SIMULAZIONE

SIMULAZIONE. - In genere è ogni atteggiamento che ha per fine di creare presso altri un falso giudizio. In linguaggio giuridico la s. consiste nel porre un'azione, normalmente solenne, nell'adoperare una formola che ha nella comune accezione un significato ben determinato, mentre l'intenzione di chi opera è totalmente diversa. La s. è detta anche finzione (fictio) e va distinta dalla dissimulazione, che è il porre un'azione in circostanze tali che può indurre altri in errore, senza però che l'agente abbia questa intenzione di indurre in inganno, pur permettendolo, e senza che l'azione adoperata abbia quell'unico specifico significato, che è a base dell'errore altrui. Va ancora distinta dallo scherzo o giuoco (iocus), in cui la finzione è resa palese prima e poi, in gente normale, dalle circostanze: ciò che non si ha nella s., dove l'intenzione contraria all'atto rimane segreta o comunicata a pochi.

Per s. Tommaso ogni s., come ogni menzogna, è sempre peccato (Sum. Theol., 2ª-2ªc. q. III, a. I c.); ma non ogni s. costituisce peccato grave; anzi, secondo un'opinione ben fondata, eccezionalmente, per gravi ragioni, si può ricorrere alla s., ad es., del matrimonio, senza commettere colpa. La s. è formale o materiale a seconda che positivamente si intenda o solo si permetta l'inganno. Anche la s. materiale si distingue dalla dissimulazione, perché l'azione o la formola adoperata ha sempre un unico significato e perciò l'errore altrui è inevitabile, sebbene solo permesso. La teoria della s. è stata soprattutto elaborata in materia di contratti, come vizio del consenso, ma ha trovato applicazione in vari campi della teologia, in materia di fede, in materia di Sacramenti, ecc.

**I. LA S. NEI CONTRATTI E NEL LINGUAGGIO CIVILISTICO.** - Uno degli elementi costitutivi del contratto è il consenso o l'accordo fra le parti, che deve essere manifestato all'esterno con segno corrispondente. Le leggi civili, per evitare ogni possibilità di liti, esigono spesso una forma determinata sotto pena di nullità o per atto pubblico o per scrittura privata (Cod. civ. it., artt. 1325, 1350). Se però intimamente uno dei contraenti non intende obbligarsi, pur pronunciando le parole richieste dalla legge, il contratto è di per sé, atteso solo il diritto di natura, invalido per s. di consenso. Se si ha invece solo la volontà di non adempiere il proprio obbligo, il contratto è valido. In caso di invalidità per s. si è tenuti alla riparazione dei danni. Il più delle volte si può riparare il danno, conseguente da tale frode, contratto (v.). Fare invece solo una promessa finta è un peccato contro la veridicità (bugia), ma non contro la giustizia.

La concezione di s., presso i civilisti, non coincide con quella dei teologi e dei canonisti. Per essi la s. è la dichiarazione di un contenuto di volontà non reale, emesso scientemente e concordemente dalle parti, per produrre a scopo d'inganno l'apparenza di un negozio che non esiste e che è diverso da quello realmente compiuto (F. Ferrara, Della s. nei negozi giuridici, Roma 1922, p. 47); perciò per avere la s. occorre: 1) una voluta dichiarazione esterna, differme dall'intenzione; 2) la coscienza di tale difformità da parte del simulante; 3) un accordo tra le parti su tale divergenza; 4) lo scopo d'interno. Se manca il terzo di tali requisiti, non si ha s., ma riserva mentale, nella quale l'interno volere, coscientemente difforme dalla dichiarazione, non è contrattualmente manifestato. Qui la s. è presa nel senso teologico e canonistico.

**II. S. DELLA FEDE.** - Simulare la fede, equivale a negarla: il che non è mai lecito (Mt. 10, 33; Lc. 9, 26; Rom. 10, 10). Non v'è però nessuna negazione di fede, quando la si dissimula (v. FEDE).

