, 1631), J. Schaller (Paradoxon de tortura in Christiana republica non exercenda, 1657). A. Nicolas (Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets, 1682), siano di protestanti, come J. Graefe (Tribunal reformatum, 1624) o M. Bernhard (De tortura ex fortis Christianorum proscribenda, 1705); dai primi del sec. XVIII non si contan più. All'idea, che questi generosi scrittori hanno potuto far penetrare nelle coscienze, ma non ancora nelle leggi, l'illuminismo settecentesco porta infine un contributo, non più di pensiero ma d'azione, che si dimostra decisivo: le proposte, le petizioni, le polemiche, le invettive di F. M. de Voltaire, di C. Beccaria, di P. Verri, di J. von Sonnenfels hanno per effetto poco meno che immediato l'abolizione della t. in alcuni dei maggiori Stati e il maturare in altri di quelle condizioni che finiscono col portare dappertutto all'abolizione stessa tra l'ultimo terzo del sec. XVIII e il primo del sec. XIX.

L'era della t. legale è così cessata; ma la t. non è per questo scomparsa. Non si dice di singoli abusi, ma d'un fatto generale. Eccezionali in Europa e avversati dalle leggi scritte e dalla comune coscienza giuridica, hanno di recente preso piede nella prassi giudiziaria d'oltre cortina e d'oltre oceano quei procedimenti che tendono a estorcere confessioni dagli'imputati con lo stoncarne la resistenza nervosa, mediante i cosiddetti interrogatori di terzo grado, o addirittura col privati della loro libertà morale, mediante iniezione di droghe atte a sopprimere temporaneamente la piena coscienza. In tali procedimenti rivive, nel senso più pieno della parola, l'antica t. mentale, tecnicamente ammodernata, e priva purtroppo di quelle quarantigie con le quali i vecchi giuristi la vollero sempre temperata, come la più atroce tra tutte le forme di t.

BIBL.: W. A. Wasserschleben, Hist. quaestionum per torta apud Romanos, Berlino 1836; H. Ch. Lea, La storia del dir. la morale soc., trad. it., Piacenza 1925, p. 439 seg.; E. Hubert, La torture aux Pays-Bas autrichiens, Bruxelles 1897; R. Quanter, Die Folter in der deutschen Rechtspflege, Dresda 1900; Fr. Helbing, Die Tortur, 4a ed., Berlino 1926; A. Mellor, La torture, Parigi 1949.

ASPETTO MORALE. - La liceità o meno della t. si può presentare sotto due aspetti: quello dell'applicazione della t. come pena; l'altro come mezzo di indagine.

Non si può dubitare della liceità della t., come pena afflittiva supposta la liceità della pena di morte e supposta la liceità della mutilazione e verberazione, perne ugualmente afflittive. Come intimidazione contro un innocente per carpirne un segreto è doppiamente illecita, e come ingiustificato atto di violenza segreto (v.). La questione della liceità dell'applicazione della t. come mezzo di indagine giudiziaria, su individui già indiziati più o meno gravemente, allo scopo di carpirne la confessione giudiziaria, ha avuto soluzioni diverse.

Per alcuni, supposto il diritto del giudice di indagare per appurare la verità dei fatti, quando, in determinate circostanze, fossero esauriti i mezzi normali, il bene comune può esigere che l'imputato venga sottoposto anche a mezzi costruttivi, quali la t. Si tratta dell'interesse che ha la società di precisare le responsabilità

di un determinato individuo, di un diritto alla prova. Non si nega il diritto individuale a tacere ed a manifestarsi liberamente, ma questo cede al diritto che la società ha di sapere chi minaccia il bene comune, di rivendicare la norma giuridica conculcata.

Lo svantaggio di non riuscire a scoprire l'autore di un determinato delitto provocherebbe a volte danni ben maggiori alla società di quanti non ne possano venire dalla violazione della libertà nell'esigere e volere la manifestazione di un determinato individuo (J. De Lugo, *De iustitia et iure*, disp. XXXVII, sect. XIII, ed. Fournials, VII, Parigi 1869, p. 724).

