TRUFFA. - Per l'art. 640 del Codice penale ital., «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno», integra la fattispecie della t. ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattromila a lire ottantamila.
La t. rientra fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, giacché si risolve in un inganno, mediante il quale la vittima viene indotta a compiere un atto pregiudiziale per il suo patrimonio e vantaggioso per altri. Questo consenso della vittima, carpiato fraudolentemente, differenzia nettamente la t. dal furto e dall'appropriazione indebita, reati che presuppongono il dissenso del soggetto passivo. La norma dell'art. 640 mira quindi a tutelare, oltre il patrimonio, anche la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Nella figura della t. può rientrare una notevole quantità di fatti, dato che svariatissime sono le forme che può assumere il reato in parola. Nonostante ciò, la migliore dottrina considera la fattispecie troppo ristretta: non poche frodi che meriterebbero pena ne restano infatti escluse. Pertanto, il futuro legislatore dovrà o ampliare la portata della norma o integrarla con un'altra di carattere più generico. Ai sensi del vigente codice italiano per l'integrazione dell'elemento oggettivo della t. occorre che: 1) l'agente metta in essere artifici o raggiri (artifizio sarebbe un camuffamento della realtà, raggiro un avvolgimento ingegnoso di parole; dalla dottrina e dalla giurisprudenza le due espressioni vengono però intese in senso assai più lato, al punto che si ammette che anche una semplice menzogna o lo stesso silenzio possono dar vita alla t.; secondo una recente precisazione [Antolisei], non deve tuttavia trattarsi di uno di quei piccoli stratagemmi che molto frequentemente si verifichano in un dato ambiente e per certi determinati rapporti, stratagemmi che la coscienza sociale riprova, ma considera semplici «correttezze»); 2) questi artifici o raggiri facciano cadere in errore una data persona, cioè la vittima (a nulla rilevando che questa lo abbia agevolato con la sua ignoranza o trascuratezza); 3) questo errore dia origine ad un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato (tale atto può avere per oggetto qualsiasi elemento del patrimonio e persino prestazioni d'opera); 4) questo atto si risolva in un danno per la vittima o magari per un'altra persona e in un vantaggio altrui (deve trattarsi di un danno, cioè di una diminuzione patrimoniale, considerando come tale anche quello che involga cose aventi un puro valore di affezione; al danno deve corrispondere un profitto altrui, di qualsiasi natura, purché ingiusto). L'elemento psicologico è costituito dal dolo, per la cui sussistenza si richiede che l'agente: 1) abbia messo in essere volontariamente artifici e raggiri con la coscienza del loro carattere frodatorio; 2) abbia voluto indurre la vittima in errore; 3) abbia voluto che questa compisse un atto di disposizione patrimoniale; 4) abbia voluto realizzare un profitto e abbia avuto coscienza dell'ingiustizia del profitto e del danno derivante all'ingannato. In conseguenza di questa molteplicità di elementi, l'errore di fatto trova largo campo di applicazione. Da quanto detto finora, deriva che il momento consumativo della t. coincide con la realizzazione del profitto; il che ha dato occasione a numerose critiche. Si noti, tuttavia, che non occorre che l'agente consegua proprio il vantaggio che si riprometteva, bastando che lui o un terzo realizzino un miglioramento patrimoniale qualsiasi.
Secondo gli orientamenti più recenti, il delitto in esame è configurabile anche se l'ingannato sia stato raggirato nel mentre cercava di conseguire un fine illecito. Ciò perché l'incriminazione della t. è dettata da ragioni di interesse sociale.
Per il capoverso dell'art. 640 la t. è aggravata (reclusione da uno a cinque anni e multa da 24.000 a 120.000 lire) se il fatto è commesso a danno dello Stato e di altro ente pubblico, o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, o ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errore convincente di dover eseguire un ordine dell'Autorità.
Negli artt. 641, 642, 643, sono contemplate tre ipotesi (rispettivamente rubricate come insolvenza fraudolenta; fraudolenta distruzione della cosa propria o mutilazione della propria persona; circonvenzione di persone incapaci) che la dottrina suole denominare t. minor. Salvo che per l'insolvenza fraudolenta, le pene previste non sono, però, più lievi di quelle della t.: anzi, per la circonvenzione d'incapacità, è sancita, oltre la multa, la reclusione da due a sei anni.