**III. LA S. DEI SACRAMENTI.** - Può aver luogo o i usando materia e forma senza intenzione di effettuare il Sacramento o 2) proferendo una forma invalida, pur essendo valida la materia, oppure 3) usando una materia, la quale sia invalida per difetto occulto. La s. sacramente è sempre un sacrilegio e non può in nessun caso diventare lecita, come appare dalla proposizione condannata il 2 marzo 1679 da Innocenzo XI (Denz-U, 1179). La dissimulazione dei Sacramenti può essere invece lecita per un motivo grave. Essa consiste nel porre una azione non sacramentale in circostanze tali da far credere che venga amministrato un Sacramento.

**II CIC punisce esplicitamente soltanto tre casi di s.: 1. La s. della celebrazione della S. Messa (v. MESSA, e can. 2322, n. 1). È il delitto di chi, laico o chierico - pur non essendo stato ordinato sacerdote, oppure nonostante**

la Ordinazione invalidamente ricevuta — agisce in modo tale che si possa essere indotti a credere che si stia celebrando la S. Messa. Comunemente gli autori richiedono che vi sia di fatto l'inganno da parte di chi assiste a tale celebrazione; altri non richiedono l'inganno di fatto. Il delitto si reputa consumato (can. 2228) quando ha iniziato la celebrazione finta della S. Messa, anche se essa non sia portata a termine. 2. La s. della confessione sacramente. — Si ha quando il penitente vien tratto in inganno nel ritenere sacramentale la sua confessione perché 1) ha confessato anche un solo peccato vero o putativo per averne l'assoluzione; 2) perché ha creduto vero confesso colui che ha ricevuto la sua confessione. La Chiesa, fin dai primi tempi, ha punito l'esercizio dell'Ordine di fatto non ricevuto. Così, p. es., dal sec. IV, e seguenti furono puniti, con la deposizione, i sacerdoti che andavano usurpare l'esercizio del potere episcopale (Concilio di Sardica [343-44], cap. 19: Hefele-Leclercq, I, pp. 860-862). Dal sec. VIII si ebbero speciali sanzioni contro i simulatori della celebrazione della S. Messa e dell'assoluzione sacramentale (cf. F. X. Wernz, Ius decretum, VI, Prato 1913, n. 459). Parecchie costituzioni pontificie sanciscono, per tale delitto, la pena della degradazione e la consegna al braccio secolare il quale puniva con la pena di morte i sacerdoti che se ne rendessero colpevoli (P. Gasparri. Fontes, I, Roma 1926, pp. 256, 357, 393, 813; ibid., II, 1932, p. 555). Per i delitti di cui sopra, il CIC (can. 2322) sancisce: 1) la comunione speciali modo riservata alla S. Sede e 2) se laico, la privazione di pensione o incarichi con altre congrue penali; 3) se chierico, anche la deposizione. La comunione latente sententiae è una pena che non si riscontra nel diritto antico. Le cause criminali riguardanti la s. della Messa e della Confessione sacramentale sono di competenza del S. Uffizio per il sospetto di eresia che suppongono (P. Gasparri. Fontes, cit., I, p. 255). — 3) L'assoluzione del complice in peccato turpe (v. COMPLICE IN PECCATO TURPE. TURPE). La s. del consenso (v. MATRIMONIO, IV, I, 5) nel matrimonio si ha quando il contraente finge estremamente di voler contrarre, esprimendo con serietà ed in modo rituale un consenso che invece interrompe non c'è. Sia che si tratti di s. bilaterale o unilaterale, quando se ne provi l'esistenza, il matrimonio è invalido. Si suole distinguere dalla giurisprudenza e dalla dottrina una s. totale, che si ha quando si esclude lo stesso contratto, ed una s. parziale, che si verifica quando le parti, pur avendo per sé la sentenza di contrarre matrimonio, non si vogliono obbligare, oppure escludono una delle qualità essenziali (can. 1013). In ogni caso, però, bisogna che si tratti di un vero atto positivo di volontà, non essendo sufficiente il semplice errore sull'unità ed indissolubilità di dignità sacramentale, anche se tale errore sia causa del contratto (can. 1084; S. R. Rotae decisiones..., decis. XIII, n. 32: vol. XXXV, Città del Vaticano 1943, p. 114). Per quanto riguarda la prova, le cause di s., sopratutto se questa sia totale, sono difficilissime, come ripete tante volte la giurisprudenza rotale; si tratta infatti di un atto interno, per la valutazione del quale bisogna tener presente un duplice principio che milita per la validità del matrimonio; 1) il matrimonio gode del favore del diritto (can. 1014) e 2) l'interno consenso della volontà si suppone sempre conforme alle parole ed ai segni usati nella celebrazione del matrimonio (can. 1086 § 2: S. R. Rotae decisiones..., decis. XXXVIII, n. 12: vol. XXXV, p. 368 e passim). D'altra parte la confessione della parte simultane non costituisce un argomento di prova (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3: vol. XXXII, 1941, p. 435), perché è sospetta la confessione in proprium commodum (Wernz-Vidal, VI, p. 309). Per la retta valutazione della s. bisogna pure esaminare bene la causa di essa, che va distinta dai semplici motivi che possono aver indotto al matrimonio (loc. cit., decis. XCI, n. 16: vol. XXXV, p. 1007), tenute ben presenti le circostanze che hanno preceduto, accomognato e seguito la celebrazione del matrimonio (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3, vol. XXXII, p. 436). In campo morale, secondo la comune opinione, non peccano mortali mente né commettono sacrilegio coloro che fingessero contrare matrimonio sotto l'influsso di grave timore, mancando infatti il consenso volontario, manca la materia e forma; e pertanto non si avrebbe s. di Sacramento, ma soltanto di contratto (T. Jorio. Theologia moralis. III, Napoli 1947, p. 17). La dissimulazione dei Sacramenti può essere lecita soltanto se vi sia urgente e grave causa, purché non vi sia disprezzo e scandalo da parte dei fedeli. Così, p. es., è lecito al sacerdote, in luogo della formola assolutoria, recitare soltanto una preghiera e dare la benedizione ad un penitente indisposto, perché gli astanti non si accorgano che costui viene rimandato senza assoluzione (v. SACRAMENTI). Oltre a quanto si è detto in tema di s., interessa il diritto penale italiano la s. di reato (Cod. pen. ital., art. 367); interessa insieme il diritto penale e la medicina legale la s. di malattie, che ci trasporta nel campo delle malattie mentali.

