LICEITÀ

ALCEITA. - L. è sinonimo di rispondenza di un comportamento a un tipo espresso in una regola.

I. LECITO GIURIDICO

Quando si parla di l. nel linguaggio giuridico si vuole indicare che un determinato atto risponde alla legge positiva precipitante, borbente o permittente, o si svolge in assenza del precetto o della proibizione nel campo giuridico.

Tenendo presente che atto giuridico è atto di libera volontà tanto dei privati, quanto dello Stato e degli enti pubblici minori, diretta a provocare ripercussioni nell'ambito delle relazioni sociali disciplinate dall'ordinamento giuridico positivo e quindi a produrre effetti giuridici, si può affermare che l. è un concetto che sta a indicare la conformità di un atto alla norma positiva, onde l'atto rappresenta lo svolgimento della situazione giuridica iniziale; se invece l'atto persegue una deviazione dalla situazione giuridica iniziale, cioè è contrario alla norma positiva, l'ordinamento positivo lo riprova e lo reprime. Nel primo caso l'atto giuridico è lecito, nel secondo illecito.

Si può anche affermare che l'ordinamento giuridico positivo, in quanto struttura di una organizzazione sociale, in quanto cioè prescrive doveri e attribuisce diritti, delimitando l'ambito di azione libera dei singoli e delle collettività, è legalità: libertà soggetta alla norma. A questa legalità a nessuno è lecitamente concesso di attenare, sia nel senso che si possa, senza che si venga puniti, invadere la sfera di libertà altrui od ostacolarne l'attuazione pratica, sia nel senso che sia permesso farsi giustizia da sé persino avendo la ragione dalla propria parte. Tuttavia, eccezionalmente, al singolo è riconosciuto il potere di autotutela, p. es., nell'ambito dell'ordinamento giuridico positivo italiano, il diritto di ritenzione (artt. 1151, 535, 1006, 1011, 975, 2994 co. 1, 2794 cpv., 2761, 2040, 748 co. 4, Cod. civ.), di recesso unilaterale (artt. 1373 Cod. civ.), di incamerare la caparra (artt. 1385 Cod. civ.), di sospendere l'esecuzione della prestazione (artt. 1461 Cod. civ.), di diffidare ad adempiere (art. 1454 Cod. civ.), a non fare (art. 896 Cod. civ.) e così via.

II. LECITO GIURIDICO E LECITO MORALE

Ma non ogni lecito giuridico è anche un lecito morale. Occorre per rendersene conto rifarsi ai rapporti tra morale e diritto positivo. Quest'ultimo considera solo le azioni ad alterum nell'ambito della vita sociale e in rapporto al bonum commune, e le considera non da parte del soggetto, ma dell'oggetto, ossia formalmente verso altri, al contrario della morale, la quale, anche quando si interessa di ciò che si deve ad altri, considera sempre tale dovere per il suo valore intrasubiettivo, in ordine cioè alla propria coscienza e a Dio. Diverso è pertanto il concetto di obbligazione giuridica da quello di obbligazione morale, e così è diverso il concetto di assenza di obbligazione giuridica e quindi di lecito giuridico, da quello di assenza di obbligazione morale, e quindi di lecito morale. L'obbligazione giuridica attinge direttamente la condotta esterna rendendo il soggetto direttamente responsabile di fronte alla società (in foro esterno). L'obbligazione morale va oltre e lega formalmente la coscienza, impe

gnandola direttamente verso Dio (in fòro interno). Accade quindi spesso che ciò che è lecito giuridicamente non sia lecito moralmente, perché, sebbene il soggetto non abbia un'obbligazione giuridica di cui deve rispondere di fronte alla società ecclesiastica o civile, ha tuttavia un'obbligazione morale di cui dovrà rispondere di fronte alla propria coscienza ed a Dio. Ciò non implica contraddizione fra le due categorie, bensì semplice distinzione, in quanto il lecito giuridico dice assenza di vincolo o di impedimento ad agire sotto il solo aspetto del diritto, mentre il lecito morale implica conformità alla norma anche sotto gli altri aspetti, che il diritto non considera. Per concludere: perché un'azione sia moralmente lecita non basta che non sia lesiva del diritto e della giustizia, ma occorre che non sia lesiva di nessuna norma di ordine morale (diritto naturale, diritto divino-positivo e diritto ecclesiastico, nei casi di lecito giuridico civile). Al contrario un'azione moralmente illecita non è perciò stesso contraria al diritto ed alla giustizia.

Tutto ciò è naturalmente incomprensibile per altre concezioni, che o tendono a confondere la morale con il diritto, o tendono invece a separarli (Thomasio, Kant) o addirittura ad opporsi tra loro (Fichte). Sì, il fine immediato e proprio del diritto è diverso, ma non contrario all'ordine etico e la finale convergenza del diritto e della morale si ha in virtù dello stesso principio sul quale poggia il diritto, per cui, derivando dal diritto naturale e quindi dall'ordine etico, non può non tendere obiettivamente, come a un fine ultimo, al fine stesso cui è rivolto l'ordinamento etico. Da quanto si è esposto segue ancora che ogni obbligazione derivante all'uomo dall'ordine giuridico positivo deve tener conto della legge divina che è la base necessaria dell'obbligazione morale e il fondamento quindi dello stesso ordine giuridico positivo.

Quindi, perché lo Stato possa far nascere un vero e proprio obbligo di coscienza, è necessario che il contenuto delle sue leggi sia conforme alle leggi divine, naturale e positiva, in modo da non vincolare gli uomini a compiere un'azione contraria alle leggi di Dio.

Quando tutto ciò si sia tenuto presente, si può parlare di atto lecito in maniera assoluta e nell'ordine giuridico e nell'ordine etico. E si tratta di 1. oggettiva.

Soggettivamente, la 1. riguarda ciò che la coscienza (norma di moralità soggettiva) comanda, proibisce o permette con certezza. Se vi è il dubbio, e dubbio pratico, circa la 1. dell'azione, l'azione non è più lecita. Occorre prima risolvere il dubbio pratico secondo le norme dettate dai sistemi morali (v. COSCIENZA; SISTEMI MORALI).

BIBL.: F. Filomusi-Guelfi, Enciclopedia giuridica, 7a ed., Napoli 1917, p. 30; J. Salsmans, Droit et morale, Déontologie juridique, Bruges 1924, p. 428 e passim; R. De Ruggero-F. Maroti, Istituzioni di diritto privato, I, Milano 1942, p. 66; F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma 1946, p. 210; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano 1950, pp. 14-162. Francesco Ercolani-Pietro Palazzini