LIBRI PARROCCHIALI. - Si ritiene abbiano avuta antichissima origine (se ne parlerebbe nella Nov. 74, IV, 1-2 di Giustiniano).
Nel medioevo si trovano pochissimi accenni ai l. p.; ne parlano quasi di sfuggita e più come di un uso limitato ad alcune chiese, che di un uso comune, il Papiense, Rolandino e l'Ostiense. Anche Innocenzo IV e il Panormitano parlano dei libri ecclesiarum; ma nessuna regola e nessuna autorità avevano questi libri, tenuti quasi esclusivamente per uso statistico interno, e destinati solo, almeno nella massima parte, alla registrazione dei Matrimoni. L'evolversi dei tempi però fece sì che la necessità di pubblici documenti riguardanti i cittadini fosse imperiosamente sentita, e così vari sinodi dettarono norme particolari (Costantinopoli 1463, Augusta 1548).
Al Concilio Tridentino spetta il merito di aver ordinato questa materia e di aver dettate le norme riguardanti i libri dei Matrimoni (Tametsi) e dei battezzati (Sess. XXIV, de ref. cap. 1).
Nel 1614 Paolo V portò a cinque i l. p. (Rituale romano, tit. X, cap. 2, n. 7), come cioè prescrive oggi il CIC. Regolamentazioni diedero Benedetto XIV (encie). Satis Vobis del 17 nov. 1741 e cost. apost. Firmandis del 6 nov. 1744 nella quale si parla di quattro libri, escluso quello dei defunti) e le S. Congregazioni. Attraverso le disposizioni del Concilio Tridentino, del Rituale romano e dei vari sinodi, i l. p. acquistarono grande valore anche nel campo del diritto pubblico, tanto che furono considerati, oltre che documenti pubblici ecclesiastici, veri registri di stato civile, facenti fede anche nel foro laico. Con i rivolgimenti provocati dalla Rivoluzione Francese questa prerogativa cadde, dapprima con la creazione di ufficiali di stato civile laici e poi con l'istituzione del matrimonio civile. Gli altri Stati seguirono l'esempio della Francia e alla metà del sec. xix quasi tutti avevano un proprio stato civile. I libri ecclesiastici continuarono la loro funzione di documenti pubblici nell'ambito della Chiesa, e prima con il decreto Ne temere, poi con la promulgazione del CIC la loro efficacia venne ancora rafforzata. Nel CIC si parla dei l. p. nel can. 470; la tenuta di questi libri viene imposta al parroco, come un dovere fra i più gravi; l'Ordinario deve punire secondo il grado di colpevolezza il parroco inadempito o semplicemente negligente (can. 2383). I libri imposti dal CIC sono i medesimi di cui parla il Rituale romano e cioè: il libro dei battezzati, dei cresimati, dei defunti, dei Matrimoni e de statu animarum. La compilazione di quest'ultimo, per quanto non rigorosamente imposta, come quella degli altri, deve essere dal parroco curata nei limiti del possibile. Nel libro dei battezzati, vicino ad ogni singolo nome devono essere segnati, oltre al Battesimo, la Cresima ed, eventualmente, il Matrimonio, il suddiaconato e la professione solenne.
Quanto al valore giuridico dei l. p., questi, a norma del can. 1813 § 1, sono documenti pubblici ecclesiastici e perciò fanno piena fede anche in foro esterno. In foro laico fanno fede i libri dei battezzati e dei Matrimoni, soprattutto in quegli Stati dove il Matrimonio canonico
FINIS.
Imposita e la presente opera così con doli gesta emendata como di roconde cassette se & figure ornata ne la inclita & flosonati fima cita de Feisare per Maestro Lorenzo di Ruffi da Valenza me gli coni de la falsita del mondo. M.CCCC.XCVII.A di XII. de O'Robe. Regnante & noidicamente & cum humana et felice & selvogoffimo Principe merita Hattale Efferte Duca facundo. Specchio de infrangibile fede.