BIBL.: E. Glasson, Théorie de la simulation, Parigi 1897; M. Lemoise, Dolus (évolution histor. de la théorie du), in DDC, IV, coll. 1357-62; F. M. Cappello, De censuris, 3ª c.d., Torino 1933, p. 162 seg.; P. Cipriotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in urbe canonico, Roma 1936, p. 35 seg.; V. SICILIA, Negozio giuridico, in Nuovo. Dig. Ital., VIII, pp. 973-88; L. Romiti, De processu exultatio doctrinae de actu humano completo in operibus. S. Thomae Aq., Milano 1949; G. Del Vecchio, La verità nella morale e nel diritto, Roma 1951, p. 22 seg. Innocenzo Parisella S. Nome di tre località bibliche. 1. Deserto (ebr. Sín) attraversato dagli Israeliti nel loro itinerario da Elim Raphidim (v.) e al Sinai (Ex. 16, I; 17, I; Num. 33, 11). Probabilmente corrisponde alla piana sabbiosa di Debbet er-Ramleh, che si estende, nell'interno della penisola sinaitica, ai piedi del Gebel et-Tih. La identificazione con la piana di el-Markhah sulla costa occidentale o con il deserto di el-Qa'ah lungo la costa meridionale della penisola sinaitica, suggerita da antichi e anche moderni pellegrini, non sembra soddisfare le esigenze topografiche del testo, che suppone S. fra El. im (= Wádi Garandel) ed il Sinai. 2. Città, fortezza d'Egitto, ricordata soltanto da Ez. 30, 15-16; posta nel Delta, ma d'incerta identificazione. I Settanta trascrisero nel V. 15 Zúq, città a nord-ovest di Bubaste, ma che non fu mai una importante piazza forte. Nel V. 16 la identificarono con Συγγνών avendo forse letto Sán, abbreviazione di Sévénéh, cioè Syene, ai confini dell'Etiopia, oggi Assuan sulla prima cateratta, e che poteva dirsi perciò fortezza d'Egitto. La Volgata ha trascritto Pelusium, porto fortificato all'estremità orientale del Delta, la cui cattura era necessaria per gli'invasori provenienti dal deserto nord-orientale. 3. Deserto (ebr. Sín) che segnava la frontiera meridionale di Canaan, attraversato dagli esploratori nella Terra Promessa (Num. 13,21). Cades-Barne era compreso dentro i confini al margine sud-ovest del deserto (ibid. 20,1; 27,14; 33,36; Deut. 32,51), delimitava ad ovest Edom e a sud-est la tribù di Giuda (Jos. 15, 1-3). Il nome sembra essersi conservato nella regione meridionale della Palestina, nel Wádi es-Sínì e nell' Ard es-Sínì. BIBL.: F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, I, Parigi 1933, p. 434; II, ivi 1938, pp. 46,

