LIBRI PARROCCHIALI. - Si ritiene abbiano avuta antichissima origine (se ne parlerebbe nella Nov. 74, IV, 1-2 di Giustiniano).
Nel medioevo si trovano pochissimi accenni ai I. p.; ne parlano quasi di sfuggita e più come di un uso limitato ad alcune chiese, che di un uso comune, il Papinese, Rolandino e l'Ostiense. Anche Innocenzo IV e il Panormitano parlano dei libri ecclesia- rum; ma nessuna regola e nessuna autorità avevano questi libri, tenuti quasi esclusivamente per uso sta- tistico interno, e destinati solo, almeno nella massima parte, alla registrazione dei Matrimoni. L'evolversi dei tempi però fece sì che la necessità di pubblici documenti riguardanti i cittadini fosse imperiosa- mente sentita, e così vari sinodi dettarono norme particolari (Costantinopoli 1463, Augusta 1548).
Al Concilio Tridentino spetta il merito di aver ordinato questa materia e di aver dettato le norme riguardanti i libri dei Matrimoni (Tannesti) e dei bat- tezzati (Sess. XXIV, de ref. cap. 1).
Nel 1614 Paolo V portò a cinque i I. p. (Rituale ro- mano, tit. X, cap. 2, n. 7), come cioè prescrive oggi il CIC. Regolamentazioni diedero Benedetto XIV (encic. Satis Vobis del 17 nov. 1741 e cost. apost. Firmandis del 6 nov. 1744 nella quale si parla di quattro libri, escluso quello dei defunti) e le S. Congregazioni. Attraverso le disposi- zioni del Concilio Tridentino, del Rituale romano e dei vari sinodi, i I. p. acquistarono grande valore anche nel campo del diritto pubblico, tanto che furono considerati, oltre che documenti pubblici ecclesiastici, veri registri di stato civile, facenti fede anche nel foro laico. Con i ri- volgimenti provocati dalla Rivoluzione Francese questa prerogativa cadde, dapprima con la creazione di ufficiali di stato civile laici e poi con l'istituzione del matrimonio civile. Gli altri Stati seguirono l'esempio della Francia e alla metà del sec. XIX quasi tutti avevano un proprio stato civile. I libri ecclesiastici continuarono la loro fun- zione di documenti pubblici nell'ambito della Chiesa, e prima con il decreto Ne tenere, poi con la promulgazione del CIC la loro efficacia venne ancora rafforzata. Nel CIC si parla dei I. p. nel can. 470; la tenuta di questi libri viene imposta al parroco, come un dovere fra i più gravi; l'Ordinario deve punire secondo il grado di colpevolezza il parroco inadempiente o semplicemente negligente (can. 2383). I libri imposti dal CIC sono i medesimi di cui parla il Rituale romano e cioè: il libro dei battezzati, dei cresimati, dei defunti, dei Matrimoni e de statu anima- rum. La compilazione di quest'ultimo, per quanto non rigorosamente imposta, come quella degli altri, deve es- sere dal parroco curata nei limiti del possibile. Nel libro dei battezzati, vicino ad ogni singolo nome devono essere segnati, oltre al Battesimo, la Cresima ed, eventualmente, il Matrimonio, il suddiaconato e la professione solenne.
Quanto al valore giuridico dei I. p., questi, a norma del can. 1813 § 1, sono documenti pubblici ecclesiastici e perciò fanno piena fede anche in foro esterno. In foro laico fanno fede i libri dei battezzati e dei Matrimoni, soprattutto in quegli Stati dove il Matrimonio canonico
FINIS.
Imprefì e la prefente opera cofin con dì
gentia emendata como di ricunde carate
te & figure ornata ne la incita & florenti
fima cita de Feiun: per Malotto Lorenzo
di Rolfi da Valenza: ne gli anni de la falu
te del mundo. M. CCCCXXVII. A di XII. de Octobre. Regnante & iuridicamente
& cum humanita et felice & religioffimo
Princep meflet. Hercule Effente Duca fe-
cundo. Spochio de infungibile fede.
LIBRI PARROCCHIALI - LIBRO
ha effetti civili. Alle
altre attestazioni del
parroco viene dato
un valore derivante
dalla fiducia nella
diligenza con cui
vengono compilate.
Data questa funzione
pubblica del parro-
co, che compie fun-
zioni di notaio, ri-
sulta evidente l'im-
portanza della per-
fetta tenuta dei l. p.,
una copia autentica
dei quali viene ogni
anno portata in Cu-
ria e ivi conservata,
eccezione fatta per
il libro de statu ani-
marum.
LIBRI PENI-
TENZIALI: V. PE-
NITENZIALI.
LIBRI PROI-
BITI: V. INDICE
DEI LIBRI PROIBITI.