Tuttavia, è fuor di dubbio, che anche in tal corrente di pensiero, per essere lecita la t. deve essere contenuta entro limiti ben definiti: a) a carico del soggetto vi siano già degli indizi, che costituiscano una prova *semplen* (confessione stragiudiziale, la deposizione di un teste superiore ad ogni sospetto, ecc.); b) si tratti di persona che può essere sottoposta alla t. e che non ne sia resa immune o per particolari circostanze dal diritto naturale o per prescrizione del diritto positivo; c) sia stato esperito ogni altro mezzo di indagine più mite; d) la t. non sia né assolutamente né relativamente insopportabile per il soggetto a cui viene inflitta; e) sia consentita in piena tranquillità una ratifica o ritrattazione della confessione esterna (cf. s. Alfonso M. de' Liguori, *Th. mor.*, IV, cap. 3 a. 3, n. 202, II). Prevale però oggi la corrente che si appoggia sulla salvaguardia dei diritti della persona umana, grazie ai quali il reo ha diritto all'inviolabilità nell'anima e nel corpo, e contro questo diritto fondamentale non possono valere motivi di indole sociale o di bene comune. L'esigere, inoltre, dal colpevole la confessione del suo misfatto, pare oltrepassi quanto si può reclamare dalle comuni possibilità della natura umana, e sconfini in una zona in cui si richiede l'eroismo. E l'eroismo, nella grandissima maggioranza dei casi, si può consigliare, non imporre. Ancora: il reo ha diritto alla sua reputazione, anche se solo apparente e falsa. La reputazione, infatti, è equiparata ad un bene esterno che viene realizzato dall'individuo personale di ciascuno. Su tale bene esterno è proprio, quando è reale, l'essere umano può rivendicare il pieno e assoluto diritto con esclusione di qualsiasi altro. Il diritto, poi, alla riputazione apparente, se non si può dedurre dallo stesso diritto dell'uomo, si deve affermare *ex inconvenientibus* che ne seguirebbero, soprattutto contro la pace e la tranquillità, che verrebbero compromesse qualora fosse doveroso ed anche lecito manifestare in ogni evenienza i difetti occulti degli altri.

Contro questo argomento, che è senza dubbio il più debole, si deve subito osservare che il diritto alla fama falsa è relativo e limitato: essendo fondato sul bene comune, esso potrebbe cessare, quando appunto il bene degli altri lo esigesse. Altre ragioni hanno il loro notevole peso, specialmente oggi, quando i perfezionati metodi di indagine con perizie scientifiche, ecc. rendono assai meno utile qualsiasi ricorso a mezzi, se non altro così imperfetti. L'opinione pubblica, che ha il suo peso nell'uso dei mezzi per raggiungere determinate finalità sociali, è oggi nettamente contraria all'uso della t. Però un tale sistema non si può dire del tutto e dovunque bandito in pratica nelle indagini giudiziarie o nei sistemi di polizia. Ed è doppiamente pericoloso, perché mancano quelle garanzie che legalizzino l'applicazione della t. Comunque una nazione veramente civile avrebbe oggi orrore di introdurla nel suo codice penale.

Si discute, invece, sull'opportunità di introdurre altri metodi di indagine, ancor più lesivi della libertà di confessione, NARCOANALISI (v.), dove l'attentato contro la personalità è ancor più insidioso e totale. Nella procedura canonica dopo il CIC non è più ammesso l'uso di qualsiasi coazione per capire la confessione del reo, ed anzi è detto espressamente che il reo non è tenuto a dire la verità, quando *agatur de delicto ab ipso commisso* (can. 1743 § 1; cf. anche can. 1947).

BIBL.: cf. i moralisti classici anteriori al CIC, alcuni dei quali, come il De Lugo e s. Alfonso, sono stati citati nel testo; cf. Carmelutti - P. Calamandrei, *A proposito di t.*, in *Riv. di dir. processuale*, 1952, p. 234 sq.