212. Donato Baldi SINAGOGA

Luogo di «adunanza» per la preghiera e la lettura sacra, nel giudaismo postesilico. Il termine greco συναγωγή («adunanza») traduce nei Settanta per lo più i vocaboli ebraici 'edhâh e qâhâl, i quali non hanno relazione con un luogo di preghiera, che solo in epoca tardiva usò chiamarsi s. Al tempo del Nuovo Testamento in questo senso si adoperava il termine greco περσευχή (= oratorio) (cf. Act. 16, 13; Filone, Legatio ad Caium, 165; Giovenale, Sat. III, 269; Flavio Giuseppe, Antiq. Iud., XIV, 258); mentre si usava quello di s. per significare un gruppo di ebrei organizzati per motivi particolari a somiglianza di un collegium. In una medesima città vi potevano essere diverse s. (cf. Act. 6, 9); nella comunità ebraica di Roma al principio dell'era volgare se ne contano almeno 13, ognuna

contrassegnata da un nome speciale con riferimento a benefattori, al quartiere, a caratteristiche etniche, ecc. Ciascuna di queste s. aveva il suo luogo di preghiera (προσευχή), cui fu riservato in seguito il termine dapprima generico di s. (ebr. bēth kēnēsēth; aramaico bēth kēnēstā) o semplicemente kēnēstā).

Il sorgere delle s. segnò una rivoluzione notevole nel giudaismo. Al Tempio unico di Gerusalemme si uniscono questi centri di pietà più individuale e più interiore. Essendo impossibile offrire sacrifici fuori del Tempio, ivi si prega, si studia la Legge e si fomenta l'amore per una vita sempre più perfetta. Non si conosce l'origine delle s.; ma esse dovettero già funzionare durante l'esilio di Babilonia (587-538 a. C.). A Schedia presso Alessandria è attestata la presenza di un tale edificio già al tempo di Tolomeo II Evergete (264-221 a. C.); e senza dubbio in Egitto ne sorgevano diversi (cf. Enoch 46, 8; 53, 6). Ma i più antichi resti archeologici noti sinora non risalgono oltre il sec. II. Fra i più antichi ed i più rappresentativi vanno considerati quelli delle s. di Sejḥ Abrēq, di Cafarnao, di Dura Eúropos, di Bejt Alfah, di Bethsan, di Gerico, di 'Ajn Dūq, di Gerasa, di Corozain, di Emath, di Kefr Bir'im, di Aleppo.

