TUTELA-TUTORE

TUTELA-TUTORE. - La tutela (tutela, patrocinium, praesentia) è secondo il giureconsulto Servizio (fr. 1, pr. D. 26, 1): «vis ac potestas ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa». Il tutore è colui che è dest. nato a prendere cura della persona del minore non emancipato o dell'interdetto e a rappresentarlo in tutti gli atti civili ed a gestire i beni da buon padre di famiglia, compiendo non solo atti di ordinaria amministrazione, ma, con le debite cautele, anche atti di amministrazione straordinaria e di disposizione (Inst. I, 13).

I caratteri della tutela sono: a) la natura pubblica dell'ufficio (munus publicum; nam et tutelam et curam placuit munus publicum esse; Inst., I, 25); b) la obbligatorietà della funzione, non essendo consentito a chi vi si è chiamato di rifiutarsi d'assumer la, assuntata, di rinunziarvi, se non sussistano cause legittime per ottenerne la dispensa; c) la gratuità; secondo il diritto romano la tutela è un officium pietatis, quindi non sembra conforme alla dignità dell'ufficio ed alla purità con cui deve essere esercitato il mettere a prezzo l'opera; d) la generalità del potere conferito al tutore: esso ha carattere generale nel senso che investe sia la persona come il bene del tutelato (pupillo); e) la individualità ed unità del potere che è assegnato ad una persona e non può mai scindersi o frazionarsi tra più titolari.

Possono stabilirsi diverse classi della tutela, sotto due punti di vista: a) della persona a lei soggetta; b) dei modi di conferimento, ossia della maniera come si designa il tutore, che è la persona incaricata ad esercitarla. Per la persona sottomessa a tutela (pupillo) può essere: i) dei minori d'età; 2) dei maggiori d'età; qui ha luogo per gli infermi di mente dichiarati interdetti. Per il conferimento la tutela può essere: i) testamentaria, che è conferita per testamento del padre; 2) legittima, che è conferita naturalmente per legge al più prossimo parente, tranne il caso che qualche impedimento lo escluda da tale incarico oppure legittime ragioni lo dispensa dall'accettare; 3) dativa, che in mancanza delle due precedenti viene conferita dal Tribunale o magistrato ad una persona idonea e capace.

I. La tutela nel diritto italiano

Nel diritto italiano il tutore è sempre nominato dal giudice tutelare (art. 346 Cod. civ. ital.) il quale, però, nella scelta del persona deve seguire alcuni criteri e cioè, se si tratti di minore non emancipato, deve designare innanzi tutto la persona eventualmente determinata dal genitore, che ha esercitato per ultimo la patria potestà; se manca questa designazione oppure se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore deve essere fatta di preferenza tra gli ascendenti o tra gli altri parenti o affini del minore e dopo aver sentito il minore stesso, se questi abbia raggiunto l'età dei 16 anni. Comunque la scelta del tutore deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale da affidamento di educare e di istruire il minore (art. 348). Se si tratta di nominare il tutore di un interdetto, è da preferirsi gradualmente dal giudice il coniuge di maggiore età, a meno che sia separato legalmente, il padre, la madre, il figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superiore con testamento o con atto pubblico o con scrittura autenticata (art. 424). A tutore, in alcuni casi, può anche essere nominato un ente di assistenza (art. 354).

Alcune categorie di persone sono invece dalla legge stessa dichiarate incapaci a svolgere l'ufficio di tutore, come, ad es., i falliti che non siano stati cancellati dal registro dei falliti; coloro che abbiano perduta la patria potestà, gli esclusi dalla tutela per disposizione scritta del padre, gli esclusi da altra tutela ecc. (art. 350).

L'ufficio di tutela è di per se stesso obbligatorio e non può essere quindi rifiutato, salvo i casi di dispensa prevista dalla legge. Fra i dispensati sono i cardinali, i presidenti delle assemblee legislative e i ministri (ma possono rinunciare alla dispensa). Da dispensarsi su richiesta sono gli arcivescovi e i vescovi, i ministri del culto con cura d'anime, i militari, chi ha compiuto gli anni sessantacinque ecc. (art. 351-52). Il tutore ha sul minore poteri analoghi a quelli del genitore esercente la patria potestà (art. 357). Ma la legge stabilisce maggiori cautele e più intensi controlli.

La legge in genere regola l'esercizio della tutela con le seguenti garanzie: a) il giuramento del tutore di esercitare la tutela con fedeltà e diligenza (art. 349); b) la formazione da parte del tutore dell'inventario dei beni del pupillo (art. 362-67); c) la prestazione da parte del tutore di una garanzia proporzionata alla natura ed entità del patrimonio del pupillo, salvo che vi sia una giusta causa per esimere da tale obbligazione (art. 381); d) l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale affinché il tutore possa compiere determinati atti (art. 372, 374-376); e) la resa dei conti del medesimo tutore annualmente al magistrato o alle persone che la legge determina, o, in tutti i modi, al termine della gestione tutelare (art. 385-86).

Data la natura di rapporti che esistono tra tutore e minore o interdetto, fra tutore e minore emancipato la prescrizione viene sospesa e quindi non corre (art. 2941). Tra i diritti che competono al tutore nei confronti dei suoi patria potestà (v.), che importa anche doveri di educazione, di vigilanza, di amministrazione ecc.

Nonostante la gratuità dell'ufficio di tutore, il giudice tutelare può assegnare un'indennità, tenuto conto del patrimonio e delle difficoltà di amministrazione (art. 379).

Ai diritti di patria potestà nel tutore, corrispondono doveri nel suo pupillo, che sono di rispetto, di obbedienza ecc. (art. 358). Queste prescrizioni hanno evidentemente un contenuto soprattutto morale, da obbligare anche in coscienza, prima di qualsiasi intervento del giudice.

II. La tutela nel CIC - Il diritto canonico per la disciplina di questo istituto si rimette in massima parte alle leggi civili; ha però talune prescrizioni che prendono in considerazione il curatore, per taluni effetti, specie processuali; di più nella terminologia è alquanto incerto, usando promiscuamente i termini di tutore e curatore.

In rapporto alla patria potestà il minore, anche di fronte al tutore, ne è esente in tutti quei casi in cui ne sarebbe di fronte ai genitori (can. 89; cf. can. 542, 974, 1352, 1648 § 3). Ha il domicilio del tutore, ma dopo i sette anni può avere quasi-domicilio proprio (can. 93 § 1-2). Il tutore agisce e risponde in giudizio per il pupillo (can. 1648 § 1). In caso di conflitto di diritti tra il tutore ed il pupillo, quest'ultimo starà in giudizio per mezzo di un curatore dato dal giudice (curator ad litem: can. 1648 § 2). Nelle cause del pupillo il tutore è incapace di rendere testimonianza (can. 1757 § 3), di esercitare l'ufficio di perito (can. 1795 § 2) e di giudice (can. 1613). Per il diritto canonico il tutore ha la facoltà di scegliere la chiesa del funerale o la sepoltura del pupillo impubere (can. 1224, n. 1).

Sempre in base alla patria potestà il tutore può irriare i voti religiosi dei suoi pupilli. Questi voti possono essere irritati perfino quando i votanti, usciti di tutela, li