GENERALE (religioso). - È il capo supremo di un Ordine o Congregazione religiosa: il primo dei cosiddetti superiori maggiori. Nel CIC viene sotto il nome di moderator supremus (can. 488 n. 8). Si deve al francescanesimo la organizzazione della vita religiosa a sistema centralizzato con la sottomissione all'autorità di un superiore supremo, chiamato da s. Francesco «ministro g.». Tutte le religioni fondate posteriormente ritennero questa concezione, pur cambiandone alle volte il nome; maestro g. (Domenicani), priore g. (Carmelitani), preposito g. (Gesuiti), maestro g. (Crocigeri), rettore maggiore (Salesiani), ecc. Anche i Benedettini, che ebbero ed hanno tuttora forma cenobitica, hanno un abate primate e superiori g. di Congregazioni monastiche con nomi diversi (abate g. presidente, arciabate) benché con autorità più rappresentativa che reale (CIC, can. 501 § 3). Per diritto comune nessun g. può essere eletto a vita (can. 505), ma al più per 12 anni, salvo indulto apostolico, e nessuno può essere eletto prima di aver compiuto i 40 anni di età, dei quali dieci almeno di professione religiosa, computando dalla prima professione. Occorre inoltre che sia nato da matrimonio legittimo (can. 504); e che governi con l'assistenza di un certo numero di religiosi, suoi consiglieri (can. 516 § 1). Ha però vera giurisdizione su tutta la religione (can. 502), che può e deve canonicamente visitare (can. 511) con l'onere di riferirne poi alla S. Sede (can. 510). Questa potestà è immediata anche sui singoli religiosi, indipendentemente dai superiori soggetti, e può arrivare all'espulsione, per quanto a questo riguardo detta potestà sia molto limitata dai cann. 647 § 1 e 2 n. 4, 649-50, 651 § 1 e 666. In via generale l'autorità del g. è piuttosto ridotta nelle religioni di diritto diocesano; più ampia in quelle di diritto pontificio. Nelle religioni clericali esenti, poi, il g. ha vera giurisdizione ecclesiastica di foro interno ed esterno (can. 501 § 1), venendo
con ciò ad essere di diritto enumerato tra gli Ordinari (v. can. 198 § 1) e tra i prelati strettamente detti (can. 110). E devono essere convocati al Concilio ecumenico, ove hanno voto deliberativo assieme all'abate primate e agli abati superiori di Congregazioni monastiche. Hanno parte nella Cappella pontificia l'abate nullius di Montecassino e gli abati nullius dioeceseos, gli abati g. dei Canonici regolari e degli Ordini monastici, l'abate di S. Girolamo de Urbe e i g. e vicari generali degli Ordini mendicanti.
Anche nelle Congregazioni femminili la suprema moderatrice è chiamata superiore g. o madre g. ed ha potestà dominativa su tutte le religiose a norma delle costituzioni. Ad essa è equiparata l'abbadessa (v.) e la priora delle monache; ambedue infatti sembrano venire nel CIC sotto il nome di superiori maggiori (cfr. cann. 490, 504).