Non si può parlare dal lato architettonico di un tipo uniforme né di uno stile sinagogale. In origine la s. non si distingueva da una camera o sala ordinaria; unico particolare era un'arca (ebr. 'ārōn haq-ōdēhēs) per la custodia dei rotoli della Scrittura. Nel sec. III all'arca si sostituisce uno scrigno od armadio (ebr. tēbhāh), fissato in una parete o nell'abside. Sotto l'influsso dell'architettura cristiana, la s. prende spesso la forma basilicale, nella quale in luogo dell'altare si trova l'armadio per i rotoli sacri. Tutta l'abside spesso era separata dal resto con una cortina. A scopo ornamentale vicino all'armadio si notano di solito due candelabri a sette bracci e, talvolta, decorazioni di animali o di piante. Il rimanente generalmente era molto semplice; ma sono stati trovati esempi di pitture e di musica non solo con motivi desunti dalla natura (animali, piante, segni dello zodiaco, ecc.), ma anche con rappresentazioni di personaggi celebri nel giudaismo, come è avvenuto nella s. Dura Eúropos (v.). In seguito, però, si evitò ogni figura. L'orientazione dell'edificio verso Gerusalemme, anche se appare molto frequente, non si può considerare una regola assoluta. Il podio o pulpito per la lettura della Bibbia, i sedili di pietra o scanni per il coro e per le persone di riguardo, sono comuni alle chiese cristiane ed alle s. Il primo, detto bēmah con termine greco, sembra fosse la «cattedra di Mosè» ai tempi del Nuovo Testamento (cf. Mt. 23, 2); i secondi costituivano i posti di onore (greco πρωτοκλεοδόξα; Mt. 23, 6), mentre quelli lungo le pareti erano per tutti. Il matrone, riservato alle donne, è abbastanza comune; mentre molto più rara è la presenza del nartecce.

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La comunità era responsabile del culto e della preghiera sinagogale. Mancando un corpo sacerdotale con funzione ufficiale, quali dirigenti del culto funzionavano individui preparati appositamente, RABBINO (v.), non essendo facile trovare fra i comuni fedeli persone qualificate per la lettura o per il canto di testi ebraici. Nell'antichità si parla solo di un arcisingagogo (Mc. 5, 22; Lc. 13, 14; Act. 13, 15; 18, 8), detto in ebraico rōb bēth hak-kēnēsēth, cui spettava di dirigere le riunioni, e di un ministro od inserviente (Lc. 4, 20), chiamato in obr. hazzān ed in greco ὀντιστής, che non raramente si occupava anche della scuola dei bambini, quasi sempre annessa all'edificio sacro. La s. era un luogo di preghiera e di insegnamento. Il primo scopo si raggiungeva con la recita di formole, che furono presto fissate con precisione, come lo Sēma' e lo Sēmōneh 'ešrēh, e con il canto dei Salmi. La lettura di brani biblici, che nel periodo più antico sembrano lasciati alla scelta dell'arcisingagogo o del lettore (Lc. 4, 16), ma che in seguito furono determinati in una pericope del Pentateuco (pārāšāh) ed in una dei «Profeti» (ḥaphtārāh), offriva spunti per una più elevazione della mente a Dio oppure istruiva circa la condotta morale da seguire. Quest'ultima caratteristica spesso era accentuata da qualche dottore della Legge o da un semplice ascoltatore, che commentava il testo letto o esortava in genere i propri correligionari. Sia Gesù (cf. Mt. 4, 23; Lc. 4, 16 sgg.; 13, 10) sia i suoi discepoli (Act. 9, 20; 13, 5.14; 14, 1; 17, 1.17; 18, 4.19.26; 19, 8) approfittarono di tale usanza per diffondere la nuova dottrina. Le riunioni avvenivano il sabato (Lc. 13, 10; Act. 18, 4) e nelle feste; ma in seguito vi furono adunanze

