SIMULAZIONE. - In genere è ogni atteggiamento che ha per fine di creare presso altri un falso giudizio. In linguaggio giuridico la s. consiste nel porre un'azione, normalmente solenne, nell'adoperare una formola che ha nella comune accezione un significato ben determinato, mentre l'intenzione di chi opera è totalmente diversa. La s. è detta anche finzione (fictio) e va distinta dalla dissimulazione, che è il porre un'azione in circostanze tali che può indurre altri in errore, senza però che l'agente abbia
questa intenzione di indurre in inganno, pur permettendolo, e senza che l'azione adoperata abbia quell'unico specifico significato, che è a base dell'errore altrui. Va ancora distinta dallo scherzo o giuoco (iocus), in cui la finzione è resa palese prima e poi, in gente normale, dalle circostanze: ciò che non si ha nella s., dove l'intenzione contraria all'atto rimane segreta o comunicata a pochi.
Per s. Tommaso ogni s., come ogni menzogna, è sempre peccato (Sum. Theol., 2ᵃ-2ᵃ, q. 111, a. 1 c.); ma non ogni s. costituisce peccato grave; anzi, secondo un'opinione ben fondata, eccezionalmente, per gravi ragioni, si può ricorrere alla s., ad es., del matrimonio, senza commettere colpa. La s. è formale o materiale a seconda che positivamente si intenda o solo si permetta l'inganno. Anche la s. materiale si distingue dalla dissimulazione, perché l'azione o la formola adoperata ha sempre un unico significato e perciò l'errore altrui è inevitabile, sebbene solo permesso. La teoria della s. è stata soprattutto elaborata in materia di contratti, come vizio del consenso, ma ha trovato applicazione in vari campi della teologia, in materia di fede, in materia di Sacramenti, ecc.
I. LA S. NEI CONTRATTI E NEL LINGUAGGIO CIVILISTICO. - Uno degli elementi costitutivi del contratto è il consenso o l'accordo fra le parti, che deve essere manifestato all'esterno con segno corrispondente. Le leggi civili, per evitare ogni possibilità di liti, esigono spesso una forma determinata sotto pena di nullità o per atto pubblico o per scrittura privata (Cod. civ. it., artt. 1323, 1350). Se però intimamente uno dei contraenti non intende obbligarsi, pur pronunciando le parole richieste dalla legge, il contratto è di per sé, atteso solo il diritto di natura, invalido per s. di consenso. Se si ha invece solo la volontà di non adempiere il proprio obbligo, il contratto è valido. In caso di invalidità per s. si è tenuti alla riparazione dei danni. Il più delle volte si può riparare il danno, conseguente da tale frode, contratto (v.). Fare invece solo una promessa finta è un peccato contro la veridicità (bugia), ma non contro la giustizia.
La concezione di s., presso i civilisti, non coincide con quella dei teologi e dei canonisti. Per essi la s. è la dichiarazione di un contenuto di volontà non reale, emesso scientemente e concordemente dalle parti, per produrre a scopo d'inganno l'apparenza di un negozio che non esiste e che è diverso da quello realmente compiuto (F. Ferrara, Della s. nei negozi giuridici, Roma 1922, p. 47); perciò per avere la s. occorre: 1) una voluta dichiarazione esterna, difforme dall'intenzione; 2) la coscienza di tale difformità da parte del simulante; 3) un accordo tra le parti su tale divergenza; 4) lo scopo d'inganno. Se manca il terzo di tali requisiti, non si ha s., ma riserva mentale, nella quale l'interno volere, coscientemente difforme dalla dichiarazione, non è contrattualmente manifestato. Qui la s. è presa nel senso teologico e canonistico.
II. S. DELLA FEDE. - Simulare la fede, equivale a negarla: il che non è mai lecito (Mt. 10, 33; Lc. 9, 26; Rom. 10, 10). Non v'è però nessuna negazione di fede, quando la si dissimula (v. FEDE).
III. LA S. DEI SACRAMENTI. - Può aver luogo o 1) usando materia e forma senza intenzione di effettuare il Sacramento o 2) proferendo una forma invalida, pur essendo valida la materia, oppure 3) usando una materia, la quale sia invalida per difetto occulto. La s. sacramentale è sempre un sacrilegio e non può in nessun caso diventare lecita, come appare dalla proposizione condannata il 2 marzo 1679 da Innocenzo XI (Denz-U, 1179). La dissimulazione dei Sacramenti può essere invece lecita per un motivo grave. Essa consiste nel porre una azione non sacramentale in circostanze tali da far credere che venga amministrato un Sacramento.
