GENERALE (RELIGIOSO)

GENERALE (religioso). - È il capo supremo di
un Ordine o Congregazione religiosa: il primo dei
cosiddetti superiori maggiori. Nel CIC viene sotto
il nome di moderator supremus (can. 488 n. 8). Si deve
al francescaniismo la organizzazione della vita reli-
giosa a sistema centralizzato con la sottomissione al-
l'autorità di un superiore supremo, chiamato da s.
Francesco «ministro g.». Tutte le religioni fondate
posteriormente ritennero questa concezione, pur
cambiandone alle volte il nome; maestro g. (Domeni-
cani), priore g. (Carmelitani), preposto g. (Gesuiti),
maestro g. (Crocieri), rettore maggiore (Salesiani),
ecc. Anche i Benedettini, che ebbero ad hanno tut-
tora forma cenobitica, hanno un abate primate e su-
periori g. di Congregazioni monastiche con nomi
diversi (abate g. presidente, arcaibate) benché come
autorità più rappresentativa che reale (CIC, can.
501 § 3). Per diritto comune nessun g. può essere
eletto a vita (can. 505), ma al più per 12 anni, salvo
indulto apostolico, e nessuno può essere eletto prima
di aver compiuto i 40 anni di età, dei quali dieci al-
meno di professione religiosa, computando dalla
prima professione. Occorre inoltre che sia nato da
matrimonio legittimo (can. 504); e che governi con
l'assistenza di un certo numero di religiosi, suoi con-
siglieri (can. 516 § 1). Ha però vera giurisdizione su-
tutta la religione (can. 502), che può e deve canoni-
camente visitare (can. 511) con l'onere di riferirne
poi alla S. Sede (can. 510). Questa potestà è immediata
da anche sui singoli religiosi, indipendentemente dai
superiori soggetti, e può arrivare all'espulsione, per
quanto a questo riguardo detta potestà sia molto
limitata dai can. 647 § 1 2 n. 4, 649-50, 651 §
1 e 666. In via generale l'autorità del g. è piuttosto
ridotta nelle religioni di diritto diocesano; più ampia
in quelle di diritto pontificio. Nelle religioni cleri-
cani esenti, poi, il g. ha vera giurisdizione ecclesiasti-
ca di fòro interno ed esterno (can. 501 § 1), venendo

con ciò ad essere di diritto enumerato tra gli Ordinari
(v. can. 198 § 1) e tra i prelati strettamente detti
(can. 110). E devono essere convocati al Concilio
ecumenico, ove hanno voto deliberativo assieme
all'abate primate e agli abati superiori di Congrega-
zioni monastiche. Hanno parte nella Cappella pon-
tificia l'abate nullius di Montecassino e gli abati nul-
lus diocesano, gli abati g. dei Canonici regolari e de-
gli Ordini monastici, l'abate di S. Girolamo de Urbe
e i g. e vicari generali degli Ordini mendicanti.

Anche nelle Congregazioni femminili la suprema
moderatrice è chiamata superiora g. o madre g. ed
ha potestà dominativa su tutte le religione a norma
delle costituzioni. ABBADESSA (v.) e la priora delle monache; ambedue infatti sem-
brano venire nel CIC sotto il nome di superiori mag-
giori (cfr. can. 490, 504).

Brab.: S. Goyenèche, De religiosis, Roma 1938, n. 17-23,
pp. 10-48; T. Schaefer, De religiosis, 1947, n. 60-212; A.
Vermersch - J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, I, Malines-
Roma 1949, nn. 611-33; L. Fanfani, De iuris religiosorum, Rovigo
1949, nn. 34-156.