COMPLICE IN PECCATO TURPE.- È colui che coscientemente e volontariamente partecipa con altri alla commissione di un peccato grave ed esterno contro il sesto precetto del Decalogo. Nel diritto canonico la figura del c. in p. t. assume particolare rilevanza, agli effetti della validità e liceità della assoluzione che un sacerdote impartisca a chi sia concorso con lui - non importa se prima o dopo la sua ordinazione - in un atto peccaminoso contra sextum.
Fino alla metà del sec. XVIII l'assoluzione del complice era generalmente considerata valida e lecita, nonostante che qualche sinodo diocesano (ad es., Liegi 1662, Velletri 1698) ne avesse decretata la nullità. Ma Benedetto XIV con la costituzione Sacramentum Poenitentiae del 1 giugno 1741 (alla quale seguirono, nel 1746 e nel 1749, la Apostolici muneris e la Inter praeteritos) proibì per evidenti motivi l'assoluzione del c. in p. t., la invalidò, sottraendo in questo caso la giurisdizione al confessore complice, comminando inoltre la scomunica ai trasgressori. Tale disposizione fu conservata da Pio IX nella costituzione Apostolicae Sedis ed è riprodotta con poche varianti dal CIC.
A norma del can. 884 l'assoluzione del c. in p. t. sia circa il peccato di complicità sia riguardo agli altri peccati confessati insieme, è invalida ogni qual volta il penitente non versi in pericolo di morte; ed anche in questo caso è gravemente illecita per parte del confessore che non vi sia costretto da motivi di urgente necessità. Anche se il confessore sia in buona fede e assolva o per ignoranza, non sapendo di mancare di giurisdizione, o per inavvertenza, non avendo riconosciuto il penitente, secondo alcuni autori assolverebbe invalidamente, mentre altri ritengono valida in tali casi l'assoluzione, perché la privazione di giurisdizione ha qui valore di pena, e l'ignoranza scusa dalla medesima. Per alcuni infine sa-
rebbe invalida l'assoluzione del c. in p. t. anche se il
penitente accusasse al confessore complice il peccato in-
sieme commesso come materia libera, mentre altri con
più ragione ritengono che una volta rimesso il peccato
può essere ripetuta validamente la confessione del me-
desimo o da solo o con altri peccati presso il confessore
complice, essendo cessata la riserva dopo la prima asso-
luzione. In coerenza con i principi esposti il can. 2367 § 1
commina la scomunica latae sententiae riservata in modo
specialissimo alla Sede Apostolica contro il sacerdote che
assolva o finga di assolvere il c. in p. t., anche se ciò ac-
cada « in articulo mortis ». In quest'ultima ipotesi, tut-
tavia, il delitto vien meno qualora si verifichi una delle
due condizioni seguenti: a) che non sia possibile, senza
pericolo di scandalo o di infamia, far ricevere la confes-
sione da un altro sacerdote, pur se mancante di giurisdi-
zione; b) che il moribondo rifiuti di confessarsi ad altri.
Alla medesima pena soggiace (can. 2367 § 2) chi
assolve o finge di assolvere il complice che non confessi
il peccato per essere stato direttamente o indirettamente
indotto dallo stesso confessore a non farne parola. È da
ricordare a questo proposito il responso 16 nov. 1934
della S. Congregazione del S. Uffizio, secondo il quale
la disposizione del can. 2367 § 2 è applicabile anche al
confessore che, sia dentro sia fuori della confessione sa-
cramentale, abbia convinto taluno della nessuna o della
lieve peccaminosità degli atti turpi che insieme stavano
per compiere, e che poi, raccogliendo la sua confessione
relativamente ad altri peccati, lo assolva o finga di as-
solvendo (AAS, 26 [1934], p. 634).