Il CIC punisce esplicitamente soltanto tre casi di s.: 1. La s. della celebrazione della S. Messa (v. MESSA, e can. 2322, n. 1). È il delitto di chi, laico o chierico - pur non essendo stato ordinato sacerdote, oppure nonostante
la Ordinazione invalidamente ricevuta - agisce in modo tale che si possa essere indotti a credere che si stia celebrando la S. Messa. Comunemente gli autori richiedono che vi sia di fatto l'inganno da parte di chi assiste a tale celebrazione; altri non richiedono l'inganno di fatto. Il delitto si reputa consumato (can. 2228) quando ha inizio la celebrazione finta della S. Messa, anche se essa non sia portata a termine. 2. La s. della confessione sacramentale. - Si ha quando il penitente vien tratto in inganno nel ritenere sacramentale la sua confessione perché 1) ha confessato anche un solo peccato vero o putativo per averne l'assoluzione; 2) perché ha creduto vero confessore colui che ha ricevuto la sua confessione. La Chiesa, fin dai primi tempi, ha punito l'esercizio dell'Ordine di fatto non ricevuto. Così, p. es., dal sec. IV e seguenti furono puniti, con la deposizione, i sacerdoti che ardivano usurpare l'esercizio del potere episcopale (Concilio di Sardica [343-44], cap. 19: Hefele-Leclercq, I, pp. 800-802). Dal sec. VIII si ebbero speciali sanzioni contro i simulatori della celebrazione della S. Messa e dell'assoluzione sacramentale (cf. F. X. Wernz, Ius decretalium, VI, Prato 1913, n. 459). Parecchie costituzioni pontificie sanciscono, per tale delitto, la pena della degradazione e la consegna al braccio secolare il quale puniva con la pena di morte i sacerdoti che se ne rendessero colpevoli (P. Gasparri, Fontes, I, Roma 1926, pp. 256, 357, 393, 813; ibid., II, ivi 1923, p. 255). Per i delitti, di cui sopra, il CIC (can. 2322) sancisce: 1) la scomunica speciali modo riservata alla S. Sede e 2) se laico, la privazione di pensione o incarichi con altre congrue pene; 3) se chierico, anche la deposizione. La scomunica latae sententiae è una pena che non si riscontra nel diritto antico. Le cause criminali riguardanti la s. della Messa e della Confessione sacramentale sono di competenza del S. Ufficio per il sospetto di eresia che suppongono (P. Gasparri, Fontes, cit., I, p. 255). - 3) l'assoluzione del complice in peccato turpe (v. COMPLICE IN PECCATO TURPE. TURPE). La s. del consenso (v. MATRIMONIO, IV, 1, 5) nel matrimonio «si ha quando il contraente finge esternamente di voler contrarre, esprimendo con serietà ed in modo rituale un consenso che invece interiormente non c'è». Sia che si tratti di s. bilaterale o unilaterale, quando se ne provi l'esistenza, il matrimonio è invalido. Si suole distinguere dalla giurisprudenza e dalla dottrina una s. totale, che si ha quando si esclude lo stesso contratto, ed una s. parziale, che si verifica quando le parti, pur avendo seria intenzione di contrarre matrimonio, non si vogliono obbligare, oppure escludono una delle qualità essenziali (can. 1013). In ogni caso, però, bisogna che si tratti di un vero atto positivo di volontà, non essendo sufficiente il semplice errore sull'unità ed indissolubilità o dignità sacramentale, anche se tale errore sia causa del contratto (can. 1084; S. R. Rotae decisiones..., decis. XIII, n. 32: vol. XXXV, Città del Vaticano 1943, p. 114).
Per quanto riguarda la prova, le cause di s., soprattutto se questa sia totale, sono difficilissime, come ripete tante volte la giurisprudenza rotale; si tratta infatti di un atto interno, per la valutazione del quale bisogna tener presente un duplice principio che milita per la validità del matrimonio; 1) il matrimonio gode del favore del diritto (can. 1014) e 2) l'interno consenso della volontà si suppone sempre conforme alle parole ed ai segni usati nella celebrazione del matrimonio (can. 1086 § 2: S. R. Rotae decisiones..., decis. XXXVIII, n. 12: vol. XXXV, p. 368 e passim). D'altra parte la confessione della parte simulante non costituisce un argomento di prova (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3: vol. XXXII, ivi 1941, p. 435), perché è sospetta la confessione in proprium commodum (Wernz-Vidal, VI, p. 309).
Per la retta valutazione della s. bisogna pure esaminare bene la causa di essa, che va distinta dai semplici motivi che possono aver indotto al matrimonio (loc. cit., decis. XCI, n. 16: vol. XXXV, p. 1007), tenute ben presenti le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito la celebrazione del matrimonio (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3, vol. XXXII, p. 436). In campo morale, secondo la comune opinione, non peccano mortalmente né commettono sacrilegio coloro che fingessero
contrarre matrimonio sotto l'influsso di grave timore, mancando infatti il consenso volontario, manca la materia e forma; e pertanto non si avrebbe s. di Sacramento, ma soltanto di contratto (T. Jorio, Theologia moralis, III, Napoli 1947, p. 17).
La dissimulazione dei Sacramenti può essere lecita soltanto se vi sia urgente e grave causa, purché non vi sia disprezzo e scandalo da parte dei fedeli. Così, p. es., e lecito al sacerdote, in luogo della formula assolutoria, recitare soltanto una preghiera e dare la benedizione ad un penitente indisposto, perché gli astanti non si accorgano che costui viene rimandato senza assoluzione (v. SACRAMENTI). Oltre a quanto si è detto in tema di s., interessa il diritto penale italiano la s. di reato (Cod. pen. ital., art. 367); interessa insieme il diritto penale e la medicina legale la s. di malattie, che ci trasporta nel campo delle malattie mentali.