makah, al Monte Carmelo. Nella s. di Noarah alcune iscrizioni in ebraico-aramaico ricordano i collaboratori come, p. es.: «alla buona memoria di Beniamin Phineas figlio di Giuseppe. Che siano anche in felice memoria coloro che si sono associati, hanno collaborato con doni o hanno preso parte al lavoro per questo luogo santo; gente fortunata, gente di buona volontà, gente di ogni condizione; che sia loro concesso, se a Dio piace, la loro parte in questo luogo santo. Amen»; ancora: «alla buona memoria del presbitero Pinchas, figlio di Josbah il quale ha dato con i suoi denari il prezzo del musaico e il tetto» (Revue biblique, 30 [1921], p. 581); «alla buona memoria di Khalifon figlia del rabbi Safrah che ha collaborato a questo luogo santo. Amen» (loc. cit.). «Che siano in felice memoria tutti coloro che si sono associati ed hanno dato o daranno per questo luogo santo sia oro, sia argento, sia non importa quale valore. Che essi non perdano il loro contributo in questo luogo santo. Amen» (ibid., 28 [1919], p. 540).

La s. di Bejt-Alfah, nella Valle ad occidente del Giordano e al sud del Monte Thabor, fu scoperta nel 1929; l'edificio, nel suo complesso, misura m. 27.70 x 14.20; la sala delle adunanze di m. 10.75 x 12.40 è divisa in tre navate da due file di pilastri quadrilateri. L'arca contenente il rotolo della legge e il candelabro a sette braccia stavano nell'abside. Alla seconda colonna ad oriente era il bema, sopraelevato, dove il rabbino dava lettura della legge. Tutto il pavimento della nave centrale era decorato di musaico. Nella parte prossima all'abside era rappresentato il santo armadio (ἀρθόν ἠαώ-ἀθάδες) tra due candelabri a sette braccia e i simboli del culto giudaico, cioè il lulab, l'etrog, il corno sacro, l'astuccio contenente il rotolo della legge. L'ἀρθόν è sormontato da un timpano triangolare e ai due angoli sono posati due uccelli; a guardia dell'arca sono rappresentati due leoni a fauci spalancate. Nel centro del musaico sono rappresentati i dodici segni dello zodiaco, con i loro nomi in ebraico, intorno al carro solare; agli angoli sono i simboli delle quattro stagioni. Al disotto è rappresentato il sacrificio di Abramo, secondo il testo biblico con i due servi (Gen. 22, 3), l'asino, un ariete attaccato all'albero e le parole in ebraico «ed ecco un ariete» (ibid. 22, 12); al disopra di Abramo, distinto con il nome in greco, è la mano divina che lo ferma e le parole pure in ebraico «non portare la tua mano»; (ibid. 22, 13); vicino sono Isacco con il nome in ebraico e l'ara accesa per il sacrificio. Il bordo in musaico che circonda le rappresentazioni citate contiene uccelli ed animali; un paniere di frutta, grappoli d'una, decorazioni geometriche e due iscrizioni, una in greco l'altra in aramaico.

Nella s. di Noarah si è trovato un musaico con Daniele nella fossa dei leoni; in quella di Geras in Transgiordania l'uscita degli animali dall'arca; ivi erano rappresentati Sem e Iapheth con i loro nomi in greco e certo gli altri membri della famiglia di No.

Quanto alla s. di Dura: V. DURA EÚROPOS.

Bibl.: E. Renan, Les mosaïques de Hamman-Lif, in Rev. archéol., 3ª serie, 1-2 (1883), pp. 157-63; 3-4 (1884), pp. 273-76 e
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(da J. B. Frey, Une ancienne synagogue de Gaillte récemment détournée, in Riv. di arch. crist., 10 [1919], p. 540).