COMPRAVENDITA. - La vendita, o c., è il contratto con il quale una persona (venditore) trasferisce la proprietà di una cosa o un altro diritto a un'altra persona (compratore) verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 del Codice civile). Questo contratto, che è tra i più importanti, è «a titolo oneroso» e, per sua natura, «non aleatorio» (v. CONTRATTO).
Nel diritto civile italiano la c. generalmente produce il trasferimento della proprietà appena vi sia stato il consenso dei contraenti, salvo che la cosa venduta sia un genus, cioè una quantità di cose fungibili (v. COSA); nel qual caso occorre inoltre che vengano individuate le cose (artt. 1376-78): non occorre però mai che la cosa sia effettivamente consegnata o che ne sia pagata il prezzo. Gli stessi principi seguono anche le legislazioni straniere: solo, in caso di vendita di immobili, alcune di esse subordinano il trasferimento della proprietà alla trascrizione del contratto in appositi registri pubblici.
Il venditore è obbligato: 1) a consegnare la cosa al compratore; 2) a fargli acquistare la proprietà della cosa, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) a garantire il compratore nel caso di evizione (nel caso, cioè, in cui un terzo vanti diritti sulla cosa), o nel caso che la cosa sia affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano notevolmente il valore (artt. 1476). Da parte sua, il compratore deve pagare il prezzo pattuito.
I problemi, che questo contratto usatissimo offre alla teologia morale, sono molti: riguardano il prezzo giusto, la concorrenza, l'incetta, il guadagno, l'asta (v. LICITAZIONE), il monopolio, il mandato, le rappresentanze, ecc. (v. le singole voci).
Per la c. di beni ecclesiastici V. BENI ECCLESIASTICI, V. SIMONIA.